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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41478/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha riformato la condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen., fatto commesso in data 1/7/2015.

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, la Corte territoriale ha stimato equo irrogare la pena finale di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

La pena base, considerata l'epoca di commissione del reato, anteriore alla introduzione della legge 103/2017, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen., è stata individuata in anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta alla pena finale indicata sopra per la concessione delle attenuanti generiche.

La difesa censura la sentenza impugnata assumendo che, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante, i Giudici avrebbero dovuto avere riguardo, nella individuazione della pena base, alla cornice edittale del furto semplice (art. 624 cod. pen.).

Con memoria del 28/9/21 ha ulteriormente dedotto che la sentenza di primo grado, pur essendo stata depositata fuori termine, non è stata seguita dalla comunicazione all'imputato, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito della sentenza.

Secondo giurisprudenza di legittimità, rammenta la difesa, "l'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio" ( Sezione 5 , sentenza del 27 gennaio 2015 n. 3881).

Si tratterebbe quindi di una nullità assoluta suscettibile di invalidare la sentenza di primo grado e d'appello.

Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

Il motivo prospettato nel ricorso è erroneo.

La pena irrogata è perfettamente legale: il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. è fattispecie autonoma rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest'ultimo (cfr. Sez. 4, n. 43452 del 14/10/2009, Rv. 245470 - 01; Sez. 4, n. 36606 del 19/09/2006, Rv. 235022 - 01).

Pertanto, è escluso che essa rientri nel giudizio di bilanciamento come vuole sostenere la difesa e la pena base è stata correttamente individuata.

Quanto alla doglianza espressa nella memoria difensiva datata 28/9/21, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova il suo limite nel necessario riferimento ai motivi principali rispetto ai quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti.

Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori; sono invece inammissibili, come nel presente caso, i motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46950 del 02/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230281 - 01).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha riformato la condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen., fatto commesso in data 1/7/2015. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, la Corte territoriale ha stimato equo irrogare la pena finale di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa. La pena base, considerata l'epoca di commissione del reato, anteriore alla introduzione della legge 103/2017, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen., è stata individuata in anni 2 di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta alla pena finale indicata sopra per la concessione delle attenuanti generiche. La difesa censura la sentenza impugnata assumendo che, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante, i Giudici avrebbero dovuto avere riguardo, nella individuazione della pena base, alla cornice edittale del furto semplice (art. 624 cod. pen.). Con memoria del 28/9/21 ha ulteriormente dedotto che la sentenza di primo grado, pur essendo stata depositata fuori termine, non è stata seguita dalla comunicazione all'imputato, ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito della sentenza. Secondo giurisprudenza di legittimità, rammenta la difesa, "l'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio" ( Sezione 5 , sentenza del 27 gennaio 2015 n. 3881). Si tratterebbe quindi di una nullità assoluta suscettibile di invalidare la sentenza di primo grado e d'appello. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Il motivo prospettato nel ricorso è erroneo. La pena irrogata è perfettamente legale: il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. è fattispecie autonoma rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest'ultimo (cfr. Sez. 4, n. 43452 del 14/10/2009, Rv. 245470 - 01; Sez. 4, n. 36606 del 19/09/2006, Rv. 235022 - 01). Pertanto, è escluso che essa rientri nel giudizio di bilanciamento come vuole sostenere la difesa e la pena base è stata correttamente individuata. Quanto alla doglianza espressa nella memoria difensiva datata 28/9/21, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova il suo limite nel necessario riferimento ai motivi principali rispetto ai quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti. Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori; sono invece inammissibili, come nel presente caso, i motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46950 del 02/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230281 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'a
Sentenza Cassazione n. 41478/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris