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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07443/2024

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Se »4 esii- SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 17 luglio 2023 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 (eseguito il 26 aprile 2023) relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483 cod. pen., 10 quater d.

Igs. 74/2000, commessi dal 16 aprile 2021 al 16 settembre 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.; carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.

L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc.

Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901).

PQM Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Se »4 esii- SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 17 luglio 2023 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 (eseguito il 26 aprile 2023) relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74/2000, commessi dal 16 aprile 2021 al 16 settembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen.; carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901). PQM Dichiara inammissibile il ricor
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