CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Clemente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso, come da requisitoria in atti.Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte di Appello di Napoli, in riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeClemente, che li aveva dichiarati colpevoli, rispettivamente, del reato di cui agliartt. 81 cpv., 595, commi 1, 2, 3, cod. pen. e di quello di cui all’art. 57 cod. pen. inrelazione all’art. 595 cod. pen., ha assolto la prima perché il fatto non è previstodalla legge come reato, in forza della ritenuta sussistenza della causa digiustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., nonché ilsecondo perché il fatto non sussiste.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il difensore difiducia, procuratore speciale, la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazionequanto alla ravvista scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca ravvisata conriferimento all’imputata [OSCURATO:PERSONA]; nonché il vizio di travisamento della prova inpunto di individuazione della effettività/veridicità della notizia riportata nei duearticoli diffamatori oggetto di imputazione.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazioneanche per travisamento della prova quanto all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA],imputato in qualità di direttore del quotidiano su cui era avvenuta la pubblicazionedei due articoli diffamatori.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – surichiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.Rispetto ad esso – è il caso di precisare sin d’ora per i riflessi che la nuovanorma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre chesul modus procedendi - non trova applicazione, ratione temporis, la disposizione dicui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione diparte civile intervenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima dell’entrata in vigoredi tale norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023,D., 6 Rv. 285036 – 01 che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichialle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei qualila costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione).Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell’operare le valutazionidi merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dalla personaoffesa.Preliminarmente si riportano le imputazioni ascritte agli imputati.[OSCURATO:PERSONA] è imputata del reato di cui all’art. 595, commi 1, 2, 3 cod. pen.,per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempidiversi, con editoriali pubblicati sul quotidiano "ROMA", in data 11 dicembre2016, alla pag. 37, intitolato "Agguato, ore contate per il killer che ha seminato ilpanico al bar" ed in data 14.2.2017, a pag. 29, intitolato "Sparatoria in strada:due feriti. Guerra di camorra per la droga", offeso la reputazione di EspositoLuca, in particolare: nel primo articolo, facendo riferimento a "voci di paese " cheavrebbero raccontato di una lite avvenuta la sera prima dell'agguato, tra TurbaliVincenzo ed "un uomo molto vicino a [OSCURATO:PERSONA], alias Lucariello che dietro lasparatoria che aveva seminato il panico a Brusciano (Na), avrebbe potuto esserciproprio l'astio tra il gruppo criminale di "Lucariello " ed il clan "[OSCURATO:PERSONA] ",facendo, inoltre, riferimento al padre di [OSCURATO:PERSONA] come reggente di un clan;- nel secondo articolo nel quale, narrando dello scontro a fuoco, ipotizzava unaguerra di camorra tra i clan criminali di "Lucariello " e quello del "Rega" aliasChirichiello per il controllo delle piazze di spaccio, precisando che il clanLucariello è retto da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo, al momento, era detenutoper violenza e sequestro. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con ilmezzo della stampa e di aver attribuito fatti determinati.[OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato p. e p. dall'art. 57 cod. pen. inrelazione all'art. 595 c.p. per aver omesso di esercitare sul contenuto delquotidiano "ROMA " da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che con lepubblicazioni datate 11.12.2016 e 14.2.2017, fosse commesso il reato didiffamazione sopra descritto.1.1.A fronte di tali imputazioni, il giudice di primo grado, dopo averricostruito la complessa vicenda processuale contrassegnata innanzitutto dalledichiarazioni rese dall’imputata e dalla parte civile, oltre che da quelle rese daappartenenti alle forze dell’ordine che avevano operato sul territorio di Bruscianoall’epoca delle pubblicazioni, ha ritenute queste fortemente offensive per LucaEsposito, laddove lo stesso - identificato con il soprannome di "Lucariello" -veniva indicato, con affermazione gratuita e sganciata da qualsiasi obiettivoelemento di riscontro, come il "ras" di un gruppo criminale (il clan "Lucariello",per l'appunto), impegnato in una "guerra di camorra" con il contrapposto gruppomalavitoso dei Rega, per il controllo delle piazze di spaccio nel territorio diBrusciano. L'assenza di veridicità di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenutaconfermata, dal primo giudice, dalle dichiarazioni del maresciallo NunziataMarco, profondo conoscitore del territorio (avendo prestato servizio per otto annipresso la Stazione di Brusciano). Questi, pur rappresentando una serie dielementi evidenzianti il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari invicende giudiziarie variamente connotate, affermava di poter escluderel'esistenza di un gruppo "Lucariello" asseritamente operante nel comune diBrusciano in competizione con lo storico clan Rega.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il giudice riteneva certa la sua responsabilità a titolo dicolpa, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., non avendo egli svolto i dovuti controlli alfine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione dell'[OSCURATO:PERSONA],sua appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso.1.2.La Corte di appello, dopo avere indicato le risultanze di primo grado,evidenzia in premessa che, in aggiunta ad esse, vi è quanto riportato - seppursenza il dato dell'irrevocabilità dell'accertamento giudiziario - nella sentenza delGiudice dell'udienza preliminare di Napoli prodotta dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA]. Lapronuncia ha ad oggetto – si precisa nella sentenza impugnata - lacontestazione, in danno, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], figlio della personaoffesa, di cui al capo 3), in cui si fa riferimento ad una compagine criminale distampo camorristico denominata "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]" diretta da Palermodi partecipe. Inoltre, al capo 4) il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] veniva, conaltri, evocato nel corpo della contestazione a [OSCURATO:PERSONA] del reato dipartecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente neiterritori di Marigliano e Brusciano. Poi, sempre con posizione stralciata, EspositoAntonio risulta richiamato nelle imputazioni 5), 5-bis) e 6) per il tentato omicidiodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver commesso ilfatto per tutelare gli interessi illeciti ed il controllo armato del territoriodell'associazione criminale di appartenenza Palermo/[OSCURATO:PERSONA], incontrapposizione al sodalizio denominato clan Rega/Piacente. Infine, ad EspositoAntonio risulta contestato al capo 6-bis il reato di detenzione e porto di arma dafuoco con l’aggravante appena esplicitata.La sentenza impugnata dà altresì atto che con la pronuncia del Giudicedell'udienza preliminare citata [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con ritoabbreviato, per il reato di cui al capo 6-bis) alla pena di anni 4 mesi 8 direclusione ed euro 6000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato nellasua veste di capo del clan "Palermo/[OSCURATO:PERSONA]" e per il concorso - per quanto quid'interesse - nel tentato omicidio e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] eCastellano [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la definizione della suaposizione con il rito a prova contratta, anche se l'esistenza dell'organizzazioneper la gestione del traffico di stupefacenti è ampiamente ricostruita – sisottolinea nella pronuncia impugnata - come espressione sintomatica del clanPalermo/[OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello non manca di rappresentare che «è sicuramente evidenteche il soggetto richiamato nella vicenda processuale sia [OSCURATO:PERSONA] e nonEsposito [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia la sentenza offre un importante richiamo alle vicende chehanno riguardato la contrapposizione tra i due clan, anche facendoespressamente riferimento all'utilizzo, da parte del Pubblico Ministero, nella suarichiesta cautelare dell'epoca delle indagini al gruppo criminale "Lucariello"diretto da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]»; indi rimanda alla pag. 31 dellasentenza del Giudice dell'udienza preliminare riportando testualmente: “[d]allafine del 2016 ì comuni di Brusciano e Mariglianella sono stati teatro di diversigravi episodi delittuosi che le indagini poste a base della presente richiestahanno accertato essere i prodromi del tentativo di sovvertimento della risalentepresenza egemonica del clan camorristico denominato REGA (retto da REGATommaso detto "O' [OSCURATO:PERSONA]") ad opera del gruppo camorristicoavversario, diretto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ("LUCARIELLO") e dal figlio diquest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], presto coadiuvati dal cugino PALERMOprincipali collaboratori del Palermo allorché questi assumerà la direzione delgruppo”.presente giudizio, da un lato, sul fatto che la sentenza in argomento richiama idati indicati a fondamento di un'analisi del contesto criminale del territorio diBrusciano “dalla fine del 2016" cioè dal medesimo periodo in cui si collocano gliarticoli della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, sulla circostanza che, sempre nella medesimasentenza, si riportano valutazioni tratte dal materiale investigativo checonfermerebbero l’affermazione di un contrasto in atto in quegli anni tra le duefazioni camorristiche. Trattasi delle seguenti emergenze indicate alle pagg. 31-32della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare e testualmente riportate nellasentenza impugnata:« Di seguito gli episodi che segnavano l'avvio di questafaida (per i quali si è poi proceduto separatamente). Essa ha inizio esattamentela sera del 8.12.2016, quando [OSCURATO:PERSONA] Tommaso, indagato in questoprocedimento ed affiliato al REGA Tommaso, per futili motivi a Brusciano in viaCucca all'interno del Bar "Incontro" aggrediva e picchiava selvaggiamenteproprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Le immagini acquisite dal sistema divideosorveglianza installato preso il citato esercizio commerciale riprendevanol'intera aggressione, non lascando alcun dubbio sui soggetti coinvolti. Perritorsione il giorno seguente un uomo a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore Biancoesplodeva dei colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], altrofiancheggiatore di REGA Tommaso nonché soggetto legato da un forte vincolo diamicizia al [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni ambientali avviate in carcere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], oltre ad offrire elementi idonei a confermare il coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo agguato sopra indicato, confermavano la nettacontrapposizione tra i citati soggetti ed il clan REGA, e l’intenzione del gruppofacente capo agli [OSCURATO:PERSONA] di imporsi sul territorio di Brusciano. I contrastiproseguono con un ulteriore episodio avvenuto in data 29.01.2017, quando unapersona con il volto travisato da casco, in Brusciano alla piazza XI Settembre2001, esplodeva dei colpi di arma da fioco presso la vetrata del Bar "Very nice"di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] Tommaso, amico d’infanzia del REGA Tommaso,legato a quest'ultimo anche da un vincolo di parentela. Dell'evento il ComandoStazione Carabinieri di Brusciano redigeva informativa n.30/12-0/2017 del29.01.2017, inviata alla Procura della Repubblica di Nola, con iscrizione delprocedimento penale nr. 924/2017/17-44 R. G.N.R. Anche in quella circostanzale immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del bar riprendevano ilsoggetto travisato, il quale, per caratteristiche fisiche - con specifico riferimentoad un caratteristico andamento claudicante - poteva ricondursi ad ESPOSITOAntonio».E ancor più evidentemente, rappresenta la Corte di appello, nelle pagineseguenti (pagg. 33-34), la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare riportauno stralcio della richiesta cautelare del P.M del seguente tenore: «Laimpressionante sequela di episodi delittuosi si interrompeva solo per brevetempo allorché in data 03.03.2017 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto damilitari della Compagnia di Castello di Cisterna per i reati di detenzione/portoillegale di armi, ricettazione aggravati dal metodo mafioso nonché per tentatarapina; di seguito, in data 23.07.2016, anche [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto inarresto per il reato di estorsione e stalking. L'arresto dei predetti lasciava ilgruppo privo di giuda per breve tempo: infatti, in data 10.06.2017 venivascarcerato [OSCURATO:PERSONA], fino ad allora ritenuto contiguo al clancamorristico [OSCURATO:PERSONA] di Napoli: tale scarcerazione forniva al gruppo un nuovocapo, il quale, sin da subito, imponeva il proprio potere partecipandopersonalmente ad azione punitive e dimostrative. Si precisa che PALERMOrilievo negli ambienti camorristici e già affiliato proprio al clan Rega (dal quale ilfiglio [OSCURATO:PERSONA] sì affrancava entrando con esso in guerra) e condannatoper l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; è anche il nipotedi [OSCURATO:PERSONA] (alias Lucariello) poiché figlio di [OSCURATO:PERSONA] Patrizia sorelladell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale anch'essa, come emerso dalle indagini, partecipavasopra già indicato, altro personaggio di rilievo del gruppo era [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],figlio di [OSCURATO:PERSONA] e cugino di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto probabile autore di moltidegli agguati avvenuti sino al 03.03.2017, giorno in cui veniva tratto in arresto.Tale breve premessa giustifica la denominazione convenzionale del gruppo inclan PALERMO-[OSCURATO:PERSONA], il quale si avvaleva, oltre del tipico vincoloassociativo, anche di quello familiare. La presente richiesta ha dunque adoggetto la composizione, le illecite attività e la contestuale faida tra gli oppostigruppi camorristici denominati rispettivamente clan REGA e clanPALERMO/[OSCURATO:PERSONA] con la impressionante sequenza di azioni armate edGli episodi criminosi risalenti al dicembre 2016 e mesi immediatamentesuccessivi consentono di comprendere le ragioni per cui, ad un certo punto, ossiail 14.12.2017, i clan Rega/Piacente e Palermo/[OSCURATO:PERSONA] tentano di accordarsi estringere un'alleanza: un primo tentativo di alleanza si ha durante la riunione del14/12/2017; presso l'abitazione in cui si trova [OSCURATO:PERSONA] si riunisconoalcuni personaggi tra cui [OSCURATO:PERSONA]; il summit e le successive mossedegli imputati vengono ricostruite grazie alle intercettazioni telefoniche, giàautorizzate ed attivate.».Assume la Corte di appello che la richiesta di misura cautelare riportata nelcorpo della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dando conto dellerisultanze investigative compendiate nelle informative di p.g. coeve agli articoliscritti dalla [OSCURATO:PERSONA], offrirebbe uno scenario della realtà criminale bruscianese tra lafine del 2016 ed il 2017 assolutamente speculare a quanto scritto dallagiornalista, con ciò portando ad intendere pure che le "voci di paese'' cui facenno l'imputata nell'articolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano probabilmente altro cheun escamotage espressivo per celare ben altra e più strutturata fonteinformativa.1.3.Tanto premesso in fatto, la Corte di appello ha proceduto ad una correttaricostruzione sintetica dell'evoluzione giurisprudenziale, nazionale esovranazionale, in tema di esercizio del diritto di cronaca, del suo bilanciamentocon altri valori e diritti fondamentali nell’ottica di orientarsi nella valutazionesull'eventuale superamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei limiti di operatività di cuiall'art. 51 cod. pen. Verranno qui di seguito riportati i passaggi principali di talesintesi che consentono di tracciare le coordinate ermeneutiche in tema didiffamazione e stampa e, al contempo, di dare la misura del ragionamento svoltodalla sentenza impugnata rispetto alla vicenda in esame, che, è il caso dianticipare sin d’ora, è stata nella sostanza ricondotta all’esercizio del diritto dicronaca alla luce del parametro della verità cd. putativa.In particolare, la Corte di appello, ha citato la sentenza Fressoz e Roirericonosciuto che i giornalisti avevano agito in buona fede, basandosi sudocumenti autentici (sebbene ottenuti illecitamente), e ha statuito che non sipoteva richiedere loro una prova assoluta della veridicità. La motivazione haprecisato: "La protezione della libertà di stampa non può essere condizionatadalla capacità del giornalista di dimostrare la veridicità assoluta delleinformazioni. Ciò che si esige è che il giornalista abbia agito con la dovutadiligenza e in buona fede, fornendo una base fattuale sufficiente per le sueaffermazioni." Questo ha rafforzato la nozione di una "verità putativa", nonassoluta, e ha spostato l'attenzione sulla condotta professionale del cronista.Alla stregua dei principi derivati «dal secondo comma dell'art. 10 CEDU, latutela della libertà di espressione è, per il giornalista, condizionata, quindi, da unesercizio in buona fede, nonché all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioniveicolate al pubblico (tra le altre: Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], 20 ottobre 2015,Petikainen c. Finlandia, § 90; Corte EDU, 24 gennaio 2017, Travaglio c. Italia, §.36; Corte EDU, 9 febbraio 2021, Sagdic c. Turchia. § 27; Corte EDU, GrandChamber, 4 luglio 2023, Hurbain c/Belgio, § 181)».Indi, la Corte di appello, nel citare la giurisprudenza della Corte diCassazione nell'applicazione dell'art. 51 cod. pen., ha richiamato Sez. I civile n.5259 del 1984 che ha indicato il famoso "decalogo del giornalista” fissando ipilastri su cui si regge l'esercizio del diritto di cronaca, statuendo che «il diritto distampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti,sancito in linea di principio dallo art. 21 Cost. e regolato dalla legge 8 febbraio1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilitàsociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchéfrutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non èrispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente oanche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili aiprimi da mutarne completamente il significato; C) forma "civile" dell'esposizionedei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopoinformativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso diescludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni casorispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevoledelle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i piùumani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata aleale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agliaccostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato esdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui siriferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesil'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove noncostituisca reato».Il requisito della veridicità, dalla "sentenza decalogo" in termini di "veritàputativa", è stato ulteriormente affinato da questa Corte ponendo l'accento sulladiligenza qualificata del giornalista. In particolare, si è chiarito che il requisitodella veridicità della notizia non esige una corrispondenza assoluta dei fatti allarealtà, bensì la corrispondenza sostanziale di essi all'accaduto, in esito ad undiligente accertamento da parte del giornalista. Tale diligenza impone una seriedi verifiche e controlli, assumendo informazioni da fonti attendibili e dandoconto, nell'articolo, della provenienza delle notizie stesse, così da consentire allettore la valutazione della credibilità delle fonti stesse.L'onere probatorio del giornalista non è, quindi, quello di provare la veritàassoluta del fatto (che spetterebbe all'autorità giudiziaria), ma di dimostrare diaver agito con la massima professionalità e in buona fede nella raccolta e verificadelle informazioni.Di recente, come riporta la stessa Corte di appello nella sentenza impugnata,Sez. U. civili n. 13200 del 18.5.2025, Rv. 674788 - 01 è tornata ad esprimersisui «complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà dimanifestazione del pensiero e diritti della personalità che, in una visionesistemica dei valori-principi di cui si compone la Costituzione (Corte cost., sent.n. 264 del 2012) e in considerazione della tendenziale equiordinazione dei dirittifondamentali della persona (Corte cost., sent. n. 85 del 2013), trovano deidelicati punti di equilibrio nei limiti, ..., del diritto di cronaca.».La sentenza delle Sezioni Unite si sofferma, in particolare, proprio sulconcetto di verità, evidenziando che «esso, in rapporto al diritto di cronaca ingenerale, viene individuato in un’accezione di compromesso, volta a mediare traesigenze di flessibilità, a tutela dell’attività del giornalista, ed esigenze piùrigoristiche, per la salvaguardia dei diritti della personalità con cui quella attivitàpuò interferire. Sotto il primo profilo, la verità non è necessario che si declini intermini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e ilfatto accaduto nella realtà storica, essendo sufficiente, per integrare il requisito,che venga in rilievo una verità putativa. Tuttavia, per ritenere legittima lapropalazione di una notizia putativamente conforme al vero, non è sufficienteuna mera verosimiglianza tra il narrato e l'accaduto. Si richiede, infatti, algiornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanzadi uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità,in maniera tale da non deresponsabilizzarne l’attività.».1.4. La Corte di appello arresta qui la sua disamina, ed affermaaprioristicamente che nella fattispecie in esame sussiste il requisito della veritàputativa, senza considerare la peculiarità del caso di specie, che, dovendo esserericondotto alla specifica fattispecie della cronaca giudiziaria, avrebbe, comehanno affermato le Sezioni Unite civili, ancor più imposto quell’onere qualificatodi verifica della fonte della notizia che in via generale deve improntare ilcomportamento del giornalista.Proseguono, invero, le Sezioni Unite civili riguardo al diritto di cronacagiudiziaria che «[...] con particolare riferimento proprio al requisito della verità,assume, poi, una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentatodalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività. La particolaretipologia dell’informazione fa assumere all’attività consistente nella suapropalazione una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante,condensando l’attenzione dei lettori su fatti di reato e sull’operato degli organigiudiziari. In questo ambito, il rilievo pubblicistico dell’attività acquisisceparticolare spessore in ragione del rapporto che essa viene ad instaurare rispettoad un altro valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall’art. 101,comma secondo, Cost. Tale norma esprime un principio funzionale a garantireun’amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l’eserciziodell’attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la giurisdizioneviene esercitata, il proprio referente. L’attività giornalistica in generale e ilcircuito dell’informazione in particolare assicurano una virtuosa circolaritàdemocratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazionedella collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché,si stimola la formazione dell’opinione pubblica non solo sulla legge comeemanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettivitàuna partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processodemocratico. Tuttavia, anche nell’ambito della cronaca giudiziaria il ruolofondamentale dell’attività giornalistica non vale di per sé a fondare unalegittimazione incondizionata della propalazione di notizie e, anzi, il giudizio dibilanciamento si viene a comporre di un ulteriore valore-principio di rilevanzacostituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. Lapartecipazione di tale principio al giudizio di bilanciamento porta con sénecessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che vieneconformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notiziapromana, trattandosi di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra,di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggettoche ne è attinto. La peculiarità del contesto non impone, comunque, il ricorso afonti informative ‘privilegiate’, giacché la notizia può essere estrapolata da unafonte ‘indiretta’, come, ad esempio, un altro articolo di giornale, che riproduca asua volta il contenuto dell’atto/provvedimento giudiziario, in cui la notizia èincorporata. Tuttavia, il referente ultimo per valutare l’aderenza al vero dellanarrazione rimane la fonte primaria e ciò, dunque, preclude all’autore dellapubblicazione giornalistica artificiose rielaborazioni e reinterpretazioni delleinformazioni tratte da atti/provvedimenti giudiziari, alterandone omanipolandone il contenuto, imponendo, altresì, un necessario aggiornamentotemporale dell’informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttoriintercorsi tra il momento dell’atto/provvedimento al quale si fa riferimento equello della divulgazione della notizia».Il tratteggiato percorso interpretativo è – come evidenziano le stesseSezioni Unite civili - il precipitato delle più generali coordinate di principio intema di cronaca giudiziaria individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, siacivile, che penale, che, in sintesi, ha affermato, per quanto qui di specificointeresse, che ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., èindispensabile che il giornalista verifichi, con cura e diligenza, l’attendibilità dellafonte e anche l’aggiornamento della notizia che viene fornita, perché ilriferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale;nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presuppostodella verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezzesecondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenzadiffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto delprovvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narratoe quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendosufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione dinon colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamentenecessario ai fini informativi; quanto alle inesattezze dei fatti oggetto dellanotizia, queste devono avere carattere ‘secondario’, ossia tali che non alterino,nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggettoal quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che nonmutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelleche stravolgono il fatto ‘vero’ in maniera da renderne offensiva l’attribuzione ataluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine distabilire se siano idonee a renderlo ‘falso’ e, oltre che tale, diffamatorio (Cass. n.11233/2017; Cass. n. 7757/2020; Cass. n. 12903/2020; Cass. n. 13126/2024).In tema di diffamazione a mezzo stampa, si è di recente pronunciata ancheSez. 5, Sentenza n. 19102 del 15/04/2025, Rv. 288130 - 01 che ha affermato –condensando i principi su cui si fonda la ricostruzione giurisprudenzialesuindicata - che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente lafase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessariacoerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e deiprovvedimenti dell'autorità giudiziaria nel quadro del complessivo contestoinvestigativo, con un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni diresponsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campoo sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettorefacili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione diinnocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva.1.5.La Corte di appello, sebbene abbia posto come parametro di valutazioneprimario rispetto allo specifico caso di specie quello della buona fede,indentificandolo correttamente nella diligenza qualificata - che per dirsi tale devecomportare la verifica accurata della fonte della notizia perché solo talecomportamento può far sì che la veridicità, sia pure non assoluta, possa esserequalificata come veridicità qualificata costituente il minimum utile ai finidell’operatività della scriminante del diritto d’informazione - ha tuttavia reso unamotivazione non esaustiva, a tratti anche sbrigativa, in ogni caso nonconvincente, allorquando si è trattato di applicare i principi in astratto affermatial peculiare caso di specie.La Corte di appello ha concluso che, alla luce degli esposti principi, andasserimeditata la decisione del giudice di primo grado che avrebbe erroneamenteancorato la verifica sul requisito della veridicità ad un canone statico e non coevoall'esposizione della notizia, dimenticando di valorizzare l'analisi della diligenzaqualificata della notizia alla luce di quello che era la cornice ricostruttiva dellevicende narrate secondo le informazioni disponibili all'epoca e ritenute attendibilianche dalle forze dell'ordine. Laddove finisce, in realtà, la Corte di appello coltrascurare l’analisi della diligenza qualificata relativamente al peculiare caso dispecie che avrebbe meritato riflessioni ben più approfondite alla luce di queglistessi principi riportati nella sentenza impugnata.La peculiarità della fattispecie in esame – di là del richiamo alle “voci dipaese” presente nel primo articolo che in ogni caso non potrebbero giammaiassurgere a fonte qualificata della notizia – consiste nel fatto che nel riportare ifatti accaduti, “sparatorie in strada e scontro a fuoco”, si fa espresso riferimentoal gruppo criminale/clan Lucariello retto da [OSCURATO:PERSONA], mentre è la solaindicazione della ragione degli agguati ad essere affidata all’uso del condizionale,“dietro la sparatoria...avrebbe potuto esserci proprio l’astio tra il gruppocriminale di Lucariello ed il clan [OSCURATO:PERSONA]”; e nel secondo articolo si ipotizzasempre una guerra di camorra tra i clan criminali di Lucariello e quello di [OSCURATO:PERSONA].Per la parte in cui si fa riferimento a clan e a gruppi criminali, ovvero adefinizioni che rimandano a concetti e qualificazioni giuridiche ben definiti, che,come tali, sono oramai entrati nel comune bagaglio giuridico-culturale, sisarebbe quindi dovuto verificare se l’accertamento, a monte, compiuto dallagiornalista fosse rispettoso dei parametri richiesti dalla giurisprudenza soprariportata, che, come detto, riguardo alla cronaca giudiziaria richiede un approcciocon la fonte qualificata ancor più rigoroso.Né, tanto meno, nel caso del primo articolo, le ‘voci di paese’ potrebberorisolversi in una sorta di scriminante per la giornalista nella misura in cui ilriferimento ad esse avrebbe potuto mettere in guardia il lettore sullaapprossimazione della notizia data in quanto basata appunto su ‘voci di paese’. Èevidente che le “voci di paese” non possono proprio assurgere al rango di fonte,tanto più di fonte qualificata, né potrebbero giustificare l’elaborazione di unconcetto qualificato come quello di clan o gruppo criminale la cui configurazionerimanda, oramai, a parametri giuridici specifici che in quanto tali riconduconopiuttosto la notizia al novero della cronaca giudiziaria.Da tutto ciò consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto interrogarsisulla portata della notizia contenente il riferimento ad un clan (il clan Lucariello),che viene dato, in maniera assertiva, come una formazione già esistente, tantoda inserirsi in una possibile guerra di camorra; e quindi interrogarsi anche sullavalenza della fonte costituita dalla richiesta di misura cautelare del P.M., che laCorte di merito si limita invece solo a citare senza verificare la sua effettivaportata ai fini dell’affermazione dell’esistenza del clan Lucariello.La Corte di appello - trascurando i parametri specificamente dettati in temadi fonti qualificate in caso di cronaca giudiziaria, e andando oltre il punto nodaleche afferisce alla possibilità di affermare o meno l’esistenza del clan Lucarielloalla stregua delle risultanze investigative emerse all’epoca degli articoli - hastigmatizzato la sentenza di primo grado ritenendo che avesse dimenticato divalorizzare l'analisi della diligenza qualificata della notizia alla luce di quella cheera la cornice ricostruttiva delle vicende narrate secondo le informazionidisponibili e ritenute attendibili anche dalle forze dell'ordine; laddove si trattavae si tratta piuttosto di comprendere se quelle informazioni – a volerle ritenere lafonte della giornalista – potessero legittimare la prospettazione dell’esistenza diun clan denominato Lucariello.Nel ricordare che la cronaca giornalistica, soprattutto quella giudiziaria, si"nutre" attualmente delle notizie derivate dalle attività di indagine e daisuccessivi sviluppi, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente evidenziare, ai finiche occupano, che, tuttavia, i criteri di accertamento dei fatti, cui deverispondere il giornalista ed il giudice, non si prestano sempre ad essere del tuttosovrapponibili. In particolare, ha rappresentato che nell’attuale sistema penal-processuale, caratterizzato dalla centralità del dibattimento quale luogo diformazione della prova (cd. contraddittorio per la prova), si è rilevata unapropensione per l'esposizione o sovraesposizione mediatica della fase delleindagini, soprattutto se in essa s'inseriscono provvedimenti di custodia cautelare;e da questa apparente contraddizione ha desunto che uno dei principali caratteridella verità mediatica è quello della provvisorietà.E ha concluso che può, secondo i nuovi canoni, definirsi vero ciò che siverifica ‘hic et nunc’. Non importa se questo sintagma del fatto potrà esseresuccessivamente contraddetto dagli sviluppi della vicenda o se, alla luce diquesti, potrà essere fatto oggetto di una diversa lettura. Ciò che conta – affermala Corte di appello - è che intorno ad esso possa costruirsi una comunicazione, anulla rilevando che poi il fatto risulti successivamente smentito, come nel caso dispecie in cui vi è stata poi – successivamente alle pubblicazioni - l’archiviazionedella posizione di [OSCURATO:PERSONA].Ha, in particolare, osservato la Corte di appello che l'accertamento dacompiersi sul rispetto delle regole di diligenza professionale non può sempre farsialla stregua degli approdi della vicenda in sede giudiziaria, bensì alla streguadella validità degli elementi a disposizione del cronista e dello svolgimento daparte sua di verifiche sulla fondatezza delle informazioni ricevute. E ha asseritoche «[s]e si confrontano i contenuti degli articoli redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] e richiamati inimputazione con le risultanze di quello che era il portato delle indagini svolteall'epoca, emerge che le notizie riferite dall'imputata erano le stesse in possessodegli inquirenti. L'esistenza di un gruppo "Lucariello" che derivava il suopatronimico proprio dalla persona offesa, la costituzione di un gruppoEsposito/Palermo contrapposto a quello Rega, la ragione di contrasto legata alcontrollo degli stupefacenti, il coinvolgimento degli appartenenti alle duecompagini in una faida caratterizzata da reciproci agguati. La richiesta cautelaredello stesso Pubblico Ministero qualificava [OSCURATO:PERSONA] come capo del gruppodei "Lucariello" contrapposto a quello dei "[OSCURATO:PERSONA]". Se, pertanto, quellemedesime informazioni venivano considerate attendibili dalle forze dell'ordine edall’autorità inquirente al punto da fondarci richieste destinate a trovare sboccoin provvedimenti giudiziari potenzialmente restrittivi della libertà personale ogiustificativi di operazioni d'intercettazione, non possono essere consideratequelle stesse informazioni false se utilizzate dalla stampa per costruire ilcontenuto di coeve comunicazioni mediatiche. Questo a prescindere dalla valenzache quelle informazioni avrebbero avuto all'esito dell'apprezzamento giudiziario.I piani di verifica, come detto, sono diversi e per questo non possono esseresovrapposti»Alla luce di tali argomenti la Corte di appello ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA], nelriportare quelle notizie (il cui contenuto era sicuramente pregiudizievole perEsposito [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe esercitato il diritto di cronaca; precisando che i profilidella pertinenza e della continenza in questa sede non vengono in rilievo,essendo indubbio che i fatti narrati riscontravano l'interesse pubblico e che leespressioni utilizzate (anche quella sulle condizioni fisiche di [OSCURATO:PERSONA])erano proporzionate alla descrizione del fatto (dal momento che si trattava di unsoprannome con cui il figlio della persona offesa era appellato negli ambienticriminali).Trattasi all’evidenza di impostazione che non convince per le ragioni sopradette, che andrà quindi riesaminata nella competente sede di merito, dovendosiprocedere innanzitutto ad un’attenta verifica delle fonti a disposizione all’epocadegli articoli neppure citate dalla giornalista, dal momento che, come ha avutopiù volte occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte, rimangonopur sempre le fonti originarie quelle a cui occorre fare riferimento e, nel caso dispecie, non sembra potersi affermare neppure che vi sia stata un’interlocuzionequalificata ed appropriata con esse.Si tratta in ogni caso di appurare se le notizie rese, nella parte in cui citano ilclan Lucariello retto da [OSCURATO:PERSONA], possano ricondursi ad una preventivaadeguata attività di verifica di quanto esse rappresentano circa, appunto,l’esistenza di un clan facente capo alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA];adeguatezza della verifica che non può ritenersi qualificata, nei termini richiestinella giurisprudenza di questa Corte, per il solo fatto che abbia attinto arisultanze investigative ove queste solo genericamente affermino determinatecircostanze mescolandole con altre più specifiche che afferiscono tuttavia asoggetti diversi (nel caso di specie al figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]). In talcaso diventano invero fondamentali le precisazioni che il giornalista effettuiriguardo al fatto riportato per evitare che il lettore sia tratto in ingannosull’esistenza di esso mentre il fatto versa ancora in una fase del tuttoembrionale, qualificandosi piuttosto come mera ipotesi investigativa.Ha dunque errato la Corte di appello nel concludere per il riconoscimentodell’esimente del diritto di cronaca, ritenendo che gli articoli siano coerenti con ilprincipio del “giornalismo responsabile” perché risulterebbe chiaramente che leinformazioni di cui era in possesso la giornalista all’epoca di pubblicazione eranocoincidenti con quelle in possesso delle forze dell’ordine e dunque,indipendentemente da quale fosse stata la sua fonte, disegnavano il quadro dellarealtà criminale del territorio di Brusciano nel periodo compreso tra fine 2016 edinizio 2017 in termini corrispondenti agli elementi di conoscenza di cuidisponevano in quel periodo attendibili fonti informative.Non è sufficiente, a differenza di quanto afferma la Corte di appello, che visia una generica corrispondenza con quanto emerge nella fase investigativa - cheper sua definizione già attiene a fattispecie in fieri se non esistenti solo comemere ipotesi degli inquirenti – perché ciò che conta è piuttosto il contenutospecifico di quelle emergenze ed anche il modo con cui la risultanza investigativavengono rappresentate. Ciò che rileva, ai fini scriminanti, è che quanto emergein sede investigativa venga fedelmente riportato, vertendosi nell’ambito dellacronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini, che vieppiù impone cauteladivulgativa, anche nella forma che si adopera per evitare fuorviantirappresentazioni della realtà processuale e dei suoi contenuti (come di recenteaffermato da Sez. 5, Rv. 288130, cit.).Laddove nel caso di specie l’input, che secondo la stessa ricostruzione dellaCorte di appello, esisteva solo in nuce, viene traslato come un dato (clanLucariello facente capo a [OSCURATO:PERSONA]), che, inserito, in maniera assertiva, nelcontesto di un fatto realmente accaduto, ha assunto il carattere dell’obbiettivitàrimanendo, nella struttura descrittiva di entrambi gli articoli, incerta, e sullosfondo, unicamente la ragione degli agguati – individuata con probabilità in unaguerra di camorra tra clan contrapposti esistenti.A tutto ciò si aggiunge che, come ha avuto modo di affermare Sez. 5,Sentenza n. 3132 del 08/11/2018, dep. 23/01/2019, Rv. 275259 – 01, a rigore,in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto dicronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalistarealizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa dellainaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli attidell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportarel'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia.Per altro verso, si deve anche ricordare che è vero che in tema di diritto dicronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimentogiudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimentostesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenutodegli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi algiornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria(nel senso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppidi indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazionedell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sedegiurisdizionale), ma che, tuttavia, è altrettanto vero che al giornalista cheintenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza ditempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, inragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale dellavicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza dellanotizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, oqualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto inindagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogniragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampache riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivodelle indagini stesse (Sez. 5, Sentenza n. 5356 del 06/04/1999, Rv. 213182 –01).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deveessere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente pervalore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod.proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopraesposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc.pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta – come detto - primadell’entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022. Spese aldefinitivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizioal giudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]