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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:162
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑296/08) «Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione»

1. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute — Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 48‑50, 99)

2. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità — Considerazione di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso — Ammissibilità (Art. 274 CE) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077.

Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G

5. 2) [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑296/08) «Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione» 1. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute — Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 48‑50, 99) 2. Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo — Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità — Considerazione di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso — Ammissibilità (Art. 274 CE) (v. punto 51) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077. Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5. 2) [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris