CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 01573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062HFY2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del ricorrente odierno di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili. Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposto (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione), rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto. Rilevato, peraltro, che la censura è manifestamente infondata e, comunque, inammissibile perché prospetta asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, peraltro prospettando fin dall'impostazione dell'argomento di censura — senza le dovute specificazioni tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profi:b la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica). Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 2 e ss.), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]