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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 37407/2021

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el.

ORDINANZA sul ricorso 6783/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Srl, - intimata - Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4005/2014, depositata il 21.7.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 da! relatore, cos. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - The food in the [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito imponibile ai fini Iva, Ires ed Irap per l'anno 2009 all'esito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza culminata nella rideterminazione del reddito imponibile a seguito di ricostruzione contabile. - Il ricorso era accolto parzialmente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con sentenza che -gravata di appello dalla Agenzia delle Entrate e registrata la mancata costituzione della parte- era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi. - La società contribuente, intimata, non si è costituita.

Considerato - II ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR 600/73, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 3) "Vizio di motivazione per violazione degli artt. 35, comma 2 n. 4, e 62 d.

Igs. 546/92, degli artt 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 112 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, Vi comma, Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.". - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha affermato: "Lamenta poi ancora l'appellante la carenza di motivazione circa l'affermazione dei primi giudici in ordine alla rideterminazione del reddito imponibile, assumendo per contro l'esattezza dei propri calcoli, effettuati tenendo conto delle componenti negative del reddito.

Ritiene per contro questa commissione che la censura sia infondata.

Ed invero, il giudice di primo grado, sia pure in maniera concisa, ha chiarito come non possano considerarsi coincidenti i ricavi con il reddito effettivo d'impresa, posto che dai ricavi vanno comunque detratti i costi e tenuto altresì conto del fatto che i margini di guadagno nel settore sono notoriamente modesti.

In sostanza il primo giudice ha rideterminato il reddito imponibile nella misura dell'8°/0 con metodo di calcolo che questa commissione ritiene di poter condividere.

In ogni caso l'Ufficio non ha proposto metodi differenti da quello che considera -come detto ingiustificatamente- i ricavi pari al reddito imponibile." Per illustrare la censura come sopra riportata, la ricorrente ha quindi fatto riferimento alla sentenza di primo grado laddove si legge "Il totale delle fatture emesse per l'anno 2009 risultano essere n. 11 per un totale imponibile di euro 304.962,97 oltre ad Iva di euro 38.363,00.

I costi riconosciuti risultano di euro 44.358,00.

L'Ufficio ha determinato il volume di affari di euro 304.962,97 uguale al reddito imponibile, applicando una maggiore Ires di euro 71.666,00 oltre interessi, una maggiore Irap di euro 10.164,00 ed una maggiore Iva di euro 58.363,00 - sanzioni di euro 56.072,20.

Si ritiene fondata l'eccezione posta dalla ricorrente, infatti i ricavi non possono essere uguali al reddito imponibile, si consideri che l'attività di commercio all'ingrosso di alimentari subisce una notevole concorrenza dei centri commerciali, quindi i margini di guadagno netto si aggirano intorno all'8°/0, non considerando poi le offerte promozionali, che abitualmente vengono praticate per attirare la clientela, i cui margini di guadagno superano dì poco i costi.

Questa commissione ritiene di rideterminare i valori esposti nell'avviso di accertamento, per l'anno 2009, come segue: l'Iva incassata dai clienti e non versata di euro 58.363,30 si ritiene dovuta; H volume di affari ricostruito da n. 11 fatture rimane inalterato di euro 304.962,97; il reddito imponibile ai fini Ires si determina in euro 24.397,37 (8% del volume di affari di euro 304.962,97); l'Irap si determina in euro 260.604,97 data dai ricavi meno i costi (304.962,97- 44.358,00)".

L'esposizione dei motivo è quindi completata con la trascrizione della parte dell'atto impositivo di interesse, laddove, richiamato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, si legge che "La società verificata ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini II.DD.

Irap ed Iva con riferimento agli anni d'imposta 2006,2007,2008 e 2009.

I verificatori, nonostante le ricerche effettuate non rinvenivano alcuna scrittura contabile (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva ecc).

I militari peraltro riuscivano ad acquisire, attraverso questionari rivolti ai clienti della soc'età verificata" un certo numero di fatture omesse (in base ad esse è stato calcolato l'imponibile complessivo e, in particolare, l'Iva).

L'atto per cui è causa reca quindi la testuale seguente motivazione "Preso atto del comportamento della parte che, occultando la prefata documentazione... .non ha consentito l'esatta determinazione dei redditi e del volume di affari.... ;stimati i ricavi non dichiarati ai fini Ires, i componenti positivi non dichiarati ai fini Irap e le operazioni imponibili non dichiarate ai fini Iva per l'anno 2009 sulla somma di euro 304.962,97; analogamente a quanto accertato con riferimento al periodo d'imposta 2008, si riconoscono in deduzione componenti negativi ai fini Ires ed Irap in euro 44.358,00, misura pari alla media aritmetica delle operazioni passive degli anni 2006 (euro 53.624,00) e 2007 (euro 35.092,00) come risultanti dall'applicativo CLI.F0, sulla base degli elenchi trasmessi dalle società fornitrici della [OSCURATO:PERSONA] in the world srl", motivazione per effetto della quale l'Ufficio ha accertato: "Ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 il redg!to d'impresa in euro 260.604,97, pari alla differenza tra i componenti positivi rilevati dalla Guardia di Finanza ed i componenti negativi riconosciuti in deduzione da quest'Ufficio...." Il motivo è fondato.- L'art. 4 bis de DPR 600/73, che contiene la disposizione oggetto della preser,,.e contnversia, prevede che 'oli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponuiie (...)" Nella fattispeciE,, sul preliminare rilievo dea omessa presentazione della dichianazone da:i redditi da parte dePa contribuente, l'Ufficio ha utilizzato gli elementi di cui al PVC della Guardia di Finanza, sopra trascritti.

Pertanto, sulla base, innanzi tutto, del menzionato preliminare rilievo e, in secondo !uogo.. dei predetti elementi, l'odierna ricorrente ha posto in essere i'accertamento de quo recante la ricostruzione di maggiori ricavi, desunta, appunto, dalle verifiche effettuate dalla G. di F., ricostruzione - effettuata in nf induttiva- all'interno della quale l'Ufficio non ha mancato c: considerare per come in precedenza evidenziato, le componenti negat, ve relative all'anno preso in esame, calcolate operando la media aritrne•nca riferr.e„ ai due anni precedenti risultanti dall'applicativo CLI.F0; si tratta di accertamento che, quale strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo accertamentc autonomo rispetto alle tipologie previste dai DPR 600/73 e 633/72, bens' una modalità procedurae_, che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi anche sul metodo nduttivo, come nella specie si è verificato (cfr. nass. 4.9.2020 n. 18416).

A fronte delVattività così posta in essere dall'Ufficio, la contribuente non ha su di essa gra.:ante di provare la diversa entità dei costi cos. da riciurre la misura del reddito imponibile, con la conseguenza che la sentenza impugnata è illeetina laddove ha fatto sua la statuizione della C1TP che ha rideterminato l'inc;denza percentuale dei costi di pnoduzione su; ricevi riducendo dei ricavi la misura del reddito d'impresa, in 'mancanza -come detto- di elementi probatori in tal senso forriti co.otribuente; in tale as.senz,ao i giudici del merito avrebbero cHovato fondata la pretesa erariale senza svolgere ulteriori accertamenti aventi ad oggetto oli elementi su cui l'atto impositivo si è basato, accertamenti legittimi qualora la parte avesse recato prove idonee a porre in discussione il calcolo presuntivo delle componenti negative così come operato dall'ufficio. - Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.o.: suila °Manda presentata con l'atto di •eiVatio di gravame !''Jfficio- si è evidenziato, infatti, che il reddito ,r.."rnoresa era pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e le cd.

"componenti negative" (ccincidenti con i costi di produzione) ricostraite calcoando la media artroEtica tra le analoghe passività dei due anni prece-dentL come risultanti dall'applicativo - Il mot;vo non è fondato. - LE: rac:,:-.;ni esoc.:Le. 3 sostegno deli,7, 7-termta fondatezza del primo motivo 'oo7.00C: j i ;-)t.e.gralmen.:-.e: -rchLa. -oate- spiegane perché il motivo in esame va rigettato: non sussiste, undi , la dedotta violazione dell'art. 112 oc-..tre, il contenuto de motk/o ha contenuto logicamente at'nt.errio dei ricorso io conseguenza che, se di esso si fosse ;.a .'oridatezza, giudizio avrebbe avuto l'effetto di rendere 3ssorbfto C'esame del primo motivo. - Con novo, la ricorrente den:.,:nciB vizio di motivazione, in quanto - cc)e,- nte e - I mo nch 'ronciato, - Nea dcisone ,7opugnata non sorto invero, ravvisabili, con riguardo alla C.St-eri'H delta nc= .3p7)E,re.nza ovvero della irriducibile manifesta.: per completezza vanno r*cniamate ance in questa sede, ie considerazioni svolte a commento del P Ci.

