Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 30947/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliato presso l’avvo cato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Toffoletto e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2798 /201 7 depositata il 30novembre 2017.

Sez.

I–RG 6584 /2 01 8 camera di consiglio27.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ─ Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 2798 del 2017 della Corte di appello di Veneziacon cui, in riforma della sentenza di primo grado,sono state respinte le domande degli odierni ricorrenti vertenti sulla contraffazione del segno «Cipriani».

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha proposto ricorso incidentale.

2. ─ Il 13 febbraio 2023 le parti hanno depositato un’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, stante l’avvenuta conclusione di una transazione.

3. ─ La causa è stata trattata all’odierna adunanza camerale.

Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez.

U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass. 19 aprile 2023, n. 10483 , secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.

Sez.

I–RG 6584 /2 01 8 camera di consiglio27.9.2023 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliato presso l’avvo cato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Toffoletto e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2798 /201 7 depositata il 30novembre 2017. Sez. I–RG 6584 /2 01 8 camera di consiglio27.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ─ Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 2798 del 2017 della Corte di appello di Veneziacon cui, in riforma della sentenza di primo grado,sono state respinte le domande degli odierni ricorrenti vertenti sulla contraffazione del segno «Cipriani». Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha proposto ricorso incidentale. 2. ─ Il 13 febbraio 2023 le parti hanno depositato un’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, stante l’avvenuta conclusione di una transazione. 3. ─ La causa è stata trattata all’odierna adunanza camerale. Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass. 19 aprile 2023, n. 10483 , secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Sez. I–RG 6584 /2 01 8 camera di consiglio27.9.2023 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sez
Sentenza Cassazione n. 30947/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris