Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 29224/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6833 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in persona del liquidatore pro tempore ; -intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l a Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 7753 / 0 4 / 2 0 2 1 depositata in data 09/09/2021,non notificata; Oggetto:plusvalenza– rilevanzaai fini del redditodi impresa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Rilevatoche: -la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificato relativo al periodo di imposta 2005 con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi per tale anno imputando a tale periodo d'imposta un reddito imponibile di euro 64 . 774 a fronte di una perdita dichiaratadi euro 2 . 926 derivate dalla effettuata vendita di un immobile per euro 650.000, “interamente corrisposto”, provento non dichiarato dalcontribuente nella dichiarazione per l'anno successivo; - la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso; proponeva appello l'AmministrazioneFinanziaria; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto in parte l’impugnazione dell'Ufficio ritenendo in primo luogo tempestiva l'azionedi accertamento, secondariamente nel merito fondata la pretesa dimaggiori tributi; -venendo alla rideterminazione del dovuto, il giudice di secondo grado ha determinato la plusvalenza tassabile in euro 50.000 in quanto l'immobileè stato venduto in data 30 maggio 2025 per euro 650.000 ed era stato acquistato dalla società in data 29 luglio 2004 per euro 600.000; -ricorre l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motivo; -la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata nel giudizio di frontea questa Corte ; Consideratoche: - la sola censura proposta dall'agenzia delle entrate si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 67 TUIR i n Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamentequalificato la plusvalenza della cessione di immobile come redditodiverso, anziché ricomprenderlo e sottoporlo a imposizione quale elementopositivo del reddito di impresa prodotto dalla società; con ciò escludendoneanche – altrettanto erroneamente – la rilevanza ai fini iva; -il motivo è con evidenza fondato; - in forza del c.d.

“principio di attrazione nel reddito di impresa” il sistema tributario ha ricompreso, per tecnica normativa, nel reddito di impresa – rendendoli dunque rilevanti ai fini della relativa determinazione – tutte le componenti reddituali, da qualsiasi fonte provengano (e dunque anche se oggettivamente provengono dall’impiegodi capitale, da immobili, ecc.), se il soggetto titolare della fonteè una società di persone commerciale o una società di capitali o unente commerciale ; - i nfatti, tali soggetti possono possedere, per presunzione assoluta, solo redditi di impresa ; p er le società di capitali residenti in Italia, come la contribuentenel presente giudizio, il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è quindi sempre considerato reddito di impresa come prevedel’art. 81 TUIR : “ ; - q ui, come per le società di persone commerciali, prevale dunque in forzadi una chiarissima previsione legislativa, la qualificazione prima e l’imputazione soggettiva poi del reddito a quel determinato tipo di attivitàsvolta, con una regola che è riprodotta identica e sovrapponibile nelsistema interno dell’ iva .

In altri termini, mentre per le persone fisiche sidovrà in concreto stabilire se l’attività svolta rientra nella nozione di redditodi impresa, per le società di persone commerciali e per le società di capitali è sufficiente la forma societaria assunta.

Si tratta di una presunzione assoluta di fronte alla quale non è ammessa la prova del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 contrarioche si giustifica, nelle imposte sul reddito, con il fatto che le societàdi persone commerciali e le società di capitali sono soggetti che, sotto il profilo civilistico, sono costituiti esclusivamente per lo svolgimentodi un’attività commerciale ; - ancora p iù specificamente, tale presunzione vale per le componenti positive di reddito ma non nei medesimi esatti termini per quelle negative, per le quali comunque deve essere appurato il requisito dell’inerenza,cioè della esistenza di una relazione tra i costi sostenuti e l’attivitàdell’impresa; - pertanto, nell’escludere dal coacervo dei redditi di impresa la plusvalenzarealizzata, sia ai fini dell’imposizione reddituale, sia dell’iva, laCTR ha commesso errore di diritto; - la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà la questione applicando i sopra illustrati principi di diritto; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6833 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in persona del liquidatore pro tempore ; -intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l a Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 7753 / 0 4 / 2 0 2 1 depositata in data 09/09/2021,non notificata; Oggetto:plusvalenza– rilevanzaai fini del redditodi impresa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Rilevatoche: -la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificato relativo al periodo di imposta 2005 con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi per tale anno imputando a tale periodo d'imposta un reddito imponibile di euro 64 . 774 a fronte di una perdita dichiaratadi euro 2 . 926 derivate dalla effettuata vendita di un immobile per euro 650.000, “interamente corrisposto”, provento non dichiarato dalcontribuente nella dichiarazione per l'anno successivo; - la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso; proponeva appello l'AmministrazioneFinanziaria; - con la sentenza qui gravata il giudice di secondo grado ha accolto in parte l’impugnazione dell'Ufficio ritenendo in primo luogo tempestiva l'azionedi accertamento, secondariamente nel merito fondata la pretesa dimaggiori tributi; -venendo alla rideterminazione del dovuto, il giudice di secondo grado ha determinato la plusvalenza tassabile in euro 50.000 in quanto l'immobileè stato venduto in data 30 maggio 2025 per euro 650.000 ed era stato acquistato dalla società in data 29 luglio 2004 per euro 600.000; -ricorre l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motivo; -la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata nel giudizio di frontea questa Corte ; Consideratoche: - la sola censura proposta dall'agenzia delle entrate si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 67 TUIR i n Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamentequalificato la plusvalenza della cessione di immobile come redditodiverso, anziché ricomprenderlo e sottoporlo a imposizione quale elementopositivo del reddito di impresa prodotto dalla società; con ciò escludendoneanche – altrettanto erroneamente – la rilevanza ai fini iva; -il motivo è con evidenza fondato; - in forza del c.d. “principio di attrazione nel reddito di impresa” il sistema tributario ha ricompreso, per tecnica normativa, nel reddito di impresa – rendendoli dunque rilevanti ai fini della relativa determinazione – tutte le componenti reddituali, da qualsiasi fonte provengano (e dunque anche se oggettivamente provengono dall’impiegodi capitale, da immobili, ecc.), se il soggetto titolare della fonteè una società di persone commerciale o una società di capitali o unente commerciale ; - i nfatti, tali soggetti possono possedere, per presunzione assoluta, solo redditi di impresa ; p er le società di capitali residenti in Italia, come la contribuentenel presente giudizio, il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è quindi sempre considerato reddito di impresa come prevedel’art. 81 TUIR : “ ; - q ui, come per le società di persone commerciali, prevale dunque in forzadi una chiarissima previsione legislativa, la qualificazione prima e l’imputazione soggettiva poi del reddito a quel determinato tipo di attivitàsvolta, con una regola che è riprodotta identica e sovrapponibile nelsistema interno dell’ iva . In altri termini, mentre per le persone fisiche sidovrà in concreto stabilire se l’attività svolta rientra nella nozione di redditodi impresa, per le società di persone commerciali e per le società di capitali è sufficiente la forma societaria assunta. Si tratta di una presunzione assoluta di fronte alla quale non è ammessa la prova del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 contrarioche si giustifica, nelle imposte sul reddito, con il fatto che le societàdi persone commerciali e le società di capitali sono soggetti che, sotto il profilo civilistico, sono costituiti esclusivamente per lo svolgimentodi un’attività commerciale ; - ancora p iù specificamente, tale presunzione vale per le componenti positive di reddito ma non nei medesimi esatti termini per quelle negative, per le quali comunque deve essere appurato il requisito dell’inerenza,cioè della esistenza di una relazione tra i costi sostenuti e l’attivitàdell’impresa; - pertanto, nell’escludere dal coacervo dei redditi di impresa la plusvalenzarealizzata, sia ai fini dell’imposizione reddituale, sia dell’iva, laCTR ha commesso errore di diritto; - la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà la questione applicando i sopra illustrati principi di diritto; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g
Sentenza Cassazione n. 29224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris