CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorsostraordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per errore di fatto relativo alla sentenza resa in data11/10/2024 dalla C orte di cassazione visti gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. F. Coppi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen., questa Corte, sezione Quinta penale, n. 8423 –25 del 11 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibileil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari, del 15 febbraio 2024, con la quale, in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza del 12 dicembre 2022 di questa sezione Prima penale, in parziale riforma della sentenza del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 21 aprile 2020limitata alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è stata confermat a la condanna di primo grado appellatain relazione alla posizione dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delittidi omicidio pluriaggravato in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), detenzione e porto di armi aggravati in concorso (capo 2), furto aggravato in concorso (anche con [OSCURATO:PERSONA] M icelli : capo 4), nonché del delitto di rapina aggravata in concorso (capo 3), con condanna, previa riduzione per il rito abbreviato prescelto , alla pena di anni trenta di reclusione. I fatti esaminati sono relativi a ll'omicidio di D onato S ifanno , azione che aveva costituito, secondo la ricostruzione dei giudici di merito,il culmine di una premeditata attività delittuosa che gli appartenenti al clan barese denominato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di eseguire,al fine di riaffermare il prestigio del sodalizio,colpendo un componente del clan avversario , obiettivo raggiunto dopo l'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'agguato e la costante attività di appostamento del gruppo di fuoco che era sfociata nell'attentato mortale portato a terminecon l'uso delle armi indicate in imputazione. La prova dellaresponsabilità degli imputati è stata fondata, nel primo grado di merito, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sugli accertamenti tecnici di natura balistica e medico-legali. [OSCURATO:PERSONA], braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso di aver contribuito ad acquistare l'arma automatica utilizzata per l'omicidio, di aver rubato la [OSCURATO:PERSONA] usata e, soprattutto, di aver fatto parte del gruppo di fuoco, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], giudicati, questi ultimi due, separatamente e condannati con sentenze irrevocabili. Secondo il narrato di [OSCURATO:PERSONA], il commando, distribuito in due vetture, una VolkswagenPolo, con a bordo, M icelli e M incuzzi, e una F iat B rava, con a bordo lui e [OSCURATO:PERSONA], aveva bloccato la strada all'auto della vittima designata: [OSCURATO:PERSONA], senza neppure scendere dall'auto, gli aveva sparato a raffica con il fucile automatico, mentre [OSCURATO:PERSONA] era sceso dalla Polo e aveva tentato di sparare, ma l'arma si era inceppata. [OSCURATO:PERSONA] ha descritto il contributo di [OSCURATO:PERSONA] all’azione anche con riguardo alla fase preparatoria dell'omicidio, consistito nell'aver procurato lavettura Bmw oggetto della rapina di cui al capo 3), utilizzata in uno degli agguati precedenti,perpetrati in danno del S ifanno, e la F iat [OSCURATO:PERSONA] usata nell'agguato fatale. Secondo il primo giudice e la prima sentenza di appello, la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere credibile e attendibile intrinsecamente, era riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non avendo indicato [OSCURATO:PERSONA] tra gli esecutori materiali, lo aveva accusato di aver partecipato alla rapina della vettura Bmw e di aver contribuito alla raccolta del denaro per l'acquisto del kalashnikovusato per l'omicidio. La sentenza della sezione Prima penale di questa Corte aveva annullato la prima sentenza di appello per vizio di motivazione, accogliendo i rilievi di cui al quarto e quinto motivo dell'impugnazione, ove si criticava l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Assise di appello, in sintonia con i primi giudici, per affermare la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di rinvio sono stati escussi due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito, la Corte di assise di appello ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati contestati, pronuncia fatta oggetto di ricorso per cassazione dell’imputato, dichiarato inammissibile con la pronuncia ora impugnata con ricorso straordinario. 2. Propone tempestivo ricorso straordinario il condannato, per il tramite dei difensori e procuratori speciali, Avv.ti F. C. Coppi e G. Starace, denunciando plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità. 2.1. Il primo errore rilevato e contestato con il primo motivo di ricorso è rappresentato dall'erroneo rilievo di considerare il ricorrente presente sul luogo del delitto, come colui che avrebbe esploso il cosiddetto colpo di grazia, a fronte di rilievi tecnici che dimostrano che, invece,i colpi furono esplosi da una sola arma, pacificamente impugnata da altra persona. L'errore viene illustrato come decisivo in quanto la penale responsabilità del condannato è stata confermata, dopo l'annullamento con rinvio di questa Corte, con la sentenza della sezione Prima penale, proprio per le sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermavano l'erronea versione offerta dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto si evidenzia che la sentenza oggetto di ricorso straordinario darebbe per scontata e decisiva , per la verifica della dichiarazione del collaboratore F raddosio , il contenuto d ella dichiarazione resa dall'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] T elegrafo , acquisita in sede di giudizio di rinvio , così ritenendo il dato della presenza di M incuzzi sul luogo del delitto e l’avvenuta esplosione, da parte sua, del colpo di grazia. Tale considerazione omette di tenere conto dell'esito dei rilievi tecnici, eseguiti sul luogo del fatto, nell'immediatezza, esiti richiamati e documentati con il ricorso del 28 giugno 2024(cfr. p. 12 del ricorso straordinario ove si riporta stralcio del motivo di ricorso devoluto avverso la seconda sentenza di appello), dal quale si desumerebbe, a parere del ricorrente, che i colpi furono esplosi da una sola arma pacificamente impugnata da un'altra persona. In sostanza, si tratterebbe diun elemento inesistente , fornito da un primo collaboratore di giustiziae confermato da un soggetto divenuto medio tempore collaboratore di giustizia ; esso è consacrato nella sentenza di legittimità come elemento decisivo di riscontro, riportato a pagina 15 della sentenza oggetto di ricorso straordinarioe ribadito a p. 25 della medesima sentenza. Si tratta di errore decisivo, per il ricorrente,perché la penale responsabilità del condannato è stata confermata,dopo l'annullamento con rinvio da parte della sezione Prima penaledi questa Corte, in virtù delle sopravvenute dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermano l'erronea versione offerta da [OSCURATO:PERSONA]; sia perché la convergenza delle propalazioni smentisce la consistenza del riscontro dando prova che la successiva versione offerta prende le mosse proprio dalla ben nota prestazione offerta da [OSCURATO:PERSONA],sia perché rappresenta patrimonio del processo in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era imputato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erroneo riferimento al contenuto della decisione di annullamento con rinvio della Suprema Corte in relazione alla colletta per l'acquisto del kalashnikov da parte del gruppo , arma utilizzata per l'agguato mortale. Si l egge che correttamente sono state ritenute irrilevanti le discordanti dichiarazioni dei collaboranti in ordine all'esatta misura della somma con la quale ciascun associato , espressione del gruppo di appartenenza , aveva contribuito alla colletta. Si tratta di errore illustrato come decisivo perché queste discordanti dichiarazioni sono state proprio uno dei motivi a fondamento dell'annullamento con rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte, con la sentenza rescindente n.15394 del 2023 . L'errore denunciato, a parere del ricorrente, non è valutativo ma di fatto , perché la prima sezione di questa Corte aveva annullato la prima sentenza di appello proprio sulla base di tali discordanze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Dunque, doveva considerarsi inibito , nel grado di merito , il giudizio di irrilevanza di un contrasto già ritenuto dalla sentenza rescindente come decisivo per la valutazione della prova, per assenza di annullamento con rinvio sul punto. Tale errore è decisivo perché fa venire meno il corretto punto da cui sarebbe dovuta partire la seconda sentenza di appello, cioè la ragione fondamentale per cui la sentenza rescindente aveva disposto un nuovo giudizio di appello per travisamento della prova. La sentenza oggetto di ricorso straordinario non considera che,nel giudizio di rinvio,alle due versioni differenti e ritenute difformi dalla sentenza rescindente di [OSCURATO:PERSONA] e M ercurio, se ne sono aggiunte altre due : una , proveniente da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il kalashnikov sarebbe stato acquisito da [OSCURATO:PERSONA], l'altra, secondo cui ci sarebbero state tre quote da 500,00€ e un'altra da 1.000,00 € versata dal gruppo del [OSCURATO:PERSONA] , dichiarazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di versioni contraddittorie che non possono considerarsi riscontro alla versione di M ercurio secondo la quale M incuzzi avrebbe personalmente contribuito all'acquisto con la somma di € 300, ragione per la quale la prima sentenza di secondo grado era stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte. A pag. 5 del ricorso si riporta un estratto della motivazione della sentenza di questa sezione Prima penale, nella parte in cui ha annullato la prima sentenza di appello che aveva confermato, in relazione al [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado e si riportano (v p. 8 e ss. ) , per estratto, i motivi di ricorso devoluti in quella sede alla Suprema Corte. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accolta. All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.Il primo motivo è infondato. Secondo la ricostruzione della prima sentenza risulta che [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un primo momento, non aveva assecondato la volontà del suo affiliato [OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], aveva cambiato idea solo dopo aver sub ì to, da parte di costui, due aggressioni armate che apparivano, al pari di altri atteggiamenti di sfida e irriguardosi, come una vera e propria irrisione del suo potere e ruolo criminale all'interno del quartiere cittadino, [OSCURATO:PERSONA], che del gruppo era il territorio di riferimento. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva dato l'ordine di uccidere [OSCURATO:PERSONA], ordine mai revocato e che aveva vincolato alla sua esecuzione gli affiliati. La serrata caccia all'uomo, scatenata dal capo clan, ave va trovato il suo epilogo poco prima delle ore 22:00 del 15 febbraio 2014, quando la vittima, mentre percorreva la via degli Abruzzi in Bari - [OSCURATO:PERSONA] , alla guida della propria autovettura Audi A6, era stataattinta da plurimi colpi di arma da fuoco, a seguito dei quali si era verificato il decesso. Sul luogo erano stati rinvenuti e sequestrati 19 bossoli calibro 7,62 x 39 mm,appartenenti a proiettili esplosi da un'arma automatica, verosimilmente un kalashnikov AK 47, che, in esito agli accertamenti svolti dalla Polizia scientifica, erano risultati tutti provenire da una sola arma. 1.1.1.La prova di responsabilità degli imputati è stata fondata, nel primo grado di merito, essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sugli accertamenti tecnici di natura balistica e medico-legali, risultanze descritte al § 1. del ritenuto in fatto. Secondo il primo giudice e la prima sentenza di appello, la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere credibile e attendibile intrinsecamente, era riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non avendo indicato [OSCURATO:PERSONA] tra gli esecutori materiali, lo aveva accusato di aver partecipato alla rapina dellaBmw e di aver contribuito alla raccolta del denaro per l'acquisto del kalashnikovusato per l'omicidio. 1.1.2. La sentenza rescindente ha annullato la prima sentenza di appello per vizio di motivazione, accogliendo i rilievi di cui al quarto e quinto motivo dell'impugnazione, ove si criticava l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Assise di appello, in sintonia con i primi giudici, per affermare la sussistenzadi riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Si sono sintetizzate le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ha confessato la sua partecipazione all'omicidio, accusando, quali soggetti coinvolti con lui nella fase esecutiva del delitto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i componenti del commando che tesero l'agguato al [OSCURATO:PERSONA] poco prima delle ore 22 del 15 febbraio 2014. Il collaborante ha accusato [OSCURATO:PERSONA] anche del furto della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" usata (unitamente ad una Volkswagen "Polo") dal commando, in cui anche esso dichiarante era coinvolto, e della rapina della BMW di cui al capo 3) della rubrica - finalizzata a commettere il precedente attentato al [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2013 - per come riferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Nella fase esecutiva dell'omicidio, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], mentre dall'interno di una delle due auto utilizzate [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato una sventagliata di colpi contro la vittima, il [OSCURATO:PERSONA] avevausato una pistola con la quale, però, [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo dire se il correo effettivamente aveva sparato un colpo o se si era incepp ata l'arma, perché il rumore dello sparo sarebbestato soverchiato da quello del fucile mitragliatore. Infine, il dichiarante si è soffermato sull'acquisto del kalashnikov usato per l'omicidio, al quale egli aveva contribuito con la somma di 500,00 euro consegnata personalmente a [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nel medesimo omicidio e giudicato separatamente).Si è segnalato che la prima sentenza di appello aveva utilizzato, quale riscontro individualizzante, le dichiarazioni rese, due anni prima, dall'altro collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tali dichiarazioni, la sentenza rescindente aveva notato che la stessa Corte di merito aveva riconosciuto che il racconto non poteva riscontrare le accuse del dichiarante principale, con riguardo alla fase esecutiva del delitto, in quanto il primo, detenuto al momento della consumazione dell'omicidio, aveva dichiarato di aver dedotto, in base all'iniziale mandato conferito da [OSCURATO:PERSONA] e a quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] P ace , che del reato si sarebbero occupati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], omettendo, quindi, i riferiment i a [OSCURATO:PERSONA]. In quella sede, tuttavia, la prima sentenza di appello aveva ritenuto riscontrate dal narrato di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla fase preparatoria dell'omicidio, indicando (pag. 42) con le lettere da a) ad e), le "molteplici e convergenti conferme" dell'accusa di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero rinvenibili nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare : a) l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan MilSCEO, "che dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una finalità fondamentale"; lo) "le frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui l'omicidio fu realizzato"; c) la stretta vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] nelle più elevate gerarchie del clan"; d) "la partecipazione diretta di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], alla rapina dell'autovettura BMW con la consapevolezza che il citato mezzo sarebbe stato, poi, utilizzato nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; e) "la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto del kalashnikov, sempre finalizzato all'uccisione di SIFANINO"). La pronuncia illustrataaveva escluso che detto elenco annoverasse elementi tali da integrare riscontro, se non nell'ultimo caso (sub e). I primi tre sono stati considerati elementi afferenti al contesto in cui era maturato il delitto e descrivono la posizione di rilievo nell'organigramma del sodalizio rivestita da [OSCURATO:PERSONA], in stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], ma si è ritenuto che tali elementi non lascino emergere specifici indicatori del contributo concorsuale fornito dall'imputato quel determinato giorno in relazione a quel determinato delitto, limitandosi ad accreditare, su un piano generale e generico, un'ipotesi di plausibilità del coinvolgimento del ricorrente in quella vicenda. Néè stato considerato utile riscontro individualizzante, per l'agguato letale del 15 febbraio 2014, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina dell'autovettura Bmwutilizzata per il precedente attentato, del 19 dicembre 2013, non potendo instaurarsi, tra i due episodi, un nesso di derivazione necessaria, atteso che l'azione omicida del commando, come già detto, venne attuata a bordo di due vetture diverse dalla Bmw. L'ultima circostanza, elencata sub e), è l'unica che rivestirebbe, secondo la sentenza rescindente, in astratto, le caratteristiche tecniche del riscontro esterno individualizzante circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase preparatoria dell'omicidio, non essendovi dubbio che aver finanziato l'acquisto del fucile kalashnikov usato per il delitto esprimaun concreto contributo causale, sul piano materiale, alla realizzazione dell'evento. Tuttavia, secondo la sentenza rescindente,la Corte di Assise di appello aveva errato nel considerare, sul punto, "convergenti" le dichiarazioni dei due dichiaranti, essendo la sua affermazione frutto di un parziale travisamento della prova dichiarativa. Infatti, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver "personalmente" consegnato l'importo di 500,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di 600,00 euro, corrisposti, nella misura di metà (300,00) per uno, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Qui riscontrando non una "lieve divergenza" sull'importo versato dai sodali, ma una obiettiva (non lieve) divergenza sulla individuazione dell'identità dei versanti, non potendosi trascurare che il nome di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva fatto solo [OSCURATO:PERSONA] mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato sé stesso come unico soggetto versante l'importo, senza fornire ulteriori precisazioni sul contributo eventualmente fornito da altri sodali per arrivare a quella somma. Sicché, sul punto, la sentenza rescindente aveva reputato [OSCURATO:PERSONA] come non riscontrante [OSCURATO:PERSONA], peraltro, su una circostanza decisiva per giustificare l'accusa di concorso in omicidio. Anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel furto della [OSCURATO:PERSONA] usata per l'agguato mortaleè circostanza che, secondo la sentenza rescindente , era stata riferita solo da [OSCURATO:PERSONA], non riscontrato da M ercurio che non aveva riferito sull’episodio. Sicché,si era giunti all'annullamento della sentenza impugnata non solo in relazione al delitto di omicidio di cui al capo 1), ma anche in relazione ai reati, accomunati dalla medesima piattaforma probatoria, di cui ai capi 2) (detenzione e porto di armi automatiche usate per l'omicidio) e 4) (furto della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per il suddetto omicidio), con assorbimento delle censure sulle circostanze aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa, contestate esclusivamente in riferimento al delitto più grave sub capo 1),onde procedere alla rivalutazione integrale, sui capi annullati, del compendio probatorio acquisito nei confronti dell’imputato. 1.1.4. Tanto esposto, si deve rilevare che il motivo di annullamento ha lasciatoinvariato il potere del giudice del rinvio di valutare, meglio motivando, la sussistenza di riscontri individualizzantirispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, considerato il riscontrato difetto di motivazione,il giudice del rinvio poteva riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, era tenuto a ev itare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010,Gambino, Rv. 248413). Peraltro, nel giudizio di rinvio sono stati escussi due nuovi collaboratori , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La seconda sentenza di appello ha considerato: -idonei riscontri individualizzanti le dichiarazioni dei nuovi collaboratori di giustizia escussi nel giudizio di rinvio, con particolare riferimento a quelle di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 9 e s s. su i contenuti di tali dichiarazioni sia relative alla fase esecutiva dell'omicidio sia relative alla fase preparatoria); -convergente la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla circostanza della partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva in quanto componente del commando armato che, la sera del 15 febbraio 2014, era partito dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per commettere l'omicidio; - che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferi to, per diretta conoscenza , dei momenti immediatamente precedenti in termini corrispondenti alla narrazione di [OSCURATO:PERSONA], nonché esponendo circostanze apprese de relato , non solo da [OSCURATO:PERSONA] e F raddosio ma anche dallo stesso M incuzzi , secondo le quali nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] era stato a sparare due raffiche di mitra, ma M incuzzi aveva sparato dei colpi da una pistola che però si era inceppata, precisando che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato uno o due colpiprima che l’arma di inceppasse; -che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza irrevocabile per la sua partecipazione all’omicidio e, quindi, quella sentenza p oteva essere utilizzata come prova nei limiti di cui all’art. 238-biscod. proc. pen., in relazione ai fatti in essa accertati; - che [OSCURATO:PERSONA] T elegrafo avev a confermato che M incuzzi era stato incaricato dal clan di procurarsi gli automezzi necessari a rintracciare sul territorio la vittima e che, in esecuzione di questo compito , l'imputato si era procurato non soltanto una Bmwla cui rapina è contestata al capo 3, reato per il quale è definitivo l'accertamento della sua responsabilità , ma anche una [OSCURATO:PERSONA] che,secondo [OSCURATO:PERSONA], era stata utilizzata il 15 f ebbraio 2014 e sottratta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] insieme a Miceli e allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - convergenti le dichiarazioni di F raddosio e di T elegrafo circa la partecipazionedi M incuzzi alla colletta per l'acquisto dell'arma . 1.1.5. La sentenza oggetto di ricorso straordinario, quanto al rilievo relativo all’impossibilitàche [OSCURATO:PERSONA] o altro soggetto avesse esploso il cd. colpo di grazia – per essere stati trovati sul posto , secondo gli esiti dei rilievi balistici, solo di colpi esplosi dalfucile e , comunque , da una sola arma – non espone argomenti specifici. Sicché non si riscontra il lamentato errore di fatto, ma piuttosto, l’esame non approfondito rispetto alle deduzioni contenute nel secondo motivo del ricorso per cassazione originario, posto all’esame della sezione Quinta penale con la sentenza oggetto di ricorso straordinario. Tuttavia, il ricorso, sul punto, è carente quanto all ’ indicazione della decisività del presunto errore. Invero, la acclarata presenza sul posto del [OSCURATO:PERSONA], raccontata sia da [OSCURATO:PERSONA] sia da Telgrafo, al momento dell’agguato non è smentita da specifici argomenti da parte del ricorrente, né questa circostanza escluderebbe il rilievo, ai fini del concorso nel reato di omicidio, della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al commando che era partito da casa di [OSCURATO:PERSONA] proprio con l’intenzione di uccidere la vittima designata. Inoltre, nessun rilievo specifico riguarda la ritenuta responsabilità rispetto al reato di cui al capo 4,per avere [OSCURATO:PERSONA] fornito la vettura usata nell’occorso. Né il ricorrente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si richiama alla rilevanza,ex art. 238 - bis cod. proc. pen., dei fatti accertaticon le sentenze di condanna per i concorrenti nei reati, nelle more divenute cosa giudicata, quali elementi di conferma senz’altro utilizzabili come riscontro individualizzante alle dichiarazioni etero accusatorie di Frattosio. In ogni caso, la sentenza rescindente aveva fatto riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era presente all’agguato e al fatto che aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era presente e aveva sparato ma che l’arma si era inceppata. Sicché, non è corrispondente alla ricostruzione a cui sono giunti i giudici di merito quanto dedotto dalla difesa,e cioè che entrambi i dichiaranti sarebbero incorsi in errore sul colpo di grazia. Tale discrasianon esclude, in ogni caso, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] su l luogo dell’agguato, la sua partecipazione a l commando organizzatosi e partito per uccidere la vittima designata, azione alla quale, poi, egli aveva preso parte armato con una propria pistola. Quindi, non emerge alcuna discrasia sulla ritenuta convergenza delle dichiarazioni di Fraddosiocirca il dato significativo, ai fini del ritenuto concorso nel reato di omicidio, della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul posto, come confermatoda [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Non è illustrata, specificamente, la decisività dell’errore dedotto e, peraltro, sull’idoneità dei riscontri si deve concludere nel senso che, a nche alla luce di altre due dichiarazioni raccolte ex novonel giudizio di rinvio la seconda sentenza di appelloha acquisito piena autonomia valutativa circa l’idoneità dei riscontri. In ordine all’avvenuto pagamento, del resto,l’errore lamentato risulta di tipo valutativo. I dichiaranti, escussi nel giudizio di rinvio , invero convergono sul pagamento, anche da parte del gruppo di [OSCURATO:PERSONA] , per il fucile usato nell’agguato e tale dato anche per la prima sentenza rescindente era stato considerato elemento di riscontro, sia pure in astratto. In definitiva, si tratta di tre gruppi che sono indicati per aver contribuito alla colletta e la sentenza oggetto di ricorso non esclude che tutti abbiano contribuito. Sicché l’errore denunciato è di tipo valutativo, posto che la stessa decisionedi questa Corte ammette che non vi è certezza sull’importo di ciascun gruppo messo a disposizione. Del resto, la seconda sentenza di appello ha sanato la lacuna riscontrata dalla sentenza rescindente sotto il profilo del travisamento e alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione alla colletta di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 9 della sentenza di appello espressamente richiamata dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario). È appena il caso di osservare che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen. citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013, Rv. 259531). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna