CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n, ;\3\, Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 11.6.2020 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 d.lvo n. 286/1998, commesso il 2.4.2020, ha ridotto la pena inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato del divieto di fare ritorno in Italia; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo la sentenza di appello rilevato che il provvedimento di espulsione era stato tradotto in lingua araba, conosciuta dall'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 20