CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41978/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi attinenti alla sussistenza del reato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello emessa l' 11 febbraio 2021 (terzo motivo di ricorso), dovendosi considerare i 277 giorni di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ma ia [OSCURATO:PERSONA] cstanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi