CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41194/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22901-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:N [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato _ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ct. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2169/16/2019 della CON1MISSION TRIBUTARIA REGIONAI,E del I,AZIO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in seguito all'ordinanza resa da questa Corte n.22427/2017 e l'appello dallo stesso proposto contro la sentenza di primo grado annullando le cartelle impugnate dal contribuente e dichiarando estinta la pretesa fiscale sottostante. Quanto al regime delle spese la CTR condannava la Regione Lazio, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio dei vari gradi liquidate complessivamente in euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate si è costituita fuori termini al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Non si sono costituite l'Agenzia delle entrate riscossione e la regione Lazio. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorrente deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e dell'art.15 d.lgs.n.546/1992, laddove il giudice di appello, disattendendo il contenuto delle note spese relative alle singole fasi del processo di merito e di legittimità, avrebbe provveduto ad una liquidazione omnicomprensiva delle spese, senza considerare le singole fasi e gli importi indicati, giungendo ad una liquidazione inferiore di oltre sei volte ai minimi tariffari. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che risulta erronea una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per le due fasi del giudizio di merito e la Ric. 2019 n. 22901 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate -Cass. 9 marzo 2007, n. 5318, Cass.30 luglio 2002, n. 11276 e Cass. 10 febbraio 2000, n. 1073, Cass.n.5250/2019-. Peraltro, è stato parimenti chiarito che qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari-cfr.Cass.n.27020/2017, Cass.n.30716/2017-. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere allegato in corso di causa le note spese relative alle singole fasi del processo, a fronte delle quali la CTR si è limitata ad una liquidazione omnicomprensíva che ha disatteso le specifiche richieste della parte vittoriosa in punto di spese processuali esposte nelle note spese, non facendo applicazione corretta dei principi superiormente esposti. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittim