CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39371/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di ricettazione ed altro ascrittigli in continuazione alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'entità dell'aumento di pena operato per la continuazione. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha valorizzato la notevole gravità (per numero e micidialità delle armi, munizioni ed esplosivi in contestazione) dei fatti accertati, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente, poiché le richiamate ammissioni sono risultate - come spiega la Corte di appello - necessitate dall'intervenuta perquisizione domiciliare; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena ben lontana dai possibili limiti edittali massimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA],te Sergio Belt9ni O A Lucianoi-tNe