CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 34624/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19178/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 190, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1832/2024 pubblicata in data 27/05/2024, n.r.g. 1865/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa con qualifica di responsabile di struttura complessa e da aprile 1996 era stato nominato direttore facente funzioni dell’ufficio postale di Amantea. In data 16/04/1996 aveva ricevuto lettera raccomandata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con cui questa chiedeva notizie al direttore p.t. su chi avesse OGGETTO: dipendente postale - processo penale - danno conseguente -domanda di risarcimento - nesso causale con una condotta datoriale -necessità materialmente incassato la sua pensione n. 60035287 cat. IO relativa alla mensilità di dicembre 1995 e 13^ del 1995. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver tempestivamente inviato l’istanza alla direzione provinciale di Cosenza con raccomandata del 23/04/1996, senza esito. Aggiungeva che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una nuova diffida ed egli aveva provveduto una seconda volta ad inoltrala alla direzione provinciale di Cosenza. Allegava che in data 07/07/1999 era stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Paola, che poi l’aveva condannato per omissione di atti d’ufficio (art. 238, co. 2, c.p.), sentenza confermata in appello e poi dalla Cassazione con sentenza n. 331 del 07/03/2002, per avere egli, in qualità di direttore dell’ufficio postale di Amantea, omesso di rispondere alle missive della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di aprile e di maggio 1996. Deduceva che, dopo che la direzione provinciale di Cosenza aveva negato la ricezione delle due raccomandate, a seguito di alcune ricerche era emerso che almeno una era regolarmente pervenuta. Aggiungeva che comunque la predetta direzione provinciale non aveva dato seguito e ciò aveva innescato il processo penale, fonte per lui di forte ansia, stress e senso di frustrazione. Aveva dovuto altresì sostenere le spese processuali della parte civile, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e del suo legale per la difesa nel processo penale. Adìva il Tribunale di Roma per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa al risarcimento del danno patrimoniale (pari alle spese della parte civile da lui refuse e alle spese da lui sostenute per la sua difesa nei vari gradi del processo penale) e del danno non patrimoniale, morale e dinamico- relazionale da liquidare in euro 200.000,00. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale fra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] spa (ossia il ritardo con cui era stata riscontrata la raccomandata del direttore) e la sottoposizione del Lobianco al processo penale con i conseguenti danni patiti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Lobianco. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) le vicende relative alle sue richieste rivolte alla direzione provinciale di Cosenza sono irrilevanti, poiché ciò che era richiesto al Lobianco, per non incorrere nel processo penale e non subire così i relativi danni, era rispondere e dare notizie adeguate alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che lasciarla in uno stato di piena ignoranza sulle richieste da lei avanzate; b) anche la Corte d’Appello di Salerno, adita in sede di revisione, ha rigettato l’istanza, evidenziando come la documentazione prodotta dal Lobianco – relativa al rinvenimento della sua raccomandata di inoltro della richiesta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla direzione provinciale di Cosenza e alla tardiva risposta di quest’ultimo ufficio – fosse ininfluente sulla condanna penale. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per avere la Corte territoriale individuato la fonte del danno nel processo penale piuttosto che nell’omissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, di misure atte a garantirgli un ambiente di lavoro sano e salubre. Il motivo è inammissibile, sia perché contiene ampi riferimenti al mobbing, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia perché non si confronta con la motivazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui il danno lamentato –sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale – è stata la conseguenza del processo penale. Ed in relazione a tale accertamento di derivazione causale il ricorrente non ha formulato censura alcuna. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 654 c.p.p. per avere la Corte territoriale ricondotto il danno al giudicato penale di condanna, al di fuori dei limiti dell’art. 654 c.p.p. Il motivo è infondato. I Giudici d’appello non hanno applicato la c.d. efficacia preclusiva del giudicato, ma si sono limitati ad individuare – con un accertamento di fatto immune da censure – che i danni lamentati dal Lobianco derivavano dalle vicende relative al processo penale che lo aveva visto coinvolto e che si era concluso con sentenza di condanna. A fronte di tale accertamento, dunque, nessun comportamento datoriale poteva integrare gli estremi di una condotta idonea a cagionare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c., poiché sul piano causale i danni erano la conseguenza del processo penale, a sua volta conseguenza di un preciso e specifico comportamento omissivo del Lobianco in qualità di incaricato di pubblico servizio, oggetto di accertamento penale passato in giudicato. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente la prova del nesso causale fra la condotta datoriale e i danni da lui lamentati. Il motivo è inammissibile sia per la genericità delle censure, sia per la loro non pertinenza rispetto alla motivazione spesa dai Giudici d’appello. 4.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’