CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, decidendo a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla I sezione di questa Corte, con sentenza n. 16533 del 07/11/2017 (depositata il 13/04/2018), la Corte d'appello di Bari, con decreto del 21/11/2019 - 03/01/2020, ha confermato il decreto del Tribunale di Bari, che aveva disposto la confisca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie ed erede del proposto [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione ai beni a lei pervenuti per successione a seguito del decesso di quest'ultimo (e non solo per quelli da lei acquisiti in proprio, rispetto ai quali il ricorso per cassazione della Mastrogliulio è stato rigettato): si tratta, secondo il decreto oggi impugnato e per quanto ancora rileva, di quote di fabbricati siti in Gravina di Puglia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8 e di un fabbricato in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse della Mastrogiulio viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Rileva la ricorrente: a) che la Corte territoriale aveva sostanzialmente eluso le doglianze prospettate nell'atto di appello, con riferimento ai beni a lei pervenuti jure successionis, a seguito della morte del marito, ossia una piccola casetta in [OSCURATO:PERSONA] e un appartamento sito in Gravina di Puglia, alla via [OSCURATO:PERSONA]; b) che, infatti, il dato completamente ignorato dalla Corte territoriale era rappresentato dal fatto che il prezzo convenuto tra il proposto e il fratello Rocco, per l'acquisto della quota di quest'ultimo dei beni (euro 20.000,00), a lui pervenuta per successione dei genitori comuni, non era mai stato corrisposto in favore del venditore, come da quest'ultimo dichiarato; c) che, per il resto, si trattava di una quota già appartenuta ai genitori del proposto, che non aveva quindi versato alcunché; d) che, peraltro, la Corte aveva trascurato di considerare, nel quadro del giudizio di sproporzione, i proventi delle attività svolte dal proposto in società con [OSCURATO:PERSONA]; e) che, con motivazione inconferente, la Corte territoriale aveva accennato ai regali nuziali, ai risparmi, ai prestiti, senza considerare che si discuteva dei soli beni caduti in successione; f) che nessun cenno era stato operato alla casetta di Corigliano; g) che neppure era sussistente la pericolosità qualificata del proposto. Considerato in diritto 1. Le doglianze sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); D'altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2. Ciò posto, si osserva che il ricorso, pur formalmente denunciando violazioni di legge, si traduce nella sostanza in una critica dell'apparato motivazionale, alla stregua del quale la Corte territoriale: a) ha dato conto della pericolosità del proposto, anche richiamando le considerazioni sviluppate dai precedenti provvedimenti di merito e oggetto di critiche che la ricordata sentenza di questa Corte n. 16533 del 07/11/2017 ha ritenuto generiche (e che, evidentemente, restano tali quale che sia il titolo di acquisizione dei beni oggetto di confisca); b) ha sottolineato l'irrisorietà dei redditi dichiarati dal proposto, come pure dalla Mastrogiulio, che non consentivano gli acquisti indicati (e ciò vale senz'altro per il fabbricato di Corigliano), anche alla luce degli altri acquisti che risultano effettuati nell'arco temporale interessato dalla valutazione di pericolosità. I dati valorizzati in ricorso non hanno alcuna idoneità a rivelare il carattere meramente apparente della motivazione, se si considera: a) che la confisca non riguarda la quota dei fabbricati di via [OSCURATO:PERSONA], in Gravina di Puglia, pervenuta al Dipalma per successione dei genitori, ma quella acquistata dal fratello Rocco, secondo quanto emerge dal decreto di primo grado e la ricostruzione del decreto impugnato, rimasto privo di alcuna specifica contestazione sul punto; b) che, pertanto, sono del tutto inconferenti i rilievi dedicati all'assenza di esborso in relazione all'acquisizione di quanto acquisito dal Dipalma per successione; c) che il tema del mancato pagamento del prezzo pattuito con il fratello non risulta essere stato introdotto con l'atto di appello, secondo la stessa non contestata ricostruzione del contenuto operata dal decreto impugnato, dal quale emerge che ben altre erano state le giustificazioni della provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti - giustificazioni tutte puntualmente esaminate dai giudici di merito; d) che del tutto assertive sono le affermazioni concernenti l'immobile di Corigliano. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle