Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione FDecisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 35842/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTMPPELLO di ROMA visti gli atti. il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale osserva che dovendo la prescrizione cadere nel prossimo mese di ottobre e non il 24 agosto p.v. (come dedotto dall'esame preliminare dell'[OSCURATO:PERSONA] di questa Corte) gli atti vanno trasmessi al Presidente per il rinvio alla sezione competente per materia specifica.

Rappresenta, in ogni caso, le proprie richieste e conclude in conformità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 28 ottobre 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to- [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con distinti motivà qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non essendo stato spiegato il nesso causale tra la manomissione del contachilometri ed una specifica condotta del ricorrente; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posto che la condotta truffaldina non poteva essere ricostruita alla luce della mancata partecipazione del Bradicih al processo; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi il contestato delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Preliminarmente deve rilevarsi che corretta appare l'assegnazione del ricorso alla sezione feriale stante la maturazione della prescrizione alla data del 28 agosto 2023 e iquindi, in pieno periodo di sospensione delle attività ordinarie; ed invero a fronte di un fatto di truffa commesso il 22 ottobre 2015 che avrebbe comportato la maturazione dell'effetto estintivo per decorso del tempo il 22 aprile 2023, nel corso del procedimento di primo grado risultano concessi due rinvii per complessivi giorni 124 di sospensione del corso della prescrizione con proroga del termine proprio al 28-8-2023.

Ed invero oltre al rinvio per sospensione COVID per complessivi 64 giorni, altro rinvio del dibattimento di primo grado veniva disposto il 7 dicembre 2020 per impedimento del difensore con sospensione calcolabile per complessivi giorni 60 e, quindi, per un totale di giorni

124. Ne consegue che a fronte della corretta assegnazione alla sezione feriale infondata risulta la richiesta formulata dal difensore in sede di conclusioni. 2.2 Ciò posto tutti i motivi espongono doglianze già devolute alla certe di merito e da questa n , adeguatamente affrontate e risolte con plurimi argomenti in fatto con i quali Vimpugnazione non si confronta adeguatamente ed il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile perché aspecifico.

Ed invero, la corte di appello, con le ampie argomentazioni esposte a pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato come l'attività del Braidich fosse stata caratterizzata proprio dai tipici elementi costitutivi il delitto di truffa contrattuale posto che, dopo avere concluso l'accordo e ricevuto il pagamento del prezzo della vettura, consegnava un'autovettura il cui motore risultava difettoso e ad un successivo controllo avere effettuato un numero di chilometri doppio rispetto a quello indicato nel contachilometri.

Ed a fronte di tale inequivoco dato costituente tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti da quelle poste in vendita, il ricorso avanza doglianze in punto di mera lettura alternativa dei fatti e delle prove dolendosi della individuazione del ricorrente quale autore dell'alterazione dello strumento benchè già i giudici di merito abbiano adeguatamente spiegato che la tesi a ternativa della possibile effettuazione della manomissione da parte di altri sia sfornita di qualsiasi elemento di concreto riscontro.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTMPPELLO di ROMA visti gli atti. il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale osserva che dovendo la prescrizione cadere nel prossimo mese di ottobre e non il 24 agosto p.v. (come dedotto dall'esame preliminare dell'[OSCURATO:PERSONA] di questa Corte) gli atti vanno trasmessi al Presidente per il rinvio alla sezione competente per materia specifica. Rappresenta, in ogni caso, le proprie richieste e conclude in conformità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10 febbraio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 28 ottobre 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to- [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con distinti motivà qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non essendo stato spiegato il nesso causale tra la manomissione del contachilometri ed una specifica condotta del ricorrente; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posto che la condotta truffaldina non poteva essere ricostruita alla luce della mancata partecipazione del Bradicih al processo; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi il contestato delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Preliminarmente deve rilevarsi che corretta appare l'assegnazione del ricorso alla sezione feriale stante la maturazione della prescrizione alla data del 28 agosto 2023 e iquindi, in pieno periodo di sospensione delle attività ordinarie; ed invero a fronte di un fatto di truffa commesso il 22 ottobre 2015 che avrebbe comportato la maturazione dell'effetto estintivo per decorso del tempo il 22 aprile 2023, nel corso del procedimento di primo grado risultano concessi due rinvii per complessivi giorni 124 di sospensione del corso della prescrizione con proroga del termine proprio al 28-8-2023. Ed invero oltre al rinvio per sospensione COVID per complessivi 64 giorni, altro rinvio del dibattimento di primo grado veniva disposto il 7 dicembre 2020 per impedimento del difensore con sospensione calcolabile per complessivi giorni 60 e, quindi, per un totale di giorni 124. Ne consegue che a fronte della corretta assegnazione alla sezione feriale infondata risulta la richiesta formulata dal difensore in sede di conclusioni. 2.2 Ciò posto tutti i motivi espongono doglianze già devolute alla certe di merito e da questa n , adeguatamente affrontate e risolte con plurimi argomenti in fatto con i quali Vimpugnazione non si confronta adeguatamente ed il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile perché aspecifico. Ed invero, la corte di appello, con le ampie argomentazioni esposte a pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato come l'attività del Braidich fosse stata caratterizzata proprio dai tipici elementi costitutivi il delitto di truffa contrattuale posto che, dopo avere concluso l'accordo e ricevuto il pagamento del prezzo della vettura, consegnava un'autovettura il cui motore risultava difettoso e ad un successivo controllo avere effettuato un numero di chilometri doppio rispetto a quello indicato nel contachilometri. Ed a fronte di tale inequivoco dato costituente tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti da quelle poste in vendita, il ricorso avanza doglianze in punto di mera lettura alternativa dei fatti e delle prove dolendosi della individuazione del ricorrente quale autore dell'alterazione dello strumento benchè già i giudici di merito abbiano adeguatamente spiegato che la tesi a ternativa della possibile effettuazione della manomissione da parte di altri sia sfornita di qualsiasi elemento di concreto riscontro. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma,
Sentenza Cassazione n. 35842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris