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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46067/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani nella parte in cui ha applicato al ricorrente la misura interdittiva temporanea del divieto di esercitare la professione di avvocato, per la durata di anni uno, in ordine ai reati di truffa aggravata (capo 1) e di falso ideologico in atti pubblici (capo 5).

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 479 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui agli arrtt. 48 - 479 cod. pen. nella fattispecie contestata al ricorrente.

La censura investe la congruità degli elementi di fatto indicati dal giudice del merito a fondamento del giudizio di gravità indiziaria; in particolare, posto che al ricorrente viene contestato, in concorso con il coniuge, di avere simulato la propria separazione al fine di evitare l'aggressione del proprio patrimonio da parte dei crediti coinvolti nei vari episodi di truffa al medesimo ascrivibili, evidenzia come la falsità fosse stata tratta da due soli episodi privi della necessaria capacità dimostrativa (il ricorrente era stato visto in una occasione cenare con i familiari e poi entrare nell'abitazione coniugale alle ore 00.07 senza che se ne allontanasse prima delle 00:30 e, in un'altra, uscire la mattina presto dal garage condominiale), anche alla luce delle ragioni giustificative che la difesa aveva evidenziato (quanto alla cena si trattava del compleanno del ricorrente; quanto all'uscita del garage nulla vietava al coniuge separato di conservare il posto auto nel garage), a fronte, peraltro, di altre circostanze quali, in particolare, la presenza di un mutuo ipotecario sull'immobile (con scadenza prevista per

11. gennaio 2046) con impossibilità per chiunque di rivalersi su quel bene in caso di inadempienza dei coniugi e la presenza di rimedi civilistici di cui i creditori avrebbero potuto avvalersi che deponevano per l'esclusione di un intento simulatorio.

1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, anche in relazione alla tipologia della misura applicata ed alla sua durata.

L'attualità del pericolo di reiterazione era stata, infatti, fondata sull'epoca di commissione del delitto di cui al capo 3) della rubrica (truffa aggravata commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 279/2019), ipotesi di reato che non formava però oggetto del provvedimento impositivo della misura interdittiva, nonché del delitto di cui al capo 5) (falso in atto pubblico per induzione commesso il 24/10/2019), reato in relazione alla cui commissione non assumevano rilievo le qualità soggettive di avvocato, in relazione al cui esercizio era stata applicata la particolare cautela di carattere interdittivo.

Inoltre, non era stato adeguatamente apprezzato l'elemento costituito dalla confessione del ricorrente quanto al reato di cui al capo 1) della rubrica (truffa aggravata ai danni degli eredi Capacchione) che il Tribunale del riesame, ricorrendo ad una motivazione illogica, aveva invece svalutato escludendone la spontaneità, non considerando, peraltro, l'intervenuta restituzione della somma ai danneggiati oltre che la rinuncia alle procure notarili rilasciate in favore del ricorrente dai clienti per fatti similari.

Del tutto mancante, infine, era la motivazione sulla durata della misura interdittiva applicata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato.

Invero, l'ordinanza impugnata ha fondato l'attualità del periculum giustificativo dell'intervento cautelare anche e, soprattutto, sull'epoca di commissione del delitto di falso per induzione in atto pubblico commesso il 26/5/2020, data dell'omologa della separazione consensuale intervenuta tra il ricorrente ed il coniuge, ritenuta avere carattere simulatorio, in quanto finalizzata a sottrarre all'azione revocatoria dei creditori la garanzia patrimoniale costituita dalla casa coniugale (già trasferita nella misura di 1/2 in favore del coniuge separato nel corso del relativo procedimento di separazione).

Tuttavia, tale condotta risulta posta in essere dal ricorrente al di fuori della qualità professionale di avvocato in relazione alla quale è stata disposta la misura interdittiva; si tratta, invero, di un atto realizzato iure privatorum, in cui la falsa dichiarazione proviene ed è riferibile al soggetto agente quale parte-ricorrente nel procedimento di volontaria giurisdizione e nella qualità di coniuge, in difetto di qualsiasi nesso di interdipendenza con l'esercizio della professione forense.

Manca, quindi, quel necessario nesso di inerenza tra l'esigenza cautelare che si intende preservare col ricorso alla misura interdittiva ed il reato che se ne pone a presupposto.

E ciò, peraltro, a prescindere dai pur possibili rilievi sull'esatta qualificazione giuridica di tale fatto, in relazione ai delicati problemi relativi alla natura giuridica dell'accordo che sorregge la separazione consensuale, al rapporto tra siffatto accordo ed il decreto di omologazione, alla natura e funzione dell'intervento giurisdizionale, in quanto gli adempimenti che il giudice è chiamato a svolgere, «pur delicati e complessi, non si profilano di tale pregnanza da escludere di per sé un accordo simulatorio o un vizio della volontà delle parti, certamente possibili pur in assenza di segni apparenti della loro esistenza» (cfr. Sez. 1, n. 10932 del 30/4/2008, Rv. 603342, in motivazione vedi pagg. 11 e ss.).

Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari, restando di conseguenza assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 26/10/2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani nella parte in cui ha applicato al ricorrente la misura interdittiva temporanea del divieto di esercitare la professione di avvocato, per la durata di anni uno, in ordine ai reati di truffa aggravata (capo 1) e di falso ideologico in atti pubblici (capo 5). 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 479 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui agli arrtt. 48 - 479 cod. pen. nella fattispecie contestata al ricorrente. La censura investe la congruità degli elementi di fatto indicati dal giudice del merito a fondamento del giudizio di gravità indiziaria; in particolare, posto che al ricorrente viene contestato, in concorso con il coniuge, di avere simulato la propria separazione al fine di evitare l'aggressione del proprio patrimonio da parte dei crediti coinvolti nei vari episodi di truffa al medesimo ascrivibili, evidenzia come la falsità fosse stata tratta da due soli episodi privi della necessaria capacità dimostrativa (il ricorrente era stato visto in una occasione cenare con i familiari e poi entrare nell'abitazione coniugale alle ore 00.07 senza che se ne allontanasse prima delle 00:30 e, in un'altra, uscire la mattina presto dal garage condominiale), anche alla luce delle ragioni giustificative che la difesa aveva evidenziato (quanto alla cena si trattava del compleanno del ricorrente; quanto all'uscita del garage nulla vietava al coniuge separato di conservare il posto auto nel garage), a fronte, peraltro, di altre circostanze quali, in particolare, la presenza di un mutuo ipotecario sull'immobile (con scadenza prevista per 11. gennaio 2046) con impossibilità per chiunque di rivalersi su quel bene in caso di inadempienza dei coniugi e la presenza di rimedi civilistici di cui i creditori avrebbero potuto avvalersi che deponevano per l'esclusione di un intento simulatorio. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, anche in relazione alla tipologia della misura applicata ed alla sua durata. L'attualità del pericolo di reiterazione era stata, infatti, fondata sull'epoca di commissione del delitto di cui al capo 3) della rubrica (truffa aggravata commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel 279/2019), ipotesi di reato che non formava però oggetto del provvedimento impositivo della misura interdittiva, nonché del delitto di cui al capo 5) (falso in atto pubblico per induzione commesso il 24/10/2019), reato in relazione alla cui commissione non assumevano rilievo le qualità soggettive di avvocato, in relazione al cui esercizio era stata applicata la particolare cautela di carattere interdittivo. Inoltre, non era stato adeguatamente apprezzato l'elemento costituito dalla confessione del ricorrente quanto al reato di cui al capo 1) della rubrica (truffa aggravata ai danni degli eredi Capacchione) che il Tribunale del riesame, ricorrendo ad una motivazione illogica, aveva invece svalutato escludendone la spontaneità, non considerando, peraltro, l'intervenuta restituzione della somma ai danneggiati oltre che la rinuncia alle procure notarili rilasciate in favore del ricorrente dai clienti per fatti similari. Del tutto mancante, infine, era la motivazione sulla durata della misura interdittiva applicata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato per quanto di seguito precisato. Invero, l'ordinanza impugnata ha fondato l'attualità del periculum giustificativo dell'intervento cautelare anche e, soprattutto, sull'epoca di commissione del delitto di falso per induzione in atto pubblico commesso il 26/5/2020, data dell'omologa della separazione consensuale intervenuta tra il ricorrente ed il coniuge, ritenuta avere carattere simulatorio, in quanto finalizzata a sottrarre all'azione revocatoria dei creditori la garanzia patrimoniale costituita dalla casa coniugale (già trasferita nella misura di 1/2 in favore del coniuge separato nel corso del relativo procedimento di separazione). Tuttavia, tale condotta risulta posta in essere dal ricorrente al di fuori della qualità professionale di avvocato in relazione alla quale è stata disposta la misura interdittiva; si tratta, invero, di un atto realizzato iure privatorum, in cui la falsa dichiarazione proviene ed è riferibile al soggetto agente quale parte-ricorrente nel procedimento di volontaria giurisdizione e nella qualità di coniuge, in difetto di qualsiasi nesso di interdipendenza con l'esercizio della professione forense. Manca, quindi, quel necessario nesso di inerenza tra l'esigenza cautelare che si intende preservare col ricorso alla misura interdittiva ed il reato che se ne pone a presupposto. E ciò, peraltro, a prescindere dai pur possibili rilievi sull'esatta qualificazione giuridica di tale fatto, in relazione ai delicati problemi relativi alla natura giuridica dell'accordo che sorregge la separazione consensuale, al rapporto tra siffatto accordo ed il decreto di omologazione, alla natura e funzione dell'intervento giurisdizionale, in quanto gli adempimenti che il giudice è chiamato a svolgere, «pur delicati e complessi, non si profilano di tale pregnanza da escludere di per sé un accordo simulatorio o un vizio della volontà delle parti, certamente possibili pur in assenza di segni apparenti della loro esistenza» (cfr. Sez. 1, n. 10932 del 30/4/2008, Rv. 603342, in motivazione vedi pagg. 11 e ss.). Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bari, restando di conseguenza assorbiti gli altri motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere estens
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