Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2021
ECLI:EU:T:2021:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0496_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) dell’8 aprile 2021 –
CRII-GEN e a. / Commissione
(causa T-496/20)
«Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva glifosato – [OSCURATO:PERSONA] di riesame ai fini della revoca o della modifica dell’approvazione – Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rigetto – Atto non impugnabile»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che respinge una domanda di riesame dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Ricorrenti non legittimati a chiedere l'avvio del procedimento di riesame – Diniego che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, considerando 12 e artt. 21 e 44, § 1)
(v. punti 24-26, 30, 34, 46, 48)
2.
Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Portata – Diritto primario dell’Unione – Esclusione
(Artt. 216, § 2, e 263, comma 4, TFUE; Convenzione di Aarhus, art. 9)
(v. punto 37)
3.
Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Presupposti – Disposizioni che non possiedono carattere incondizionato e sufficientemente preciso – Esclusione
(Art. 216, § 2, TFUE; Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3)
(v. punti 38, 39)
4.
Atti delle istituzioni – Regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato – Atto di portata generale – Assenza di un atto amministrativo che possa costituire l’oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento n. 1367/2006
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), 10 e 11, e n. 1107/2009; regolamento della Commissione 2017/2324]
(v. punti 43, 44)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 17 giugno 2020 che respinge la domanda dei ricorrenti, proposta a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU 2009, L 309, pag. 1
), e volta ad ottenere la revoca o la modifica dell’approvazione della sostanza attiva glifosato.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della [OSCURATO:PERSONA] BV.
3)
[OSCURATO:PERSONA] de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati alle spese, fatta eccezione per quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], attinenti alla sua domanda di intervento.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese afferenti alla sua domanda di intervento.