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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37996/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, nel dedurre erronea interpretazione dell'art. 99 cod. pen. circa l'applicazione della recidiva a Gioia per il reato ascrittogli, trascura che la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato l'accresciutasi pericolosità sociale del ricorrente il cui ultimo episodio di evasione si inserisce in una serie (5) di analoghe condotte nell'arco di un mese che si giustappongono agli anteriori precedenti penali; ritenuto che adeguata risulta anche la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di valutazione favorevole (la confessione è stata resa in presenza di una prova evidente di colpevolezza) e dei precedenti penali; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, nel dedurre erronea interpretazione dell'art. 99 cod. pen. circa l'applicazione della recidiva a Gioia per il reato ascrittogli, trascura che la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato l'accresciutasi pericolosità sociale del ricorrente il cui ultimo episodio di evasione si inserisce in una serie (5) di analoghe condotte nell'arco di un mese che si giustappongono agli anteriori precedenti penali; ritenuto che adeguata risulta anche la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di valutazione favorevole (la confessione è stata resa in presenza di una prova evidente di colpevolezza) e dei precedenti penali; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris