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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 39839/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. G ,armi [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 6.5.2025 dalla Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisone del locale Tribunale che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 7, cod.pen. 2.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano.

In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. G ,armi [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 6.5.2025 dalla Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisone del locale Tribunale che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 7, cod.pen. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] lie
Sentenza Cassazione n. 39839/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris