CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege-ricorrente-controD’AMBRA Emilia, titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] diD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA].P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-intimate-avverso la sentenza n. 2167/2024, pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],pubblicata il 2/5/2024, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e notificata indata [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026Numero di raccolta generale 21373/2026Data pubblicazione 23/06/2026Gennaro Pone conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace diCasoria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - oggi [OSCURATO:SOCIETA]. - ed EmiliaD’Ambra, titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di D’AmbraEmilia, affinché fosse accertato e dichiarato l’inadempimentocontrattuale ovvero l’inesatto adempimento degli obblighi di cui alcontratto di compravendita del pacchetto turistico, stipulato il30/5/2012, e per l’effetto le convenute, in solido tra loro - o, insubordine, ciascuna secondo le rispettive responsabilità - fosserocondannate al risarcimento di tutti i danni patiti dall’attore,patrimoniali e non patrimoniali.A fondamento della domanda, l’attore asseriva di aver acquistato daEmilia D’Ambra un pacchetto turistico di [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto un soggiorno dal 4 Agosto al 25 Agosto 2012, presso ilBridge [OSCURATO:PERSONA] di Torre dell’Orso, e di essersi subito reso conto,giunto sul posto insieme alla moglie e agli altri due ospiti, SantoCanzonieri e [OSCURATO:PERSONA], di uno standard qualitativo dellasistemazione ben diverso rispetto a quello pubblicizzato sul catalogoe, comunque, di valore inferiore al corrispettivo pagato e alle suelegittime aspettative. Adduceva di essere stato costretto, permancata offerta di una sistemazione alternativa, a permanere nelvillaggio e a rimediare da sé ai tanti disagi sofferti (allocando unadoccia improvvisata all’esterno del giardino, utilizzando un asse perlavare la biancheria, acquistando una brace portatile, piatti ebicchieri in plastica, etc.) e di non aver potuto fruire del servizionavetta gratuito per raggiungere la spiaggia, come previsto incatalogo, a causa della grande affluenza di persone e della scarsafrequenza del servizio, e di essere stato quindi costretto araggiungere il mare con mezzi alternativi e a proprie spese (taxi e/oautobus di linea). Affermava dunque di essere rientrato a casa dallavacanza stressato e affaticato per i disagi patiti, deluso nelleaspettative di relax e svago, alimentate anche dall’ammontare del2 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026Numero di raccolta generale 21373/2026corrispettivo versato (oltre 4.000 euro), per una vacanza prenotataData pubblicazione 23/06/2026diversi mesi prima della partenza, e di aver percepito il periodotrascorso nel villaggio come tempo trascorso inutilmente eun’occasione irrepetibilmente perduta.Instaurato il contraddittorio anche nei confronti delle altre partirimaste intimate in questo giudizio, il Giudice di pace, conclusal’attività istruttoria con l’acquisizione di documenti e l’assunzionedelle prove testimoniali, con sentenza n. 1740/2016 rigettava ladomanda.La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], era confermata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1081/2018.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; con ordinanza n. 24888del 15/9/2021, questa Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassandola sentenza impugnata con rinvio.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Pone riassumeva ilgiudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza resa dal [OSCURATO:PERSONA] di Casoria. Con la sentenza n. 2167/2024, pubblicata il2/5/2024, il Tribunale di Napoli rigettava nuovamente la domandaoriginariamente proposta.Avverso quest’ultima sentenza il Pone ha proposto ricorso percassazione, in base a tre motivi. Ha resistito con controricorso EmiliaD’Ambra, titolare di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dellaprocura speciale sollevata nei confronti della parte ricorrente.Ad avviso della controricorrente, il ricorso sarebbe inammissibile inquanto la procura speciale è stata conferita dal ricorrente ancheall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, non iscritto all’albodegli avvocati cassazionisti, presso il quale il ricorrente ha ancheeletto domicilio.3 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026La eccezione della controricorrente è infondata alla luce delNumero di raccolta generale 21373/2026consolidato orientamento del giudice di legittimità, in base Daatla qpuubbalilceaz,io ne 23/06/2026ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi dipluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito diprocura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscrittonell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione indetto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizionedi alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura (Cass. Sez.3, Sentenza n. 25698 del 25/9/2024, Rv. 672454-02; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 9363 del 17/4/2013, Rv. 625723-01). E nella specie, ilricorso è stato ritualmente sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Annunziatella, abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizionisuperiori, per cui l’eccezione della controricorrente va disattesa.2. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e falsaapplicazione degli artt.132, 324, 333, 343, 346 cpc, 2909 c.c. (art.360 n. 3). Violazione e falsa applicazione degli art. 132, n. 4, c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza. (art. 360, nn. 3 e 4,c.p.c.), per aver il Giudice di rinvio adottato la decisione impugnataponendosi in contrasto con il giudicato interno formatosi sullaqualificazione del contratto di vendita di pacchetto turistico e peraver qualificato, con un ragionamento illogico e incomprensibile ilcontratto dedotto in lite, come contratto di locazione turistica (pag.10)”.Il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art.132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366,1368, 1369, 1375 e 1455 c.c., nonché degli artt. 33, 34, 43 e 47 delCodice del Turismo (D.lgs. 23/5/2011, n. 79) e nullità della sentenza(art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per essersi il Giudice di rinvio arrestatoad una considerazione atomistica delle singole obbligazioninell’interpretare il contratto e valutare l’esistenza e l’importanzadell’inadempimento senza tenere conto della finalità concreta del4 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026contratto e dell’interesse del turista e per aver fondato dettaNumero di raccolta generale 21373/2026interpretazione e valutazione in contrasto con i primari Dcartai tpeubrbil icdaziio ne 23/06/2026interpretazione soggettiva, dell’interpretazione globale, sistematica,funzionale e secondo buona fede nonché su massime di esperienzainesistenti, asserzioni apodittiche e illogiche contrastanti con laragione pratica del contratto”.Il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art.132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza (art.360, nn. 3 e 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.5, c.p.c.) per aver il Giudice di rinvio omesso l’esame dell’eccezionerelativa alla formazione del giudicato interno sulla qualificazionegiuridica del contratto dedotto in lite e qualificandolo come contrattodi locazione”.3. Il primo motivo è fondato.In particolare, vi si denuncia che la sentenza impugnata sarebbeviziata nella parte in cui il giudice di rinvio avrebbe totalmenteomesso di considerare che l’accertamento relativo alla qualificazionedel contratto, come acquisto di un pacchetto turistico disciplinato dald.lgs. n. 79 del 23/5/2011, sarebbe divenuto incontrovertibile,essendosi formato su di esso giudicato interno.Va premesso che, alla luce di un orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, il giudicato può formarsi anche sullaqualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbiacondizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito ela parte interessata abbia omesso di impugnarla (Sez. 2, Ordinanzan. 34026 del 19/12/2019, Rv. 656328-01; Sez. 2, Sentenza n.18427 del 1/8/2013, Rv. 627588-01; Sez. 2, Sentenza n. 12562 del27/8/2002, Rv. 557119-01; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del7/11/2005, Rv. 586044-01; Sez. 2, Sentenza n. 5702 del18/4/2001, Rv. 546029-01; Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 7/8/1996,Rv. 499029-01).5 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026Invero, nella sentenza qui impugnata si afferma che “oggetto dellaNumero di raccolta generale 21373/2026locazione è solo ed esclusivamente una villetta pianoterra coDnat a6 p upbbolicsatziio ne 23/06/2026letti la quale doveva consentire il soggiorno degli ospiti non essendoprevista alcun servizio aggiuntivo” (pag. 6); e si aggiunge: “Appareevidente da quanto esposto che nel caso di specie tra le parti siaintercorso, sia pure per il tramite dell’intermediario edell’organizzatore, un rapporto qualificabile in termini di locazioneturistica avente ad oggetto unità abitative fornite di servizi igienici edi cucina autonoma o in parti di esse con pari requisiti dotato delcarattere della mera funzionalità; né si tratta di locazione di alloggioin una struttura recettiva stante l’assenza di servizi connessi qualipulizia e ristorazione che restano a carico esclusivo degli ospiti”.Una siffatta qualificazione del contratto in termini di “locazioneturistica” si pone in contrasto con la diversa qualificazione di “venditadi pacchetto turistico”, adottata nei precedenti gradi di giudizio, cheha condizionato l’impostazione e l’indagine di merito e sulla quale siè formato il giudicato interno.Precisamente, la qualificazione come “vendita di pacchetto turistico”- già compiuta dalla sentenza n. 1081/2018 del 17/4/2018 delTribunale di Napoli - non è derivata dalle censure sollevatedall’odierno ricorrente ed accolte da questa Suprema Corte conl’ordinanza cassatoria n. 24888/2021, la quale, anzi, muove le sueargomentazioni proprio partendo dal presupposto che il contratto inquestione sia stato interpretato dal giudice di merito come contrattodi vendita di pacchetto turistico.Si legge, infatti, che “le affermazioni sono contrarie alla logica,perché trattandosi di vendita di pacchetto turistico…” (pag. 7dell’ordinanza n. 24888/2021, cit.). Ed ancora si rileva che, “incontratto turistico, l’Assicurazione di un servizio navetta costituisceoggetto di un’obbligazione e non di una mera informazione cheesonera il contraente da eventuali responsabilità per inesistenza odinefficienza del servizio e nello stesso modo l’esistenza di un angolo6 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026Numero di raccolta generale 21373/2026cottura fruibile escluda di per sé che il turista debba acquistare leData pubblicazione 23/06/2026stoviglie necessarie)” (pag. 8 dell’ordinanza n. 2488/2021, cit.).Ancora, nella ordinanza n.24888/2021 si legge “(…) l’attore haritualmente dedotto e allegato nel rispetto del principio diautosufficienza di aver richiesto la differenza monetaria tra ilcorrispettivo versato ed il valore economico delle prestazionieffettivamente eseguite, prospettando sostanzialmente una richiestadi riduzione del prezzo, previsto dall’art. 42, comma 10 del codicedel turismo, (…), il tribunale ha ritenuto insussistente la prova dellespese sostenute (rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di piattie dei bicchieri di carta, del barbecue e per i viaggi in taxi e in autobusdi linea). Il Tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non haadottato alcuna domanda sottoposta al suo esame (…) Infatti, ilrisarcimento del danno patrimoniale era stato espressamente riferitoalla differenza economica tra il prezzo pagato ed il valore economicodei servizi forniti dal tour operator, tendendo, pertanto ad unariduzione del prezzo del pacchetto turistico. All’esame di talidomande provvederà il giudice del rinvio (…) (cfr. pag. 9dell’ordinanza n. 24888/2021, cit.).Questa Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24888/2021, avevaespressamente demandato al giudice del rinvio di prendere inesame, sulla base delle prove espletate in corso di causa econsiderando il contenuto del contratto del 30/5/2012,opportunamente interpretato in base alla volontà comune delle parti,una serie di elementi fattuali, come, ad esempio, la fruibilità delservizio navetta stabilita in contratto, la distanza dal mare dellastruttura ricettiva, le attrezzature utilizzabili per fruire dell’angolocottura, le condizioni igieniche del villino. Tuttavia, tale dictum èrimasto sostanzialmente disatteso dalla sentenza qui impugnata, laquale – ut supra già osservato -, nel ricondurre il contratto de quonell’ambito della locazione turistica, si è posta in contrasto con il7 di 8Numero registro generale 16844/2024Numero sezionale 1899/2026Numero di raccolta generale 21373/2026giudicato formatosi sulla qualificazione in termini di vendita diData pubblicazione 23/06/2026pacchetto turistico.4. Da ciò consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conassorbimento degli altri, e la cassazione con rinvio della causa alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche perle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale diNapoli Nord.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi8 di 8