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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 02089/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], in persona degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con cui, in sede di rinvio di questa Corte Suprema del 06/06/2024, su ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, aveva annullato la decisione dello stesso Tribunale del 29/02/2024 che aveva - a sua volta - annullato l'ordinanza genetica con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in ordine alla contestazione di partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], secondo la contestazione provvisoria, è accusato di far parte della cosca di ‘ndrangheta "Bellocco", nell'ambito della quale avrebbe ricoperto il ruolo di persona di fiducia dei vertici della cosca ([OSCURATO:PERSONA], classe '83, e [OSCURATO:PERSONA], classe '76) e fornito un costante contributo alla vita associativa con particolare riferimento al settore delle estorsioni e dell'ausilio alla latitanza del "capo cosca" [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che i singoli elementi a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione alla cosca "Bellocco", unitamente a quelli emersi dalle indagini condotte nel procedimento cosiddetto "Blu notte", deponessero per una mera contiguità alla cosca, in quanto tali penalmente irrilevante ed inidonea a corroborare un quadro gravemente indiziario in ordine all'accusa di partecipazione al sodalizio mafioso.

Questa Corte aveva annullato l'ordinanza del Tribunale e, osservato come il provvedimento avesse violato le regole che governano la valutazione degli indizi parcellizzati e depotenziati nella loro capacità dimostrativa, rinviato alla stesso Tribunale affinché effettuasse un nuovo esame degli elementi processuali da effettuarsi attraverso una valutazione "unitaria" ed un necessario raffronto con le massime tratte dall'esperienza giudiziaria in ordine alle dinamiche che governano le relazioni delle mafie storiche impegnate nel controllo del territorio.

Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ripercorse le fasi processuali ed gli elementi indiziari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco".

2. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione di ‘ndrangheta riconducibile al "clan Bellocco".

2.1. Il Tribunale ha errato - assume il ricorrente - nella parte in cui ha ritenuto di partire dai singoli elementi indiziari, dandoli per accertati sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione.

Seppure la decisione rescissoria ha censurato la parte dell'ordinanza che aveva omesso di effettuare una valutazione unitaria e sinergica delle risultanze, trascurando un confronto con le massime di esperienza, non risulta che la Corte di cassazione abbia invero espresso un giudizio in ordine alla effettiva sussistenza dei singoli elementi; in tal modo il giudizio rescissorio ha assegnato una maggiore forza dimostrativa a dati che erano stati invero oggetto di una differente valenza indiziante, in tal modo contravvenendo al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento.

Pur in assenza di elementi ulteriori, il Giudice del rinvio ha ritenuto di rivalutare ciascun elemento, dando prevalenza al significato più sfavorevole all'indagato.

Non dimostrativa - si assume - risulta la vicenda in cui il ricorrente avrebbe fornito sostegno alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], classe 76, in quanto già giudicata priva di valenza in merito all'attuale contributo fornito alla cosca e ritenuta insignificante in quanto costituente una mera manifestazione di intenti.

Analogo limite incontra - secondo la difesa - la valorizzazione delle dichiarazioni rese del collaboratore di giustizia Facchinetti, afferenti a fatti cronologicamente datati ed a differente ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della compagine associativa.

Risulta, inoltre, assente ogni risposta in ordine al dedotto giudicato cautelare intervenuto in ragione del rigetto della misura richiesta nell'ambito del differente procedimento denominato "Blu notte", non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, circostanza valorizzata dall'ordinanza di annullamento.

Si osserva come fosse stata esclusa la rilevanza indiziaria in merito all'estorsione subita da Careri alla luce dell'occasionale l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], conclusione che aveva portato a ritenere insussistenti elementi indiziari che deponessero per la assegnazione al ricorrente del ruolo di referente per conto della "cosca Bellocco" in zona [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente è a dirsi in ordine ai restanti elementi che l'ordinanza cautelare annullata aveva escluso assumessero valenza indiziaria; 1) il tentativo di andare a trovare in carcere il boss detenuto; 2) la vicenda connessa all'utilizzo del telefono; 3) quella afferente alla richiesta di aiuto da parte di persona anziana oggetto di truffe; 4) gli incontri avvenuti nell'estate del 2020 con i fratelli Rocco e [OSCURATO:PERSONA] non univocamente riconducibili alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], classe '76.

La difesa rivolge censure (da pag. 26 a pag. 28 del ricorso) alla parte della decisione che si spinge, in dette vicende, ad effettuare valutazioni antitetiche rispetto a quelle operata dalla originaria ordinanza del Tribunale, omettendo di effettuare una lettura coordinata e sinergica delle risultanze ma non certo di stravolgerne il significato.

2.2. Rilevante, assume la difesa, risulta l'omessa esplicitazione della massima di esperienza sulla cui base sarebbe stata fondata la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, ma, soprattutto, il valorizzato contributo offerto a singoli soggetti, seppure di livello apicale, in assenza di una condotta di partecipazione riferita al sodalizio; si assume sia stato violato il principio di diritto secondo cui «In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (il riferimento è alla sentenza della Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325)». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve premettersi come l'annullamento con rinvio operato da questa Corte avesse avuto ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco".

Questa Corte aveva evidenziato come nell'esaminare la posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame fosse pervenuto ad un annullamento attraverso la svalutazione del dato che vedeva [OSCURATO:PERSONA] a disposizione alla "cosca Bellocco", rilevando l'omesso confronto con le massime di esperienza ed un difetto nella necessaria unitaria lettura del compendio indiziario.

Il rinvio ha, pertanto, avuto ad oggetto la doverosa rivalutazione degli elementi indiziari raccolti al fine di verificare se la condotta fosse espressione, sia di un contributo effettivo alla cosca, sia della costante disponibilità a partecipare alla stessa (punto 1.4 del «considerato in diritto»).

3. Non è inutile richiamare l'ormai solido principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Il controllo di questa Corte non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra tante, cfr., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

4. Tanto premesso in termini generali, completa, logica e conforme alla decisione di rinvio di questa Corte risulta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che, attenendosi scrupolosamente ai principi espressi nella giudizio di annullamento, ha ripercorso gli elementi già analizzati negli stessi termini dal Tribunale del riesame nella sentenza annullata, ne ha diversamente apprezzato la valenza, sia singolarmente che cumulativamente, per poi addivenire alla conclusione che, la complessiva analisi degli stessi, ha fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco".

L'operata valutazione, che non si è certo esaurita nella sommatoria dei singoli indizi, è stata preceduta dall'apprezzamento della valenza qualitativa e del grado di precisione e gravità degli stessi, poi valorizzati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01).

4.1. Infondata risulta la parte del ricorso che, tentando di avallare la frazionata valutazione già operata con l'ordinanza del 29 febbraio 2024 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di annullamento, vorrebbe accreditare la tesi secondo cui non spettasse al Tribunale una differente valutazione di ogni singolo elemento indiziario.

Il motivo vorrebbe parte dall'erroneo presupposto secondo cui ogni elemento valorizzato consenta una differente interpretazione ed una non certa ricostruzione - che si assume non competesse al Tribunale -, omettendo però di considerare che la gravità indiziaria attiene alla valutazione del complessivo compendio analizzato in funzione dimostrativa della partecipazione dinamica al sodalizio, la cui accertata carenza è, in definitiva, alla base della sentenza di annullamento di questa Corte.

4.2. Infondata è, pertanto, la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto incerta la consistenza dei singoli dati valorizzati che invece il Giudice del rinvio ha colmato con deduzioni ed illazioni illogiche non suffragate da elementi processuali, e ciò per un duplice motivo: 1) innanzitutto, perché la decisione impugnata ed il ricorso, là dove riporta frammenti dell'ordinanza, non espongono fatti in ordine ai quali si dubita della loro storica realizzazione e della ricostruzione operata all'esito delle svolte indagini (secondo i canoni della attuale fase cautelare) che, invero, il Collegio del rinvio ha differentemente apprezzato e valutato; è lo stesso ricorso che evidenzia come il dati fattuali coincidano tra le due ordinanze (pag. 10 del ricorso); 2) in secondo luogo, perché la censura che sostiene l'incertezza della ricostruzione di ogni elemento è in realtà frutto di una preclusa lettura alterativa delle risultanze adeguatamente apprezzate dal Tribunale che ha effettuato una approfondita analisi del cotesto in cui le ricostruite vicende si inserivano onde ovviare proprio alle carenze del provvedimento annullato.

4.3. Il Tribunale si è attenuto al devoluto di questa Corte, dapprima inquadrando il contesto in cui si realizzava la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (classe '76), ha esaminato i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], moglie del latitante, e il ricorrente che aveva portato la donna a formulare una esplicita richiesta di aiuto nella gestione della latitanza del marito; proprio tale elemento, sulla base della sentenza rescindente, è stato ritenuto di estrema rilevanza ai fini della valutazione del contributo, non relegato ad una mera affermazione di fiducia nel ricorrente nutrita dalla "famiglia Bellocco", quanto, piuttosto, inteso come sintomo di un attivo coinvolgimento nella compagine associativa anche attraverso i propri congiunti che, nei rapporti con la moglie del latitante, assumevano il ruolo di intermediari funzionali ad evitare i compromettenti contatti diretti da parte del [OSCURATO:PERSONA] con la Martorano.

Determinante, ai fini di tale ruolo attivo all'interno della compagine associativa, tutt'altro che qualificabile quale di mera "contiguità", risulta il valorizzato episodio che ha interessato [OSCURATO:PERSONA], persona a conoscenza del luogo ove era nascosto [OSCURATO:PERSONA], la cui eccessiva superficialità con cui aveva confidato a terzi notizie sul nascondiglio di costui è causa di un intervento diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in tal senso messo al corrente dalla moglie di Bellocco; detto episodio è stato ritenuto esemplificativo dell'intraneità al sodalizio del ricorrente, a conoscenza delle dinamiche operative e della necessaria osservanza di condotte a tutela del gruppo criminale.

Nonostante il Tribunale abbia dato estrema rilevanza ai contatti clandestini intercorsi tra Surace, la moglie di costui, parte della famiglia Bellocco e di quella del [OSCURATO:PERSONA], generico si presenta il ricorso che, previo fugace accenno alle conclusioni ed al numero della pagina dell'ordinanza che ha sul punto motivato, non ha in alcun confutato la lettura della vicenda in chiave di partecipazione al sodalizio.

4.4. Generica e manifestamente infondata risulta, altresì, la dedotta mancata risposta in ordine al giudicato cautelare visto che, da un canto, il Collegio della cautela era tenuto eminentemente all'osservanza di quanto devoluto da questa Corte, dall'altro, è lo stesso contenuto del ricorso che evidenzia i plurimi elementi che, semmai fosse necessario, evidenziano la più ampia ed articolata base indiziaria su cui poggia la decisione che si tenta di confutare attraverso non consentite alternative interpretazioni.Deve, nondimeno, osservarsi come la valorizzazione del viaggio che, prima dell'emissione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe '76), il ricorrente ebbe ad effettuare a Milano con costui per fatti connessi ad interessi della cosca (fatto ritenuto non significativo, in quella sede, ai fini della gravità indiziaria sull'assunto della sua occasionalità) è stato letto - conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente - alla luce della dimostrata pregressa esistenza di rapporti reciproci palesatisi proprio in occasione della presa in carico della gestione della latitanza (occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di conoscere il luogo ove si nascondeva e le cautele che avrebbe dovuto adottare per potergli parlare, pag. 8 ordinanza), così fornendo adeguata motivazione (pag. 8, primo capoverso, ordinanza) in ordine alle ragioni della rivalutazione di un elemento che, ex se considerato, era stato ritenuto insufficiente ai fini della gravità indiziaria nell'ambito del procedimento n. 3302/2019 denominato "Blu notte", e dando conto della più ampia portata indiziaria presa in esame tale da giustificare un differente esito (Sez. 3, n. 2132 del 21/05/1997, Mesic, Rv. 208305).

5. Il rilevante intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che coinvolgeva, invero, il vertice del sodalizio e che è stato apprezzato unitamente alle plurime emergenze indiziarie idonee a denotare lo stretto rapporto esistente tra il ricorrente e numerosi soggetti posti al vertice dell'associazione mafiosa ha portato il Tribunale, che ha effettuato un - non determinante - accenno anche alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 e 10 allorché fa riferimento al datato impegno nella cosca da parte del ricorrente che trova conferme nelle indagini), ad escludere la penalmente irrilevante "contiguità" che presuppone l'assenza di ogni contributo operativo, elemento nel caso di specie smentito dal ruolo dinamico tradottosi in un autentico contributo, dotato di rilevanza causale rispetto alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.; Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01).

5.1. Il ricorrente richiama, onde confutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, le decisioni di questa Corte a Sezioni Unite Mannino che richiedono una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, un ruolo dinamico e funzionale (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit., ma anche, cfr. Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), oltre a quelle che reputano non sufficiente la mera "contiguità compiacente" (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, cit.; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953), senza però avvedersi che la descrizione del ruolo dinamico, ben enucleato in termini di gravità indiziaria, risulta adeguatamente valutato attraverso la puntuale e complessiva analisi delle plurime emergenze, che si tenta di confutare nella loro logica consistenza, attraverso una lettura parcellizzata e alternativa delle stesse, opera già stigmatizzata da questa Corte.

5.2. Manifestamente infondata risulta la censura rivolta all'ordinanza che - si assume - non si sarebbe confrontata con quanto affermato dall'ordinanza annullata nella parte in cui considerava i singoli elementi non significativi della partecipazione all'associazione mafiosa in esame, tenuto conto che il Tribunale, in ossequio con quanto deciso dalla sentenza rescindente di questa Corte deve confrontarsi con l'originario gravame ed il contenuto dell'ordinanza genetica e non spiegare le ragioni del perché si sia allontanato dalle valutazioni operate dall'ordinanza annullata la cui carenza argomentativa è stata accertata da questa Corte.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], in persona degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con cui, in sede di rinvio di questa Corte Suprema del 06/06/2024, su ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, aveva annullato la decisione dello stesso Tribunale del 29/02/2024 che aveva - a sua volta - annullato l'ordinanza genetica con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in ordine alla contestazione di partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], secondo la contestazione provvisoria, è accusato di far parte della cosca di ‘ndrangheta "Bellocco", nell'ambito della quale avrebbe ricoperto il ruolo di persona di fiducia dei vertici della cosca ([OSCURATO:PERSONA], classe '83, e [OSCURATO:PERSONA], classe '76) e fornito un costante contributo alla vita associativa con particolare riferimento al settore delle estorsioni e dell'ausilio alla latitanza del "capo cosca" [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che i singoli elementi a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione alla cosca "Bellocco", unitamente a quelli emersi dalle indagini condotte nel procedimento cosiddetto "Blu notte", deponessero per una mera contiguità alla cosca, in quanto tali penalmente irrilevante ed inidonea a corroborare un quadro gravemente indiziario in ordine all'accusa di partecipazione al sodalizio mafioso. Questa Corte aveva annullato l'ordinanza del Tribunale e, osservato come il provvedimento avesse violato le regole che governano la valutazione degli indizi parcellizzati e depotenziati nella loro capacità dimostrativa, rinviato alla stesso Tribunale affinché effettuasse un nuovo esame degli elementi processuali da effettuarsi attraverso una valutazione "unitaria" ed un necessario raffronto con le massime tratte dall'esperienza giudiziaria in ordine alle dinamiche che governano le relazioni delle mafie storiche impegnate nel controllo del territorio. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ripercorse le fasi processuali ed gli elementi indiziari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco". 2. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione di ‘ndrangheta riconducibile al "clan Bellocco". 2.1. Il Tribunale ha errato - assume il ricorrente - nella parte in cui ha ritenuto di partire dai singoli elementi indiziari, dandoli per accertati sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione. Seppure la decisione rescissoria ha censurato la parte dell'ordinanza che aveva omesso di effettuare una valutazione unitaria e sinergica delle risultanze, trascurando un confronto con le massime di esperienza, non risulta che la Corte di cassazione abbia invero espresso un giudizio in ordine alla effettiva sussistenza dei singoli elementi; in tal modo il giudizio rescissorio ha assegnato una maggiore forza dimostrativa a dati che erano stati invero oggetto di una differente valenza indiziante, in tal modo contravvenendo al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Pur in assenza di elementi ulteriori, il Giudice del rinvio ha ritenuto di rivalutare ciascun elemento, dando prevalenza al significato più sfavorevole all'indagato. Non dimostrativa - si assume - risulta la vicenda in cui il ricorrente avrebbe fornito sostegno alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], classe 76, in quanto già giudicata priva di valenza in merito all'attuale contributo fornito alla cosca e ritenuta insignificante in quanto costituente una mera manifestazione di intenti. Analogo limite incontra - secondo la difesa - la valorizzazione delle dichiarazioni rese del collaboratore di giustizia Facchinetti, afferenti a fatti cronologicamente datati ed a differente ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della compagine associativa. Risulta, inoltre, assente ogni risposta in ordine al dedotto giudicato cautelare intervenuto in ragione del rigetto della misura richiesta nell'ambito del differente procedimento denominato "Blu notte", non oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, circostanza valorizzata dall'ordinanza di annullamento. Si osserva come fosse stata esclusa la rilevanza indiziaria in merito all'estorsione subita da Careri alla luce dell'occasionale l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], conclusione che aveva portato a ritenere insussistenti elementi indiziari che deponessero per la assegnazione al ricorrente del ruolo di referente per conto della "cosca Bellocco" in zona [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente è a dirsi in ordine ai restanti elementi che l'ordinanza cautelare annullata aveva escluso assumessero valenza indiziaria; 1) il tentativo di andare a trovare in carcere il boss detenuto; 2) la vicenda connessa all'utilizzo del telefono; 3) quella afferente alla richiesta di aiuto da parte di persona anziana oggetto di truffe; 4) gli incontri avvenuti nell'estate del 2020 con i fratelli Rocco e [OSCURATO:PERSONA] non univocamente riconducibili alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], classe '76. La difesa rivolge censure (da pag. 26 a pag. 28 del ricorso) alla parte della decisione che si spinge, in dette vicende, ad effettuare valutazioni antitetiche rispetto a quelle operata dalla originaria ordinanza del Tribunale, omettendo di effettuare una lettura coordinata e sinergica delle risultanze ma non certo di stravolgerne il significato. 2.2. Rilevante, assume la difesa, risulta l'omessa esplicitazione della massima di esperienza sulla cui base sarebbe stata fondata la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, ma, soprattutto, il valorizzato contributo offerto a singoli soggetti, seppure di livello apicale, in assenza di una condotta di partecipazione riferita al sodalizio; si assume sia stato violato il principio di diritto secondo cui «In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (il riferimento è alla sentenza della Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325)». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Deve premettersi come l'annullamento con rinvio operato da questa Corte avesse avuto ad oggetto la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco". Questa Corte aveva evidenziato come nell'esaminare la posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame fosse pervenuto ad un annullamento attraverso la svalutazione del dato che vedeva [OSCURATO:PERSONA] a disposizione alla "cosca Bellocco", rilevando l'omesso confronto con le massime di esperienza ed un difetto nella necessaria unitaria lettura del compendio indiziario. Il rinvio ha, pertanto, avuto ad oggetto la doverosa rivalutazione degli elementi indiziari raccolti al fine di verificare se la condotta fosse espressione, sia di un contributo effettivo alla cosca, sia della costante disponibilità a partecipare alla stessa (punto 1.4 del «considerato in diritto»). 3. Non è inutile richiamare l'ormai solido principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il controllo di questa Corte non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra tante, cfr., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 4. Tanto premesso in termini generali, completa, logica e conforme alla decisione di rinvio di questa Corte risulta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che, attenendosi scrupolosamente ai principi espressi nella giudizio di annullamento, ha ripercorso gli elementi già analizzati negli stessi termini dal Tribunale del riesame nella sentenza annullata, ne ha diversamente apprezzato la valenza, sia singolarmente che cumulativamente, per poi addivenire alla conclusione che, la complessiva analisi degli stessi, ha fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca "Bellocco". L'operata valutazione, che non si è certo esaurita nella sommatoria dei singoli indizi, è stata preceduta dall'apprezzamento della valenza qualitativa e del grado di precisione e gravità degli stessi, poi valorizzati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01). 4.1. Infondata risulta la parte del ricorso che, tentando di avallare la frazionata valutazione già operata con l'ordinanza del 29 febbraio 2024 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di annullamento, vorrebbe accreditare la tesi secondo cui non spettasse al Tribunale una differente valutazione di ogni singolo elemento indiziario. Il motivo vorrebbe parte dall'erroneo presupposto secondo cui ogni elemento valorizzato consenta una differente interpretazione ed una non certa ricostruzione - che si assume non competesse al Tribunale -, omettendo però di considerare che la gravità indiziaria attiene alla valutazione del complessivo compendio analizzato in funzione dimostrativa della partecipazione dinamica al sodalizio, la cui accertata carenza è, in definitiva, alla base della sentenza di annullamento di questa Corte. 4.2. Infondata è, pertanto, la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto incerta la consistenza dei singoli dati valorizzati che invece il Giudice del rinvio ha colmato con deduzioni ed illazioni illogiche non suffragate da elementi processuali, e ciò per un duplice motivo: 1) innanzitutto, perché la decisione impugnata ed il ricorso, là dove riporta frammenti dell'ordinanza, non espongono fatti in ordine ai quali si dubita della loro storica realizzazione e della ricostruzione operata all'esito delle svolte indagini (secondo i canoni della attuale fase cautelare) che, invero, il Collegio del rinvio ha differentemente apprezzato e valutato; è lo stesso ricorso che evidenzia come il dati fattuali coincidano tra le due ordinanze (pag. 10 del ricorso); 2) in secondo luogo, perché la censura che sostiene l'incertezza della ricostruzione di ogni elemento è in realtà frutto di una preclusa lettura alterativa delle risultanze adeguatamente apprezzate dal Tribunale che ha effettuato una approfondita analisi del cotesto in cui le ricostruite vicende si inserivano onde ovviare proprio alle carenze del provvedimento annullato. 4.3. Il Tribunale si è attenuto al devoluto di questa Corte, dapprima inquadrando il contesto in cui si realizzava la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (classe '76), ha esaminato i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], moglie del latitante, e il ricorrente che aveva portato la donna a formulare una esplicita richiesta di aiuto nella gestione della latitanza del marito; proprio tale elemento, sulla base della sentenza rescindente, è stato ritenuto di estrema rilevanza ai fini della valutazione del contributo, non relegato ad una mera affermazione di fiducia nel ricorrente nutrita dalla "famiglia Bellocco", quanto, piuttosto, inteso come sintomo di un attivo coinvolgimento nella compagine associativa anche attraverso i propri congiunti che, nei rapporti con la moglie del latitante, assumevano il ruolo di intermediari funzionali ad evitare i compromettenti contatti diretti da parte del [OSCURATO:PERSONA] con la Martorano. Determinante, ai fini di tale ruolo attivo all'interno della compagine associativa, tutt'altro che qualificabile quale di mera "contiguità", risulta il valorizzato episodio che ha interessato [OSCURATO:PERSONA], persona a conoscenza del luogo ove era nascosto [OSCURATO:PERSONA], la cui eccessiva superficialità con cui aveva confidato a terzi notizie sul nascondiglio di costui è causa di un intervento diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in tal senso messo al corrente dalla moglie di Bellocco; detto episodio è stato ritenuto esemplificativo dell'intraneità al sodalizio del ricorrente, a conoscenza delle dinamiche operative e della necessaria osservanza di condotte a tutela del gruppo criminale. Nonostante il Tribunale abbia dato estrema rilevanza ai contatti clandestini intercorsi tra Surace, la moglie di costui, parte della famiglia Bellocco e di quella del [OSCURATO:PERSONA], generico si presenta il ricorso che, previo fugace accenno alle conclusioni ed al numero della pagina dell'ordinanza che ha sul punto motivato, non ha in alcun confutato la lettura della vicenda in chiave di partecipazione al sodalizio. 4.4. Generica e manifestamente infondata risulta, altresì, la dedotta mancata risposta in ordine al giudicato cautelare visto che, da un canto, il Collegio della cautela era tenuto eminentemente all'osservanza di quanto devoluto da questa Corte, dall'altro, è lo stesso contenuto del ricorso che evidenzia i plurimi elementi che, semmai fosse necessario, evidenziano la più ampia ed articolata base indiziaria su cui poggia la decisione che si tenta di confutare attraverso non consentite alternative interpretazioni.Deve, nondimeno, osservarsi come la valorizzazione del viaggio che, prima dell'emissione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (classe '76), il ricorrente ebbe ad effettuare a Milano con costui per fatti connessi ad interessi della cosca (fatto ritenuto non significativo, in quella sede, ai fini della gravità indiziaria sull'assunto della sua occasionalità) è stato letto - conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente - alla luce della dimostrata pregressa esistenza di rapporti reciproci palesatisi proprio in occasione della presa in carico della gestione della latitanza (occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di conoscere il luogo ove si nascondeva e le cautele che avrebbe dovuto adottare per potergli parlare, pag. 8 ordinanza), così fornendo adeguata motivazione (pag. 8, primo capoverso, ordinanza) in ordine alle ragioni della rivalutazione di un elemento che, ex se considerato, era stato ritenuto insufficiente ai fini della gravità indiziaria nell'ambito del procedimento n. 3302/2019 denominato "Blu notte", e dando conto della più ampia portata indiziaria presa in esame tale da giustificare un differente esito (Sez. 3, n. 2132 del 21/05/1997, Mesic, Rv. 208305). 5. Il rilevante intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che coinvolgeva, invero, il vertice del sodalizio e che è stato apprezzato unitamente alle plurime emergenze indiziarie idonee a denotare lo stretto rapporto esistente tra il ricorrente e numerosi soggetti posti al vertice dell'associazione mafiosa ha portato il Tribunale, che ha effettuato un - non determinante - accenno anche alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 e 10 allorché fa riferimento al datato impegno nella cosca da parte del ricorrente che trova conferme nelle indagini), ad escludere la penalmente irrilevante "contiguità" che presuppone l'assenza di ogni contributo operativo, elemento nel caso di specie smentito dal ruolo dinamico tradottosi in un autentico contributo, dotato di rilevanza causale rispetto alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.; Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01). 5.1. Il ricorrente richiama, onde confutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, le decisioni di questa Corte a Sezioni Unite Mannino che richiedono una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, un ruolo dinamico e funzionale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit., ma anche, cfr. Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), oltre a quelle che reputano non sufficiente la mera "contiguità compiacente" (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, cit.; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953), senza però avvedersi che la descrizione del ruolo dinamico, ben enucleato in termini di gravità indiziaria, risulta adeguatamente valutato attraverso la puntuale e complessiva analisi delle plurime emergenze, che si tenta di confutare nella loro logica consistenza, attraverso una lettura parcellizzata e alternativa delle stesse, opera già stigmatizzata da questa Corte. 5.2. Manifestamente infondata risulta la censura rivolta all'ordinanza che - si assume - non si sarebbe confrontata con quanto affermato dall'ordinanza annullata nella parte in cui considerava i singoli elementi non significativi della partecipazione all'associazione mafiosa in esame, tenuto conto che il Tribunale, in ossequio con quanto deciso dalla sentenza rescindente di questa Corte deve confrontarsi con l'originario gravame ed il contenuto dell'ordinanza genetica e non spiegare le ragioni del perché si sia allontanato dalle valutazioni operate dall'ordinanza annullata la cui carenza argomentativa è stata accertata da questa Corte. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'
Sentenza Cassazione n. 02089/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris