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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 37015/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5832-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso il decreto n. 1111/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Roma, con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile svoltosi per tre gradi ed avente una durata complessiva di 10 anni e 10 mesi.

La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 1111 del 14/7/2021 ha rigettato l’opposizione, condividendo la valutazione di cui al decreto opposto, secondo cui l’ammontare del risarcimento conseguito dall’opponente nel giudizioa quo, pari a meno di € 1.500,00, somma ottenuta già all’esito del giudizio di primo grado, posto che la relativa pronuncia era stata poi confermata nelle successive fasi di impugnazione, consentiva di affermare l’irrisorietà della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001.

Il conseguimento del risarcimento già all’esito del giudizio di primo grado, tenuto conto della somma liquidata, escludeva la sussistenza di alcun patema Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -3- d’animo per l’intera durata del processo, con la conseguenza che la domanda andava rigettata.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

L'Amministrazione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, nonché del successivo art. 2bis co. 2.

Si deduce che la decisione gravata ha errato nel considerare la somma liquidata nel corso del giudizio presupposto di carattere esiguo, dando rilievo, al fine di escludere il diritto all’indennizzo, alla sorte dei giudizi di impugnazione, conclusisi sfavorevolmente per il ricorrente.

In sostanza si sarebbe attribuita efficacia per escludere l’indennizzo alla soccombenza della parte, la quale rileva però ai soli fini della riduzione dell’indennizzo.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett.g) della legge n. 89/2001, nonché la motivazione apparente con violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Assume il ricorrente che la sentenza ha reputato che la somma liquidata a titolo risarcitorio fosse di importo esiguo, senza che però la motivazione chiarisca le ragioni di tale Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -4- soluzione, e senza alcun riferimento alle condizioni personali della parte.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, nella versione applicabile ratione temporis, la legge prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, e fatta salva la prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”.

Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha condiviso il giudizio del Consigliere delegato rilevando che la somma riconosciuta all’attore nel giudizio presupposto, pari a poco meno di € 1.500,00 fosse di entità essenzialmente irrisoria, e che non potesse addursi la sussistenza di un pregiudizio derivante da patema d’animo per l’intera durata del giudizio in tutti i suoi gradi e fasi, avuto riguardo alla circostanza che il risarcimento era stato accordato già all’esito del giudizio di primo grado, essendo state successivamente rigettate le istanze dello stesso ricorrente volte a conseguire un maggior ristoro.

Ritiene la Corte che la motivazione, lungi dal poter essere considerata meramente apparente, risultando in realtà ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione, è immune dalle critiche mosse in ricorso.

Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -5- Già in passato la giurisprudenza della Corte aveva precisato che in tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - inferiore ai cinquecento euro - non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola; Cass.

Sentenza n. 11936 del 09/06/2015, Cass.

Ordinanza n. 11667 del 14/05/2018), ma trattasi di precedenti maturati in relazione alla previgente formulazione della norma.

Tuttavia, anche in relazione alla norma previgente era stato chiarito che, in applicazione dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minima di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass.

Sentenza n. 26497 del 17/10/2019, relativa Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -6- ad un procedimento nel quale nel giudizio a quo era stata riconosciuta la complessiva somma di circa € 1.400,00).

L’attuale testo dell’art. 2 co. 2 sexies, lett. g), oltre a prevedere che il riferimento alle condizioni personali delle parti possa essere solo facoltativo, essendo sufficiente la mera irrisorietà della pretesa idonea a legittimare l’applicazione della norma (come confermato dall’utilizzo dell’avverbio “anche” che precede il richiamo alle condizioni personali delle parti), determina una mera presunzione di insussistenza del pregiudizio in presenza dell’accertamento dell’irrisorietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, accertamento che è rimesso all’apprezzamento in fatto del giudice di merito, suscettibile però di essere vinto da parte dell’interessato, dimostrando come, pur a fronte di una asserita irrisorietà della pretesa, la durata del processo abbia determinato un pregiudizio meritevole di ristoro.

La decisione gravata ha, come detto, con accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede, riconosciuto come la somma liquidata fosse da reputarsi irrisoria, supportando tale valutazione anche con il richiamo alla circostanza che il protrarsi del giudizio nei gradi successivi al primo era frutto di una scelta rivelatasi priva di fondamento da parte dello stesso Viciani che ambiva ingiustificatamente ad un risarcimento di maggiore importo (ricavando da tale circostanza la riprova del fatto che la Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -7- prosecuzione del giudizio non potesse avere determinato alcun pregiudizio meritevole di indennizzo per il ricorrente).

Ne consegue che lavalutazione della Corte d’Appello risulta conforme a diritto e che, non avendo parte ricorrente, ritenuto di superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio posta dalla norma applicata, il ricorso principale debba essere disatteso.

Il primo motivo del ricorso incidentale deduce in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sospensione feriale di cui alla L. 742/1969 al termine semestrale per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione, argomentando nel senso della natura sostanziale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001, e della conseguente inapplicabilità della sospensioneferiale dei termini processuali.

Il secondo motivo, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che -una volta affermata la natura processuale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001- verrebbe a crearsi un contrasto tra il carattere ne cessitato del procedimento per l’equa riparazione ela facoltà - riconosciuta da questa Corte - di ricorrere alla procedura della mediazione anche nel procedimento ex L.89/2011.

Il terzo motivo lamenta in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la contraddit torietà tra l’applicazione della sospensione feriale al termine dell’art. 4, L. 89/2001 e la inapplicabilità Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -8- di detta sospensione al termine per l’impugnazione ex art.327 c.p.c.

Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta che vi sarebbe incompatibilità tra l’applicazione della sospensione feriale ed il ricorso alla mediazione facoltativa ex D. Lgs. 28/2010, la quale sarebbe proponibile senza l’assistenza di un avvocato, e come tale sarebbe da intendersi sottratta alla sospensioneferiale dei termini.

I motivi, da intendersi come naturalmente condizionati, ancorché investano una questione pregiudiziale di rito, attesa l’integrale soccombenza nel merito del ricorrente principale (cfr. Cass.

