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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22227/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mptivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione logica e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato le gravi modalità della condotta e l'intensii:à del dolo del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la mptivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione logica e, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato le gravi modalità della condotta e l'intensii:à del dolo del ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05
Sentenza Cassazione n. 22227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris