CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 12680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto al Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’estinzione della pena per prescrizione in relazione alle sentenze meglio indicate sub A) e B) del ricorso. Con ordinanza in data 30/08/2024 il Tribunale di Rimini aveva respinto l’istanza con procedura de plano ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva allora proposto opposizione avverso tale provvedimento ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.. Con provvedimento in calce, emesso in data 18/10/2024, il Tribunale di Rimini dichiarava l’opposizione inammissibile perché il rimedio esperibile dalla parte avrebbe dovuto essere quello del ricorso per cassazione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], adducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 666, 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Deduceva che in base a queste norme il giudice dell’esecuzione doveva provvedere senza formalità sull’istanza di estinzione di pena, ma che poi contro l’ordinanza poteva proporsi entro dieci giorni opposizione (art. 667, comma 4, come richiamato dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.). 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata dall’odierno ricorrente con l’opposizione dichiarata inammissibile con successiva ordinanza in data 18/10/2024, ora gravata da ricorso per cassazione, è stata emessa dal Tribunale di Rimini ed ha ad oggetto la richiesta di dichiarare l’estinzione per prescrizione di due pene inflitte rispettivamente con due sentenze irrevocabili. Si tratta di materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata deliberata senza contraddittorio tra le parti, secondo la sequenza di rito prevista dall’art. 667, comma 4. A seguito della decisione de plano senza formalità in prima istanza, la disciplina sopra richiamata prevede avverso tale decisione l’eventuale impugnazione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione con il rimedio dell’opposizione, che deve provocare la fissazione di un’udienza in camera di consiglio. La declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunali di Rimini con il provvedimento ora gravato da ricorso per cassazione non è pertanto conforme alle norme processuali applicabili al caso di specie. Va quindi ripristinata la struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Tanto ciò vero che, quando avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione in prima istanza viene proposto ricorso per cassazione, secondo l’orientamento costante del giudice di legittimità, il mezzo di impugnazione deve essere riqualificato quale opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Se pertanto il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858-01); a maggior ragione se il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sull’opposizione avverso il suo provvedimento emesso de plano, omette di pronunciarsi ritenendo inammissibile l’impugnazione, il provvedimento di inammissibilità deve essere annullato affinchè sia dato corso al giudizio di merito di seconda istanza. 3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Rimini perché proceda, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., ad instaurare il contradditorio sull’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.