S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 6138/2018), restano assorbiti a seguito del rigetto del ricorso principale Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ancorché il ricorso principale sia rigettato, non sussistono, per la materia trattata, le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della s ussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 5832 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -9- contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5832-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente incidentale - Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso il decreto n. 1111/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Roma, con il quale era stata rigettata la domanda di equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile svoltosi per tre gradi ed avente una durata complessiva di 10 anni e 10 mesi. La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 1111 del 14/7/2021 ha rigettato l’opposizione, condividendo la valutazione di cui al decreto opposto, secondo cui l’ammontare del risarcimento conseguito dall’opponente nel giudizioa quo, pari a meno di € 1.500,00, somma ottenuta già all’esito del giudizio di primo grado, posto che la relativa pronuncia era stata poi confermata nelle successive fasi di impugnazione, consentiva di affermare l’irrisorietà della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001. Il conseguimento del risarcimento già all’esito del giudizio di primo grado, tenuto conto della somma liquidata, escludeva la sussistenza di alcun patema Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- d’animo per l’intera durata del processo, con la conseguenza che la domanda andava rigettata. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memorie. L'Amministrazione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, nonché del successivo art. 2bis co. 2. Si deduce che la decisione gravata ha errato nel considerare la somma liquidata nel corso del giudizio presupposto di carattere esiguo, dando rilievo, al fine di escludere il diritto all’indennizzo, alla sorte dei giudizi di impugnazione, conclusisi sfavorevolmente per il ricorrente. In sostanza si sarebbe attribuita efficacia per escludere l’indennizzo alla soccombenza della parte, la quale rileva però ai soli fini della riduzione dell’indennizzo. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett.g) della legge n. 89/2001, nonché la motivazione apparente con violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Assume il ricorrente che la sentenza ha reputato che la somma liquidata a titolo risarcitorio fosse di importo esiguo, senza che però la motivazione chiarisca le ragioni di tale Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- soluzione, e senza alcun riferimento alle condizioni personali della parte. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 2 co. 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001, nella versione applicabile ratione temporis, la legge prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, e fatta salva la prova contraria, in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha condiviso il giudizio del Consigliere delegato rilevando che la somma riconosciuta all’attore nel giudizio presupposto, pari a poco meno di € 1.500,00 fosse di entità essenzialmente irrisoria, e che non potesse addursi la sussistenza di un pregiudizio derivante da patema d’animo per l’intera durata del giudizio in tutti i suoi gradi e fasi, avuto riguardo alla circostanza che il risarcimento era stato accordato già all’esito del giudizio di primo grado, essendo state successivamente rigettate le istanze dello stesso ricorrente volte a conseguire un maggior ristoro. Ritiene la Corte che la motivazione, lungi dal poter essere considerata meramente apparente, risultando in realtà ampiamente satisfattiva del cd. minimo costituzionale della motivazione, è immune dalle critiche mosse in ricorso. Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -5- Già in passato la giurisprudenza della Corte aveva precisato che in tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - inferiore ai cinquecento euro - non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola; Cass. Sentenza n. 11936 del 09/06/2015, Cass. Ordinanza n. 11667 del 14/05/2018), ma trattasi di precedenti maturati in relazione alla previgente formulazione della norma. Tuttavia, anche in relazione alla norma previgente era stato chiarito che, in applicazione dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, si deve tenere conto della soglia minima di gravità, al di sotto della quale il pregiudizio non è indennizzabile, da apprezzarsi nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicché restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. Sentenza n. 26497 del 17/10/2019, relativa Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -6- ad un procedimento nel quale nel giudizio a quo era stata riconosciuta la complessiva somma di circa € 1.400,00). L’attuale testo dell’art. 2 co. 2 sexies, lett. g), oltre a prevedere che il riferimento alle condizioni personali delle parti possa essere solo facoltativo, essendo sufficiente la mera irrisorietà della pretesa idonea a legittimare l’applicazione della norma (come confermato dall’utilizzo dell’avverbio “anche” che precede il richiamo alle condizioni personali delle parti), determina una mera presunzione di insussistenza del pregiudizio in presenza dell’accertamento dell’irrisorietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, accertamento che è rimesso all’apprezzamento in fatto del giudice di merito, suscettibile però di essere vinto da parte dell’interessato, dimostrando come, pur a fronte di una asserita irrisorietà della pretesa, la durata del processo abbia determinato un pregiudizio meritevole di ristoro. La decisione gravata ha, come detto, con accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede, riconosciuto come la somma liquidata fosse da reputarsi irrisoria, supportando tale valutazione anche con il richiamo alla circostanza che il protrarsi del giudizio nei gradi successivi al primo era frutto di una scelta rivelatasi priva di fondamento da parte dello stesso Viciani che ambiva ingiustificatamente ad un risarcimento di maggiore importo (ricavando da tale circostanza la riprova del fatto che la Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -7- prosecuzione del giudizio non potesse avere determinato alcun pregiudizio meritevole di indennizzo per il ricorrente). Ne consegue che lavalutazione della Corte d’Appello risulta conforme a diritto e che, non avendo parte ricorrente, ritenuto di superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio posta dalla norma applicata, il ricorso principale debba essere disatteso. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sospensione feriale di cui alla L. 742/1969 al termine semestrale per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione, argomentando nel senso della natura sostanziale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001, e della conseguente inapplicabilità della sospensioneferiale dei termini processuali. Il secondo motivo, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che -una volta affermata la natura processuale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001- verrebbe a crearsi un contrasto tra il carattere ne cessitato del procedimento per l’equa riparazione ela facoltà - riconosciuta da questa Corte - di ricorrere alla procedura della mediazione anche nel procedimento ex L.89/2011. Il terzo motivo lamenta in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la contraddit torietà tra l’applicazione della sospensione feriale al termine dell’art. 4, L. 89/2001 e la inapplicabilità Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -8- di detta sospensione al termine per l’impugnazione ex art.327 c.p.c. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta che vi sarebbe incompatibilità tra l’applicazione della sospensione feriale ed il ricorso alla mediazione facoltativa ex D. Lgs. 28/2010, la quale sarebbe proponibile senza l’assistenza di un avvocato, e come tale sarebbe da intendersi sottratta alla sospensioneferiale dei termini. I motivi, da intendersi come naturalmente condizionati, ancorché investano una questione pregiudiziale di rito, attesa l’integrale soccombenza nel merito del ricorrente principale (cfr. Cass. S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 6138/2018), restano assorbiti a seguito del rigetto del ricorso principale Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso principale sia rigettato, non sussistono, per la materia trattata, le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della s ussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022 n. 5832 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -9- contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ri
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