M: hc..!etta e terzo, cassa la sentenza impugna i:3 ber le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZA sul ricorso 6783/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Srl, - intimata - Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4005/2014, depositata il 21.7.2014, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 da! relatore, cos. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - The food in the [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito imponibile ai fini Iva, Ires ed Irap per l'anno 2009 all'esito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza culminata nella rideterminazione del reddito imponibile a seguito di ricostruzione contabile. - Il ricorso era accolto parzialmente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano con sentenza che -gravata di appello dalla Agenzia delle Entrate e registrata la mancata costituzione della parte- era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi. - La società contribuente, intimata, non si è costituita. Considerato - II ricorso consta di tre motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR 600/73, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 3) "Vizio di motivazione per violazione degli artt. 35, comma 2 n. 4, e 62 d. Igs. 546/92, degli artt 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 112 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, Vi comma, Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.". - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha affermato: "Lamenta poi ancora l'appellante la carenza di motivazione circa l'affermazione dei primi giudici in ordine alla rideterminazione del reddito imponibile, assumendo per contro l'esattezza dei propri calcoli, effettuati tenendo conto delle componenti negative del reddito. Ritiene per contro questa commissione che la censura sia infondata. Ed invero, il giudice di primo grado, sia pure in maniera concisa, ha chiarito come non possano considerarsi coincidenti i ricavi con il reddito effettivo d'impresa, posto che dai ricavi vanno comunque detratti i costi e tenuto altresì conto del fatto che i margini di guadagno nel settore sono notoriamente modesti. In sostanza il primo giudice ha rideterminato il reddito imponibile nella misura dell'8°/0 con metodo di calcolo che questa commissione ritiene di poter condividere. In ogni caso l'Ufficio non ha proposto metodi differenti da quello che considera -come detto ingiustificatamente- i ricavi pari al reddito imponibile." Per illustrare la censura come sopra riportata, la ricorrente ha quindi fatto riferimento alla sentenza di primo grado laddove si legge "Il totale delle fatture emesse per l'anno 2009 risultano essere n. 11 per un totale imponibile di euro 304.962,97 oltre ad Iva di euro 38.363,00. I costi riconosciuti risultano di euro 44.358,00. L'Ufficio ha determinato il volume di affari di euro 304.962,97 uguale al reddito imponibile, applicando una maggiore Ires di euro 71.666,00 oltre interessi, una maggiore Irap di euro 10.164,00 ed una maggiore Iva di euro 58.363,00 - sanzioni di euro 56.072,20. Si ritiene fondata l'eccezione posta dalla ricorrente, infatti i ricavi non possono essere uguali al reddito imponibile, si consideri che l'attività di commercio all'ingrosso di alimentari subisce una notevole concorrenza dei centri commerciali, quindi i margini di guadagno netto si aggirano intorno all'8°/0, non considerando poi le offerte promozionali, che abitualmente vengono praticate per attirare la clientela, i cui margini di guadagno superano dì poco i costi. Questa commissione ritiene di rideterminare i valori esposti nell'avviso di accertamento, per l'anno 2009, come segue: l'Iva incassata dai clienti e non versata di euro 58.363,30 si ritiene dovuta; H volume di affari ricostruito da n. 11 fatture rimane inalterato di euro 304.962,97; il reddito imponibile ai fini Ires si determina in euro 24.397,37 (8% del volume di affari di euro 304.962,97); l'Irap si determina in euro 260.604,97 data dai ricavi meno i costi (304.962,97- 44.358,00)". L'esposizione dei motivo è quindi completata con la trascrizione della parte dell'atto impositivo di interesse, laddove, richiamato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, si legge che "La società verificata ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini II.DD. Irap ed Iva con riferimento agli anni d'imposta 2006,2007,2008 e 2009. I verificatori, nonostante le ricerche effettuate non rinvenivano alcuna scrittura contabile (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva ecc). I militari peraltro riuscivano ad acquisire, attraverso questionari rivolti ai clienti della soc'età verificata" un certo numero di fatture omesse (in base ad esse è stato calcolato l'imponibile complessivo e, in particolare, l'Iva). L'atto per cui è causa reca quindi