CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diEmanuele Burgio; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 26 marzo 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Burgio in relazione ai contestati reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.), di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (artt. 110, 648 cod. pen.) e di possesso ingiustificato di oggetti atti ad aprire o forzare serrature, commessi/accertati in data 4 marzo 2024; considerato che la difesa del ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento della prova anche con riguardo alla omessa riqualificazione del contestato reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva in quello di tentato furto ed al difetto di sussistenza dell’elemento psicologico relativo alla consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo; che, il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in sede di appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una motivazione congrua, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto che regolano la materia; che, altresì le deduzioni difensive sono volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e che la motivazione delle conformi sentenze di merito non consente di rilevare specifici travisamenti di emergenze processuali; che, a tal proposito, deve ribadirsi la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente esposto le non illogiche ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve affermarsi, da un lato, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione e, dall’altro lato, l’impossibilità di procedere alla riqualificazione richiesta (si vedano le pagg. 1-3 della impugnata sentenza sulla impossibilità di ritenere l’odierno ricorrente, rinvenuto nella disponibilità di un’auto di evidente provenienza delittuosa, autore del delitto tentato di furto della stessa, a fronte delle dichiarazioni da lui rese e valutate inattendibili e prive di riscontri, con apprezzamento insindacabile in questa sede); che corretta è pertanto da ritenersi la qualificazione del reato di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni come violazione dell’art. 648 cod. pen. anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato per le ragioni indicate nelle sentenze di merito; considerato poi che non sono oggetto di specifica contestazione gli altri reati ascritti al Burgio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur