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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46321/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1991 avverso l'ordinanza resa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, su invito del Presidente, ha interloquito sulla tempestività del ricorso e ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro che il 26 maggio 2022 ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia e deducendo: 2.1violazione di legge in particolare degli articoli 291 e 378 lett.

C) cod. proc.pen. poiché il tribunale del riesame non ha motivato in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa in merito al ritardo nel rilascio di copia del supporto informatico dei file video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza e della registrazione di audio provenienti dal telefono della persona offesa.

Il tribunale ha affermato nell'ordinanza che l'ufficio di Procura ha evaso la richiesta della difesa ma, osserva il ricorrente, l'istanza è stata presentata 1'8 giugno 2022 mentre il rilascio di copia è stato autorizzato solo il 15 giugno 2022 e solo il 17 giugno 2022 la Procura ha comunicato al difensore che le copie erano pronte per il ritiro quando cioè le stesse non erano più utili poiché l'udienza del riesame era stata celebrata il tribunale del riesame nel vagliare l'eccezione processuale sollevata dalla difesa dell'ordinanza ha utilizzato anche gli atti di cui si eccepiva la inutilizzabilità. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'ordinanza riporta la descrizione fisica dei due indagati fornita dal teste Lucia e tale descrizione non combacia con le fattezze fisiche dell'indagato il che induce a ritenere che vi sia un errore nel riconoscimento. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la registrazione effettuata dalla persona offesa con l'utilizzo del proprio cellulare dovrebbe contenere la voce dell'indagato che è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria senza specificare le ragioni poste a base di tale riconoscimento considerato che il ricorrente è soggetto incensurato e mai intercettato in altri procedimenti 2.4 violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis.1 codice penale poiché non è stato spiegato come la persona offesa ha recepito le frasi pronunciate e le ragioni per cui le stesse sono state attribuite all'odierno ricorrente.

Osserva il ricorrente che la terminologia "i cristiani" o "è compito nostro" non è univocamente evocativa di contesti mafiosi 2.5 violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura in forza di argomenti privi di pregio e apodittici, valorizzando le modalità spregiudicate della condotta e la personalità dell'imputato, che è incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo.

Secondo un orientamento già consolidato che ha trovato di recente conferma anche da parte del più alto consesso di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U , Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280167 - 01; Ex plurimis Sez. 3 - , Sentenza n. 14774 del 05/03/2020 Cc. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278776 - 01) Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato notificato il 20 luglio 2022 all'indagato detenuto e il ricorso depositato a Cosenza è pervenuto al Tribunale di Catanzaro solo il 2 agosto successivo, ben oltre i dieci giorni previsti dalla norma. 2.L'inammissibilità del ricorso perché tardivo comporta la condanna alle spese processuali del grado e alla sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rse

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1991 avverso l'ordinanza resa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, su invito del Presidente, ha interloquito sulla tempestività del ricorso e ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro che il 26 maggio 2022 ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia e deducendo: 2.1violazione di legge in particolare degli articoli 291 e 378 lett. C) cod. proc.pen. poiché il tribunale del riesame non ha motivato in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa in merito al ritardo nel rilascio di copia del supporto informatico dei file video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza e della registrazione di audio provenienti dal telefono della persona offesa. Il tribunale ha affermato nell'ordinanza che l'ufficio di Procura ha evaso la richiesta della difesa ma, osserva il ricorrente, l'istanza è stata presentata 1'8 giugno 2022 mentre il rilascio di copia è stato autorizzato solo il 15 giugno 2022 e solo il 17 giugno 2022 la Procura ha comunicato al difensore che le copie erano pronte per il ritiro quando cioè le stesse non erano più utili poiché l'udienza del riesame era stata celebrata il tribunale del riesame nel vagliare l'eccezione processuale sollevata dalla difesa dell'ordinanza ha utilizzato anche gli atti di cui si eccepiva la inutilizzabilità. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'ordinanza riporta la descrizione fisica dei due indagati fornita dal teste Lucia e tale descrizione non combacia con le fattezze fisiche dell'indagato il che induce a ritenere che vi sia un errore nel riconoscimento. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la registrazione effettuata dalla persona offesa con l'utilizzo del proprio cellulare dovrebbe contenere la voce dell'indagato che è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria senza specificare le ragioni poste a base di tale riconoscimento considerato che il ricorrente è soggetto incensurato e mai intercettato in altri procedimenti 2.4 violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis.1 codice penale poiché non è stato spiegato come la persona offesa ha recepito le frasi pronunciate e le ragioni per cui le stesse sono state attribuite all'odierno ricorrente. Osserva il ricorrente che la terminologia "i cristiani" o "è compito nostro" non è univocamente evocativa di contesti mafiosi 2.5 violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc.pen. poiché il tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura in forza di argomenti privi di pregio e apodittici, valorizzando le modalità spregiudicate della condotta e la personalità dell'imputato, che è incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. Secondo un orientamento già consolidato che ha trovato di recente conferma anche da parte del più alto consesso di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U , Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280167 - 01; Ex plurimis Sez. 3 - , Sentenza n. 14774 del 05/03/2020 Cc. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278776 - 01) Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato notificato il 20 luglio 2022 all'indagato detenuto e il ricorso depositato a Cosenza è pervenuto al Tribunale di Catanzaro solo il 2 agosto successivo, ben oltre i dieci giorni previsti dalla norma. 2.L'inammissibilità del ricorso perché tardivo comporta la condanna alle spese processuali del grado e alla sanzione dell'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rse
Sentenza Cassazione n. 46321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris