CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000, per aver, quale amministratore unico della società dichiarata fallita esercente attività di amministrazione di condomini, omesso di presentare la dichiarazione e di dichiarare i redditi prodotti nel 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale, fondata su dati ricavati dal c.d. spesometro, senza neppure considerare i costi sostenuti. Con il secondo, motivo lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo, lamenta l'illegittimo ricorso a presunzioni tributarie. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto adeguatamente motivata la responsabilità dell'imputato, evidenziando che Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza e dall'agenzia delle entrate sono stati esaminati e riscontrati in sede dibattimentale dalle dichiarazioni rese dai testi. A fronte di ciò, la difesa non ha allegato alcun elemento di prova contraria, limitandosi a contestare genericamente l'utilizzo da parte del giudice dei suddetti elementi anche in relazione ai costi sostenuti. A tal profilo il giudice a quo ha evidenziato che il costo del personale supportato dalla documentazione acquisita è stato comunque preso in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'imponibile, così come risulta espressamente dalla motivazione della sentenza di primo grado, ove si dà conto dell'avvenuta detrazione dei costi sostenuti per il personale e si afferma che non sussistono elementi che facciano ritenere l'esistenza di costi ulteriori a quelli sostenuti per acquisti, servizi e personale. In tal senso, si richiama Sez.3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554, secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. De resto in relazione all'utilizzo del c.d. spesometro, questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile e gli strumenti di accertamento tributario, non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri 1logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991, Rv. 188181). Infine, sotto il profilo soggettivo, il giudice a quo ha evidenziato l'ammontare complessivo dell'evasione, superiore alla soglia di punibilità vigente, di cui il ricorrente era consapevole ritenendo pertanto sussistente il dolo specifico di evasione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MVI' 22 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA]' VO D [OSCURATO:PERSONA] 2