la testuale seguente motivazione "Preso atto del comportamento della parte che, occultando la prefata documentazione... .non ha consentito l'esatta determinazione dei redditi e del volume di affari.... ;stimati i ricavi non dichiarati ai fini Ires, i componenti positivi non dichiarati ai fini Irap e le operazioni imponibili non dichiarate ai fini Iva per l'anno 2009 sulla somma di euro 304.962,97; analogamente a quanto accertato con riferimento al periodo d'imposta 2008, si riconoscono in deduzione componenti negativi ai fini Ires ed Irap in euro 44.358,00, misura pari alla media aritmetica delle operazioni passive degli anni 2006 (euro 53.624,00) e 2007 (euro 35.092,00) come risultanti dall'applicativo CLI.F0, sulla base degli elenchi trasmessi dalle società fornitrici della [OSCURATO:PERSONA] in the world srl", motivazione per effetto della quale l'Ufficio ha accertato: "Ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600/73 il redg!to d'impresa in euro 260.604,97, pari alla differenza tra i componenti positivi rilevati dalla Guardia di Finanza ed i componenti negativi riconosciuti in deduzione da quest'Ufficio...." Il motivo è fondato.- L'art. 4 bis de DPR 600/73, che contiene la disposizione oggetto della preser,,.e contnversia, prevede che 'oli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (...) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponuiie (...)" Nella fattispeciE,, sul preliminare rilievo dea omessa presentazione della dichianazone da:i redditi da parte dePa contribuente, l'Ufficio ha utilizzato gli elementi di cui al PVC della Guardia di Finanza, sopra trascritti. Pertanto, sulla base, innanzi tutto, del menzionato preliminare rilievo e, in secondo !uogo.. dei predetti elementi, l'odierna ricorrente ha posto in essere i'accertamento de quo recante la ricostruzione di maggiori ricavi, desunta, appunto, dalle verifiche effettuate dalla G. di F., ricostruzione - effettuata in nf induttiva- all'interno della quale l'Ufficio non ha mancato c: considerare per come in precedenza evidenziato, le componenti negat, ve relative all'anno preso in esame, calcolate operando la media aritrne•nca riferr.e„ ai due anni precedenti risultanti dall'applicativo CLI.F0; si tratta di accertamento che, quale strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo accertamentc autonomo rispetto alle tipologie previste dai DPR 600/73 e 633/72, bens' una modalità procedurae_, che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi anche sul metodo nduttivo, come nella specie si è verificato (cfr. nass. 4.9.2020 n. 18416). A fronte delVattività così posta in essere dall'Ufficio, la contribuente non ha su di essa gra.:ante di provare la diversa entità dei costi cos. da riciurre la misura del reddito imponibile, con la conseguenza che la sentenza impugnata è illeetina laddove ha fatto sua la statuizione della C1TP che ha rideterminato l'inc;denza percentuale dei costi di pnoduzione su; ricevi riducendo dei ricavi la misura del reddito d'impresa, in 'mancanza -come detto- di elementi probatori in tal senso forriti co.otribuente; in tale as.senz,ao i giudici del merito avrebbero cHovato fondata la pretesa erariale senza svolgere ulteriori accertamenti aventi ad oggetto oli elementi su cui l'atto impositivo si è basato, accertamenti legittimi qualora la parte avesse recato prove idonee a porre in discussione il calcolo presuntivo delle componenti negative così come operato dall'ufficio. - Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.o.: suila °Manda presentata con l'atto di •eiVatio di gravame !''Jfficio- si è evidenziato, infatti, che il reddito ,r.."rnoresa era pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e le cd. "componenti negative" (ccincidenti con i costi di produzione) ricostraite calcoando la media artroEtica tra le analoghe passività dei due anni prece-dentL come risultanti dall'applicativo - Il mot;vo non è fondato. - LE: rac:,:-.;ni esoc.:Le. 3 sostegno deli,7, 7-termta fondatezza del primo motivo 'oo7.00C: j i ;-)t.e.gralmen.:-.e: -rchLa. -oate- spiegane perché il motivo in esame va rigettato: non sussiste, undi , la dedotta violazione dell'art. 112 oc-..tre, il contenuto de motk/o ha contenuto logicamente at'nt.errio dei ricorso io conseguenza che, se di esso si fosse ;.a .'oridatezza, giudizio avrebbe avuto l'effetto di rendere 3ssorbfto C'esame del primo motivo. - Con novo, la ricorrente den:.,:nciB vizio di motivazione, in quanto - cc)e,- nte e - I mo nch 'ronciato, - Nea dcisone ,7opugnata non sorto invero, ravvisabili, con riguardo alla C.St-eri'H delta nc= .3p7)E,re.nza ovvero della irriducibile manifesta.: per completezza vanno r*cniamate ance in questa sede, ie considerazioni svolte a commento del P Ci. M: hc..!etta e terzo, cassa la sentenza impugna i:3 ber le spe
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