CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34297/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata ex lege , in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1069del 2018 depositata il 7 agosto 2018 : udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. - pronunciandosi in giudizio di cui erano parti, oltre a quest’ultimaanche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Genova che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011, l’Ufficio aveva accertatoa carico della società maggiori r icavi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società, ha depositato controricorso. Con decreto depositato il 13 gennaio 2022 e ritualmente comunicato ad entrambe le parti in pari, data questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di secondo grado, ha disposto, ex art. 377 cod. proc. civ., l’integrazione delcontraddittorio nei loro confronti. La contribuente ha depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione ex art.371 bis cod. proc. civ. il quale impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (Cass. 02/08/2018, n. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 20443, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1930). Prima ancora, tuttavia, le parti non hanno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile.Infatti, l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-biscod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cas s. 17/08/2022, n. 24834, Cass.02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi, euro 3.100,00 per compenso, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15per cento, I