CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CUCINELLO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata in punto pena, con conferma nel resto, la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia di condanna del predetto in ordine ai reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (cessione continuata di cocaina a MONTEDORO Alfonso) e agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 629, cod. pen. ai danni del citato MONTEDORO; ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto cori le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della accertata reiterazione delle cessioni, indicative della capacità dell'agente di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente (ez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv.272529-01; n.29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562- 01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il,[OSCURATO:PERSONA]