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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 30307/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17572-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazidne, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già 130 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro cempore, domiciliata ope legis 2021 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, 860 rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 2-702/2018 R.G.N. 340/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/C2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 27 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Novara e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), avente ad oggetto la declaratoria di nullità inefficacia e/o illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione, di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta impresa utilizzatrice, di inefficacia della risoluzione del rapporto e la condanna dell'impresa medesima alla reintegra dell'istante ed al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente valutato la ricorrenza del requisito di specificità della causale andando oltre l'esame esteriore del contratto e della proroga per valutare attentamente i mezzi istruttori offerti dall'impresa utilizzatrice attestanti, in coincidenza con l'utilizzo in somministrazione del Lamine, l'incremento temporaneo delle commesse; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Lamine, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 27 d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa la ricorrenza del requisito della specificità della causale giustificativa del contratto di somministrazione, avendo la Corte medesima del tutto escluso la rilevanza, ai fini della validità del contratto medesimo, del profilo formale della indicazione specifica della causale nel testo contrattuale; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4.1.2019, n. 77), secondo cui "la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l'esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione, di modo che spetta al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine", orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata, assegnando rilievo ai fini della verifica del requisito della specificità della causale agli elementi raccolti in sede istruttoria e dando conto, con argomentazioni congrue sul piano logico e giuridico, dell'idoneità di quegli elementi a supportare il giudizio positivo cui a riguardo perviene; che, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. , L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17572-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazidne, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già 130 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro cempore, domiciliata ope legis 2021 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, 860 rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 2-702/2018 R.G.N. 340/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/C2/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 27 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Novara e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), avente ad oggetto la declaratoria di nullità inefficacia e/o illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione, di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta impresa utilizzatrice, di inefficacia della risoluzione del rapporto e la condanna dell'impresa medesima alla reintegra dell'istante ed al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente valutato la ricorrenza del requisito di specificità della causale andando oltre l'esame esteriore del contratto e della proroga per valutare attentamente i mezzi istruttori offerti dall'impresa utilizzatrice attestanti, in coincidenza con l'utilizzo in somministrazione del Lamine, l'incremento temporaneo delle commesse; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Lamine, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 27 d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa la ricorrenza del requisito della specificità della causale giustificativa del contratto di somministrazione, avendo la Corte medesima del tutto escluso la rilevanza, ai fini della validità del contratto medesimo, del profilo formale della indicazione specifica della causale nel testo contrattuale; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4.1.2019, n. 77), secondo cui "la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l'esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione, di modo che spetta al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine", orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata, assegnando rilievo ai fini della verifica del requisito della specificità della causale agli elementi raccolti in sede istruttoria e dando conto, con argomentazioni congrue sul piano logico e giuridico, dell'idoneità di quegli elementi a supportare il giudizio positivo cui a riguardo perviene; che, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. , L
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