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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40291/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 11/03/2022, confermava la sentenza del 07/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo - con il quale è lamentata una violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità - la quale ha chiarito che, i la Corte d'appello di Salerno, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, alla luce della giurisprudenza di legittimità - la quale ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01) - ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, avuto riguardo, oltre che al valore economico del bene sottratto (un furgone), anche alla lesione della libertà personale della persona offesa, che, al fine di sottrargli il mezzo, era stata scaraventata fuori dallo stesso; Considerato pertanto, che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen. sull'aggravante della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.), risulta superato dalle considerazioni sul primo motivo, atteso che, in assenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante, la questione risulta priva di rilevanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 11/03/2022, confermava la sentenza del 07/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo - con il quale è lamentata una violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità - la quale ha chiarito che, i la Corte d'appello di Salerno, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, alla luce della giurisprudenza di legittimità - la quale ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01) - ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, avuto riguardo, oltre che al valore economico del bene sottratto (un furgone), anche alla lesione della libertà personale della persona offesa, che, al fine di sottrargli il mezzo, era stata scaraventata fuori dallo stesso; Considerato pertanto, che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen. sull'aggravante della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.), risulta superato dalle considerazioni sul primo motivo, atteso che, in assenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante, la questione risulta priva di rilevanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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