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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45337/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 186 commi 2 lett.c, 2 bis e 2 sexies CDS è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il motivi di ricorso denunciano genericamente l'addebito di responsabilità penale e la commisurazione, devono pertanto considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame attinenti alla commisurazione della pena e alla concessione delle attenuati generiche peraltro concesse dal primo giudice e ha ritenuto che il lieve scostamento dal minimo edittale sia giustificato dall'alto tasso alcolemico riscontrato e dai precedenti specifici risultanti a carico dell'imputato per i quali peraltro aveva ottenuto anche la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 186 commi 2 lett.c, 2 bis e 2 sexies CDS è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivi di ricorso denunciano genericamente l'addebito di responsabilità penale e la commisurazione, devono pertanto considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame attinenti alla commisurazione della pena e alla concessione delle attenuati generiche peraltro concesse dal primo giudice e ha ritenuto che il lieve scostamento dal minimo edittale sia giustificato dall'alto tasso alcolemico riscontrato e dai precedenti specifici risultanti a carico dell'imputato per i quali peraltro aveva ottenuto anche la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] F
Sentenza Cassazione n. 45337/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris