CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21151/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NATA E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Calgaro e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -avverso la sentenza n. 2720/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 16 dicembre 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 27marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel giugno 2017 i germani Renata e [OSCURATO:PERSONA] domandaronogiudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sommaglobale di euro 65.000, pari ad euro 32.500 per ciascun attore.A suffragio della domanda, rappresentarono, in punto di fatto:Numero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/2026(i) di avere, in data 4 maggio 2011, rilasciato due «dichiarazioni didebito» di euro 240.000 ciascuna a favore di [OSCURATO:PERSONA] in vistadell’acquisto di due quote, ciascuna pari al 25%, del capitale socialedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;(ii) di avere, in data 6 maggio 2011, stipulato contratto preliminaredi compravendita delle due quote suddette, per il prezzo convenuto ineuro 300.000 per ciascuna quota;(iii) di avere, in data 11 luglio 2011, stipulato per atto pubblico ildefinitivo della compravendita delle quote, con prezzo complessivo dieuro 600.000 per le due quote, ma di aver versato in totale la sommadi euro 665.000, quindi euro 65.000 in più rispetto al prezzo.2. Nel settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per decretoingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 99.500,quale saldo prezzo della compravendita di quote sociali.Avverso il provvedimento monitorio, emesso in conformità allarichiesta, [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..3. Riunite le controversie, all’esito del giudizio di prime cure, ilTribunale di Vicenza rigettò le domande attoree e l’opposizione aldecreto ingiuntivo, dichiarando Renata e [OSCURATO:PERSONA] debitori di MarioCogo delle somme oggetto delle scritture di riconoscimento di debito.4. Sulle contrapposte impugnazioni interposte dalle parti (Renata eOscar Cogo in via principale, [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale in ordine allaliquidazione delle spese di lite), la decisione in epigrafe, rigettatol’appello e ogni altra domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato questi alpagamento della somma di euro 32.500 in favore di ciascuno deglioriginari attori, revocando anche il decreto ingiuntivo.5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi.Resistono uno actu, con controricorso, Renata e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 4060/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è inammissibile per tardività la costituzionedella parte controricorrente: applicandosi alla controversia il dispostodell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 149, il controricorso risulta depositato nel fascicolo il 5 aprile 2023,quando era già decorso il termine di quaranta giorni decorrente dallanotifica del ricorso, avvenuta il giorno 15 febbraio 2023.2. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 356cod. proc. civ., imputa alla Corte territoriale di aver consideratoabbandonate dalla difesa dell’odierno ricorrente le istanze istruttorie,invece reiterate nella comparsa di costituzione di appello ed in sede diprecisazione delle conclusioni.2.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.In primo luogo, per carente esposizione del fatto processuale.Del contenuto degli atti difensivi richiamati – con i quali, secondol’impugnante, le istanze istruttorie erano state reiterate – il ricorso inesame omette la riproduzione, pur per stralci o passaggi essenziali, inspregio al requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primocomma, num. 3, cod. proc. civ..Dei citati atti difensivi, poi, in ricorso non si opera la localizzazioneprescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, num. 6,cod. proc. civ. (ovvero l’indicazione circa la collocazione dell’atto nellesedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa lasua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass. Sez.U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).Infine, delle istanze istruttorie asseritamente ribadite è omessal’illustrazione del contenuto (per vero, anche della stessa natura: nonsi chiarisce se si trattava di richieste di prove testimoniali o altro).Le descritte deficienze allegative del ricorso introduttivo del giudiziodi legittimità impediscono in radice a questa Corte di verificare: (i) sele istanze istruttorie fossero state effettivamente reiterate ed inr.g. n. 4060/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/2026maniera corretta (cioè a dire nei termini e con le modalità prescrittedalla legge) in grado di appello; (ii) se dette istanze fossero munite delcarattere della decisività, cioè a dire tali da indurre, sulla scorta di unaastratta ed ipotetica valutazione, ad un diverso esito della lite.3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1417 e 1988 del codice civile.Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non averravvisato «agli atti dimessa la controdichiarazione [...] a prova dellasimulazione del prezzo di cessione delle quote societarie, rappresentatadalle “dichiarazioni di debito” del 04.05.2011 e dagli “accordi” del31.05.2015 che hanno confermato la vigenza delle prime e la loroautonomia rispetto all’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Assume che in forza di un precedente accordo tra le parti, il prezzoconcordato per la vendita delle quote era pari ad euro 1.080.000 (dicui euro 80.000 di interessi per la dilazione del pagamento), sicchél’impegno al pagamento di euro 240.000 ciascuno assunto con ledichiarazioni di debito del 4 maggio 2011 era aggiuntivo rispetto alprezzo di euro 600.000 indicato nell’atto pubblico di compravendita: etanto era dimostrato non soltanto dagli accordi del 31 marzo 2015 (davalere come controdichiarazioni) ma anche da una serie di «indizi certi,precisi e concordanti».Evidenzia inoltre come l’indicazione, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], delrapporto sottostante al riconoscimento di debito non poteva essereconsiderato come rinuncia al vantaggio dell’inversione dell’onere dellaprova ex art. 1988 cod. civ..Il motivo è inammissibile, sotto tutti i profili dedotti.3.1. A fondamento della resa statuizione, la Corte territoriale ha:(i) esclusa la prova della simulazione del corrispettivo del contrattodi vendita delle quote, considerando privi di idoneità asseverativa alriguardo gli atti del 4 maggio 2011 e del 31 marzo 2015 e «del tuttoincolori ed inammissibili (quali presunzioni) oltre che irrilevanti sia nelr.g. n. 4060/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/2026singolo profilo che nel complesso» gli ulteriori elementi risultanti dalcompendio istruttorio acquisito;(ii) ritenuto le dichiarazioni di debito del 4 maggio 2011 «riferitecausalmente alla compravendita delle quote» avvenuta con l’attopubblico del luglio successivo, «per plurime ragioni», ovvero sullascorta di vari elementi indiziari unitariamente valutati;(iii) affermato che tali dichiarazioni «hanno avuto effetto solutorioai fini del pagamento del corrispettivo per la vendita delle quote», conl’effetto di determinare un versamento di somme in misura superioreal prezzo, quindi un indebito da restituire.3.2. A fronte della sintetizzata trama argomentativa - esito di unavalutazione delle emergenze indiziarie acquisite in giudizio condottaalla stregua delle sinergiche inferenze tra le stesse sussistenti, nellaprospettiva cioè della c.d. convergenza del molteplice -, la doglianza diparte ricorrente si concreta nella mera prospettazione di conseguenzeprobabilistiche diverse da quelle applicate dalla sentenza e si risolve,al fondo, nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle prove teso aduna diversa ricostruzione della quaestio facti: attività, come è noto, deltutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.A tanto aggiungasi, ad ulteriore conforto della inammissibilità, chela possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, la scelta dei fatti notida porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienzatramite le quali dedurre il fatto ignoto e la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggerappresentano apprezzamenti di fatto, riservati al discrezionaleapprezzamento del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimitàsoltanto per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (per le illustrateregulae iuris in tema di prova presuntiva, cfr., da ultimo, Cass.29/07/2025, n. 21762; in precedenza, Cass. 21/03/2022, n. 9054;Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass.r.g. n. 4060/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/202630/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, inmotivazione diffusamente ai §§ 4. e seguenti; Cass. 13/11/2015, n.23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).3.3. La contestazione sulla supposta rinuncia al beneficio dellainversione dell’onere della prova ex art. 1988 cod. civ. risulta poieccentrica e non pertinente (quindi inammissibile) rispetto alla ratiodecidendi giustificante la impugnata decisione.Come già innanzi chiarito, quest’ultima fonda l’accoglimento delladomanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito avanzatedagli attori non (già e non solo) sulla base di un contegno processualedel convenuto implicante rinuncia al vantaggio probatorio contemplatodall’art. 1988 cod. civ. bensì sulla prova positiva, offerta dai promittentiin via indiziaria, della riferibilità delle promesse di pagamento allavendita delle quote e della loro sopravvenuta perdita di efficacia con ilversamento del prezzo di detta compravendita.4. Il terzo motivo, per violazione dell’art. 1284 cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ., rileva la infondatezza del terzo motivo di appellodispiegato dagli attuali controricorrenti, con cui era stata lamentata lanullità del patto di interessi ultralegali corrisposti in favore di MarioCogo sul prezzo dissimulato di un milione di euro.4.1. La doglianza è inammissibile.Il terzo motivo di appello è stato ritenuto assorbito dal giudice diappello, in dipendenza della revoca della statuizione di condanna infavore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’accertamento del minore e non simulatoprezzo di euro 600.000: nessuna statuizione sulla validità o meno degliinteressi ultralegali è stata pronunciata, ragion per cui è palese il difettodi interesse ad impugnare.5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante la inammissibilità della costituzione della parte intimata.r.g. n. 4060/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4060/2023Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 21151/2026Data pubblicazione 22/06/20267. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 marzo 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 4060/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]