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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06533/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la proposta di concordato sulla penaavanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 21gennaio 2026.

Il Consigliere estensore La P residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la proposta di concordato sulla penaavanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 21gennaio 2026. Il Consigliere estensore La P residente
Sentenza Cassazione n. 06533/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris