CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 19780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22969‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (già I TARTUFI di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Alba, al corso Piave n. 19, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - Oggetto: Tributi ‒ IVA – legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 –acquirente di tartufi– prova – rinvio a nuovo ruolo avverso la sentenza n. 131/07/2019 della Commissione tributaria regionale delPIEMONTE, depositata in data 24 / 0 1 /201 9 ; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.In controversia relativa ad impugnazione di un a cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2013 nei confronti della società contribuente I TARTUFI di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico, ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, per omesso versamento dell’IVA esposta al Quadro VH del Mod. IVA/2014, con la sentenza in e4pigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendoche l’art. 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, che impone agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, com’è nella specie la società contribuente, di emettere autofattura in relazione agli acquisti effettuati senza diritto alla detrazione dell’IVA, andasse disapplicata in quanto in contrasto con la legislazione unionale, con la conseguenza che la società contribuente aveva diritto alla detrazione dell’IVA oggetto dell’iscrizione a ruolo. 2. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replica l ’ intimat a con controricorsoe memoria. Considerato che: 1. Con istanza depositata in atti la controricorrente ha chiesto che il presente ricorso sia trattato unitamente ai ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte, iscritti al R.G. n. 36595/2018 e n. 20951/2022, vertenti tra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto ancorché riferiti ad anni d’imposta diversi.2. Ritiene il Collegio che l’istanza debba essere accolta per ragioni di uniformità di decisioni. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al R.G. n. 36595/2018