CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13895/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39841_22 Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto, a mezzo di difensore, dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 - con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile per difetto di specificità argomentativa contenendo censure generiche delle ragioni di fatto e diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In particolare, dalla lettura della motivazione della Corte territoriale (cfr. pag. 2) si evince la lineare motivazione in punto di responsabilità del fatto ascritto, stante la puntuale analisi dei dati probatori in relazione alla ingente quantità della sostanza stupefacente sequestrata e del comportamento del condannato, il quale ha mostrato una spiccata capacità a delinquere avendo commesso il fatto durante l'esecuzione della misura cautelare in atto e, quindi, in conseguente violazione delle prescrizioni della misura coercitiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi stensore Il P