CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce in data 21/05/2021, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Brindisi del 11/03/2016, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputata dal reato ascritto ai sensi dell'art. 517 cod. pen. perché il fatto non sussiste, riducendo conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna per il delitto di cui al capo b) (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art.125, 192 cod. proc. pen., con particolare riferimento all'omessa motivazione in merito all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che ne ha esteso l'applicabilità anche all'art. 648 cod. pen.; la Corte di appello aveva già ritenuto la particolare tenuità di cui all'art. 648, cpv. cod. pen.; la ricorrente inoltre è incensurata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato ai sensi della contestazione ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; il legislatore ha inteso tutelare il marchio non di per sé, ma quale elemento distintivo e di identificazione della provenienza del prodotto; nessun accertamento è stato effettuato al fine di verificare se i beni oggetto di sequestro corrispondessero agli originali messi in vendita. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 125 e 192 cod. proc. pen. , tenuto conto dell'impossibilità di configurare un concorso tra il delitto di cui all'art. 648 e art. 474 cod. pen.; ricorre un rapporto di specialità tra le due norme e non possono concorrere tra loro. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione, attesa l'eccessività della pena irrogata in continuazione ex art. 81 cod. pen. ; la pena proprio per la tenuità del fatto poteva contenere la pena nei limiti minimi di legge. 3. L'Avvocato generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, dovendo la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio perché l'imputata non è punibile per particolare tenuità del fatto, considerata l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen., (Corte cost. n. 156 del 2020), con conseguente applicabilità nel caso di specie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., attesa la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'attuale comma quarto dell'art. 648 cod. pen. e l'omessa motivazione sul punto della Corte di appello, nonostante lo specifico motivo di appello introdotto dalla difesa della ricorrente. 2. La causa di esclusione della punibilità era effettivamente inapplicabile all'atto dell'emissione della sentenza di primo grado per il limite di pena massimo superiore a cinque anni di reclusione. La richiesta proposta può essere decisa da questa Corte, attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In tal senso si intende ribadire il principio di diritto secondo il quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede dì merito, anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali», (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarez, Rv. 279971-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez. 1, Sentenza n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271 - 01). Il principio di diritto ora enunciato si rivolge alle ipotesi in cui la Corte ritenga di dovere riconoscere la causa di non punibilità, in presenza di una compiutezza degli accertamenti di fatto. In tal senso va rilevato che nel caso in esame, i presupposti di applicabilità sono immediatamente rilevabili dagli atti, non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, avuto riguardo alla vicenda nel suo complesso, alla situazione personale della ricorrente e, in particolare al valore del bene ricettato e all'esiguità del danno prodotto, oltre che all'evidente non abitualità della condotta. Deve, quindi, essere rilevata la possibilità di riconoscere effettivamente l'applicabilità della causa di non punibilità in questione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. nella ricorrenza dei presupposti di legge. 3. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perché l'imputata non è punibile per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non è punibile per particolare tenuit