CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 giugno 2022
Cassazione n. 47199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VITERBOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Viterbo, con provvedimento reso in data 11 giugno 2022, non ha convalidato l'arresto eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella flagranza dei reati di furto di un telefono cellulare e di evasione dalla detenzione domiciliare, contestati come commessi in Viterbo il 10 giugno 2022. Giova premettere che il Vestri, che nella mattinata si era allontanato dal proprio domicilio senza autorizzazione commettendo il furto di un telefono cellulare in danno di [OSCURATO:PERSONA], veniva rintracciato alle 12,52 presso la propria abitazione (ove nelle ore precedenti non risultava reperibile) e trovato nella disponibilità del cellulare rubato, a seguito della segnalazione del furto - avvenuto attorno alle 12,20 - da parte del Cusi che conosceva il Vestri di vista. 2. A motivo della mancata convalida dell'arresto, il giudicante ha dedotto la carenza dei requisiti di cui all'art. 382, cod.proc.pen., sia per il delitto di evasione, che per quello di furto: quanto all'evasione, non vi sarebbe stata flagranza poiché il Vestri era stato rintracciato mentre si trovava presso il domicilio ove egli era ristretto, a nulla rilevando il fatto che se ne fosse in precedenza allontanato, atteso che quest'ultima circostanza era stata appresa dalla P.G. su segnalazione del Cusi. Quanto al furto, parimenti, il ritrovamento della refurtiva non era avvenuto a seguito della scoperta della res da parte della polizia, ma in conseguenza della denuncia del Cusi, che aveva indicato nel Vestri l'autore del furto, nonché del fatto che il Vestri, una volta raggiunto dagli operanti presso la propria abitazione, consentiva agli stessi il ritrovamento dell'apparecchio all'interno della stessa. 3. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Viterbo, deducendo quale unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 382 cod. proc. pen. nella parte in cui esso esclude la sussistenza delle condizioni per l'arresto in flagranza dell'indagato. Il P.M. ricorrente osserva in primo luogo che v era la quasi flagranza del delitto di furto, atteso che il reo é stato sorpreso "con cose o tracce" dalle quali é risultato che egli aveva commesso il reato immediatamente prima, a nulla rilevando che ciò non sia avvenuto esclusivamente sulla base della diretta percezione del possesso della refurtiva da parte della P.G.; quanto al delitto di evasione, é chiaro che il furto si era verificato in un orario incompatibile con la presenza dell'indagato presso il luogo della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Per quanto riguarda l'arresto per furto, il Vestri veniva trovato nella disponibilità del cellulare rubato poco prima al Cusi: ossia con cose o tracce dalle quali risultava inequivocabilmente la commissione, da parte sua, del furto nell'immediatezza (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749). Come correttamente osservato dal P.M. ricorrente, in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" (Sez. 4, Sentenza n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187) e, dunque, non rileva - diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato - il fatto che la P.G. fosse stata messa sulle tracce dell'autore del furto dalla denuncia della persona offesa. A ben vedere, attraverso analogo percorso logico deve constatarsi che il possesso del cellulare appena rubato (in orario indubbiamente non compatibile con la presenza in casa del Vestri) risulta quanto meno suggestivo dell'avvenuta evasione, atteso che il reato veniva commesso certamente al di fuori del luogo di restrizione dell'arrestato, sulla base di elementi di fatto appresi dalla P.G. e compiutamente ricostruiti nel ricorso. Anche in questo caso, in definitiva, assume rilievo la scoperta dell'indagato con cose o tracce dalle quali appariva che egli avesse commesso il delitto di evasione nell'immediatezza. 2. Pertanto l'impugnata ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza deve essere annullata; l'annullamento va disposto con la formula "senza rinvio", poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, é finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex multis vds. Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; e, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 30114 del 06/02/2018, P.M. in proc. P., Rv. 273279). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto é stato legittimamente esegu