CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la nullità del decreto di citazione per omessa notifica al domicilio eletto, è manifestamente infondata, in quanto, come emerge in sentenza, dopo alcuni rinvii proprio in vista della regolare instaurazione del contraddittorio, il Tribunale ha dato atto della regolarità della notifica come accertata all'udienza del 30 settembre 2021, in cui il difensore nulla ha eccepito, come nulla ha dedotto, sul punto, in sede di discussione, sicché ogni eventuale nullità è da ritenersi sanata; considerato che il secondo motivo, con cui il lamenta la mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, e ciò in analogia del principio, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376), posto che, nel caso in esame, la difesa, in sede di conclusioni, come emerge dal verbale di udienza, non aveva richiesto detto beneficio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2