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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45820/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di MELL1NA FRANCESCO per il delitto di sostituzione di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la pretesa illogicità della motivazione quanto alla valenza indiziaria degli elementi di prova valorizzati dalla Corte territoriale ai fini della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, oltre che generico, in quanto pedissequa riproduzione della corrispondente censura dedotta in appello, quindi articolata senza alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), agita argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di MELL1NA FRANCESCO per il delitto di sostituzione di persona in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la pretesa illogicità della motivazione quanto alla valenza indiziaria degli elementi di prova valorizzati dalla Corte territoriale ai fini della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, oltre che generico, in quanto pedissequa riproduzione della corrispondente censura dedotta in appello, quindi articolata senza alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), agita argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 45820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris