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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35175/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1963 avverso la ordinanza resell 16 novembre 2021 dal tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia sezione del riesame ha respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo della somma di euro 662.577,77 C e in subordine dei depositi e di altre disponibilità economiche beni, emesso dal GIP in data 8 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato in relazione al reato di riciclaggio.

Si contesta all'indagato di avere, nella veste di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA], nel corso di un arco temporale ricompreso tra Marzo 2012 ad agosto 2014, ricevuto i proventi delle truffe online inizialmente confluiti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA].

Questi, sentito in interrogatorio, riconosceva che i proventi che delle truffe da lui commessi venivano trasferite sui conti dell'amico [OSCURATO:PERSONA], che si era poi impegnato a restituire le somme che riceveva sui conti delle società da lui rappresentate al fine di dissimulare la provenienza delittuosa 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione dell'art. 192 e 273 bis cod. proc.pen. per inutilizzabilità delle dichiarazioni del BrambiHa in difetto di riscontri, relativamente alta consapevolezza da• parte dell'odierno ricorrente della provenienza illecita delle somme ricevute.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata fonda il quadro indiziario sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che debbono ritenersi prive di riscontro in quanto la prova dei versamenti effettuati dal conto del Brannbilla verso il conto delle società amministrate da Marzi no dimostra la consapevolezza dell'odierno indagato della provenienza illecita delle somme acquisite. 2.2 vizio della motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto poiché il tribunale presume tale conoscenza senza indicare alcun elemento indiziario a sostegno di detta presunzione e richiama le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di avere confidato al Marzi che si trattava di proventi dell'attività illecita, a riprova del fatto che al momento degli incassi l'indagato non potesse avere in alcun modo cognizione della provenienza delle somme.

È vero che dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] non si desume con chiarezza in quale momento temporale sia avvenuta tale confidenza, ma deve ritenersi certo che sia stata effettuata in epoca successiva all'inizio della stessa attività. 2.3 Violazione dell'art. 125 e 272 cod. proc.pen. in ordine al profilo intenzionale del Marzi nell'ipotesi del reato di riciclaggio poiché emerge dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che l'indagato ha ricevuto gli importi di denaro non certo nell'intento di ostacolare la provenienza illecita dei capitali, ma solo per affrontare le proprie difficoltà economiche. 2.4 violazione dell'art. 125 e 272 cod. proc.pen. in ragione dell'assenza di elementi indiziari utili a sostenere l'ipotesi del dolo eventuale in quanto il tribunale afferma che l'imputato avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità della provenienza illecita delle somme, ma non spiega le ragioni di tale affermazione 2.5 vizio di motivazione e violazione dell'art. 648 bis cod.pen. poiché non si spiega nella motivazione quali siano gli ostacoli interposti alla possibilità di poter risalire all'origine dei capitali trasferiti dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett.a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. (In motivazione la S.C. ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13737 del 15/11/2018 Cc. (dep. 29/03/2019 ) Rv. 275190 - 01).

Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. 3 - , Sentenza n. 14774 del 05/03/2020 Cc. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278776 - 01).

Il ricorrente ha ricevuto notifica del provvedimento impugnato il 19 novembre, ma l'impugnazione inviata per posta il 26 novembre è pervenuta alla cancelleria del Tribunale del riesame il 6 dicembre 2021, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 maggio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1963 avverso la ordinanza resell 16 novembre 2021 dal tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia sezione del riesame ha respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo della somma di euro 662.577,77 C e in subordine dei depositi e di altre disponibilità economiche beni, emesso dal GIP in data 8 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato in relazione al reato di riciclaggio. Si contesta all'indagato di avere, nella veste di amministratore unico delle società [OSCURATO:SOCIETA], nel corso di un arco temporale ricompreso tra Marzo 2012 ad agosto 2014, ricevuto i proventi delle truffe online inizialmente confluiti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, sentito in interrogatorio, riconosceva che i proventi che delle truffe da lui commessi venivano trasferite sui conti dell'amico [OSCURATO:PERSONA], che si era poi impegnato a restituire le somme che riceveva sui conti delle società da lui rappresentate al fine di dissimulare la provenienza delittuosa 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione dell'art. 192 e 273 bis cod. proc.pen. per inutilizzabilità delle dichiarazioni del BrambiHa in difetto di riscontri, relativamente alta consapevolezza da• parte dell'odierno ricorrente della provenienza illecita delle somme ricevute. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata fonda il quadro indiziario sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che debbono ritenersi prive di riscontro in quanto la prova dei versamenti effettuati dal conto del Brannbilla verso il conto delle società amministrate da Marzi no dimostra la consapevolezza dell'odierno indagato della provenienza illecita delle somme acquisite. 2.2 vizio della motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto poiché il tribunale presume tale conoscenza senza indicare alcun elemento indiziario a sostegno di detta presunzione e richiama le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di avere confidato al Marzi che si trattava di proventi dell'attività illecita, a riprova del fatto che al momento degli incassi l'indagato non potesse avere in alcun modo cognizione della provenienza delle somme. È vero che dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] non si desume con chiarezza in quale momento temporale sia avvenuta tale confidenza, ma deve ritenersi certo che sia stata effettuata in epoca successiva all'inizio della stessa attività. 2.3 Violazione dell'art. 125 e 272 cod. proc.pen. in ordine al profilo intenzionale del Marzi nell'ipotesi del reato di riciclaggio poiché emerge dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che l'indagato ha ricevuto gli importi di denaro non certo nell'intento di ostacolare la provenienza illecita dei capitali, ma solo per affrontare le proprie difficoltà economiche. 2.4 violazione dell'art. 125 e 272 cod. proc.pen. in ragione dell'assenza di elementi indiziari utili a sostenere l'ipotesi del dolo eventuale in quanto il tribunale afferma che l'imputato avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità della provenienza illecita delle somme, ma non spiega le ragioni di tale affermazione 2.5 vizio di motivazione e violazione dell'art. 648 bis cod.pen. poiché non si spiega nella motivazione quali siano gli ostacoli interposti alla possibilità di poter risalire all'origine dei capitali trasferiti dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett.a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. (In motivazione la S.C. ha precisato che detto termine si applica anche qualora nel dispositivo dell'ordinanza fosse precisato che il deposito della motivazione è riservato nel termine di trenta giorni). (Sez. 3 - , Sentenza n. 13737 del 15/11/2018 Cc. (dep. 29/03/2019 ) Rv. 275190 - 01). Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. 3 - , Sentenza n. 14774 del 05/03/2020 Cc. (dep. 13/05/2020 ) Rv. 278776 - 01). Il ricorrente ha ricevuto notifica del provvedimento impugnato il 19 novembre, ma l'impugnazione inviata per posta il 26 novembre è pervenuta alla cancelleria del Tribunale del riesame il 6 dicembre 2021, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19 maggio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsel
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