Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34435/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, a fronte del fatto che la Corte ha ampiamente dato conto della configurabilità del delitto di resistenza in ragione della spericolata fuga del ricorrente, che aveva proceduto a forte velocità, anche a zig-zag, sfruttando la presenza di pedoni, invaso il marciapiede e creato una situazione di pericolo, assertivamente negata; ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono del pari manifestamente infondati, avendo la Corte spiegato, senza incorrere in vizi logici o in violazione di legge, le ragioni per cui era applicabile, alla luce dei precedenti e della continuità nel delinquere, la contestata recidiva e, nel contempo, preclusa la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il quarto motivo è allo stesso modo del tutte infondato, avendo la Corte dato conto delle ragioni della rideterminazione della pena, fermo restando che nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è prevalente l'orientamento in forza del quale la diminuente del giudizio abbreviato si applica unitariamente nella misura di un terzo parametrata sul delitto, costituente il reato più grave (Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076).

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, a fronte del fatto che la Corte ha ampiamente dato conto della configurabilità del delitto di resistenza in ragione della spericolata fuga del ricorrente, che aveva proceduto a forte velocità, anche a zig-zag, sfruttando la presenza di pedoni, invaso il marciapiede e creato una situazione di pericolo, assertivamente negata; ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono del pari manifestamente infondati, avendo la Corte spiegato, senza incorrere in vizi logici o in violazione di legge, le ragioni per cui era applicabile, alla luce dei precedenti e della continuità nel delinquere, la contestata recidiva e, nel contempo, preclusa la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il quarto motivo è allo stesso modo del tutte infondato, avendo la Corte dato conto delle ragioni della rideterminazione della pena, fermo restando che nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è prevalente l'orientamento in forza del quale la diminuente del giudizio abbreviato si applica unitariamente nella misura di un terzo parametrata sul delitto, costituente il reato più grave (Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076). Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris