Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:T:2012:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 marzo 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑296/08)
«Contributo versato nell’ambito del programma INTI — Determinazione dell’importo da versare al beneficiario — Errori di valutazione»
1.
Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di
concessione del contributo — Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute — Giustificazione dell’effettività
delle spese dichiarate — Insussistenza — Spese inammissibili (Art. 274 CE) (v. punti 48‑50, 99)
2.
Bilancio dell’Unione europea — Contributo finanziario comunitario — Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di
concessione del contributo — Decisione di riduzione dell’importo di un contributo a causa di irregolarità — Considerazione
di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso — Ammissibilità (Art. 274 CE) (v. punto 51)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei
costi sostenuti dal rincorrente nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077.
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 maggio 2008 relativa al parziale mancato riconoscimento dei costi sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] eV nell’ambito dell’accordo di sovvenzione JLS/2004/INTI/077 è annullata per quanto
riguarda le spese connesse alle voci B 9, B 10, B 37, B 38 e G 5.
2)
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute
dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA].