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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 05618/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25003/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 315/2021 depositata il 01/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Avezzano accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai sig.ri Osvaldo, Ugo e [OSCURATO:PERSONA] contro i sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano chiesto con il predetto decreto di ingiungere agli opponenti il pagamento della somma di € 24.707,78 ciascuno, a titolo di saldo dei rapporti di conto corrente n.136265 e n. 35172 intrattenuti tra [OSCURATO:PERSONA] (dante causa iure ereditario degli opposti e degli opponenti) e la [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli opposti in virtù di contratto di cessione del credito relativo al saldo negativo del dei predetti conti correnti).

Il processo veniva riunito a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione allo stesso decreto ingiuntivo ed in ragione di allegazioni e domande riconvenzionali identiche a quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – BPER) –che aveva ceduto il credito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si era costituita in giudizio in quanto chiamata in causa da questi ultimi, opposti e convenuti in senso sostanziale, ed aveva rilevato che i predetti non avevano avanzato alcuna domanda nei suoi confronti e che la chiamata in giudizio aveva il solo scopo di invitare la banca a prendere posizione sui fatti di causa dedotti dagli opponenti. 2.- Il Tribunale revocava il decreto opposto ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dei crediti azionati in via monitoria in mancanza del deposito degli estratti conto e di non dover accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dagli opposti nè quella formulata dai medesimi ex art. 210 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni con riguardo alla documentazione dei rapporti bancari relativi al credito ceduto da CARISPAQ, perché gli opposti stessi non avevano neppure allegato la causa non imputabile che aveva impedito loro di acquisire e depositare tempestivamente la suddetta documentazione.

Parimenti riteneva fosse rimasta indimostrata la dedotta sussistenza di una richiesta in sede stragiudiziale degli opposti alla CARISPAQ di rilascio di tale documentazione.

Infine, riteneva infondata l’eccezione di nullità del contratto di cessione così come altrettanto infondata la pretesa inesigibilità del credito azionato sulla base della scrittura privata inter partesdel 6/9/2011. 3- Contro la sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. ( già CARISBAQ) sostenendo che i documenti allegati, dagli opposti -ossia il contratto di cessione di credito e gli estratti conto ex art. 50 TUB alla data della cessione del credito - erano in grado di soddisfare pienamente l’onere probatorio a carico dei predetti, tanto più che in primo grado la BPER aveva allegato alla propria comparsa gli ulteriori documenti necessari a comprovare la legittimità del credito azionato; inoltre gli opponenti non avevano contestato alcuna delle allegazioni poste a fondamento del credito azionato, onde il Giudice avrebbe dovuto ritenerle provate così come la sussistenza e l’ammontare del credito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito all’appello proposto dalla BPER insistendo per le conclusioni già da questa formulate. 3.-La Corte d’Appello de L’Aquila ha respinto il gravame ritenendo che il Tribunale avesse correttamente affermato: a) che la domanda dei cessionari del credito nei confronti degli appellati (co-debitori ceduti) fosse rimasta del tutto sfornita di prova stante la mancata produzione degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente il cui saldo debitore, costituiva la ragione di credito della Banca nei confronti del de cuiusche era stata ceduta a due dei coeredi e che da costoro era stata azionata nei confronti degli altri coeredi limitatamente alla loro quota ereditaria, poiché costituiva onere del preteso creditore la compiuta dimostrazione dell’esistenza del credito azionato, e che a tal fine erano insufficienti gli estratti conto ex art. 50 TUB, meri saldaconto che costituivano prova scritta del credito ai soli fini monitori; b) che stante la tempestività della contestazione della ragione di credito e la posizione sostanzialmente identica tra i cessionari della medesima e la banca cedente (nei cui confronti non era stata svolta alcuna domanda) il thema decidendum e il thema probandum erano stati delimitati senza alcuna necessità che gli opponenti debitori rinnovassero la contestazione della documentazione prodotta dalla banca agli effetti di quanto previsto dell’art. 115 c.p.c., poiché l’intervento in causa era avvenuto nell’ambito del medesimo tema già fissato dalle parti; del resto, per effetto della cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento della pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio; c) che di conseguenza era priva di fondamento la pretesa della banca di ritenere dimostrato il credito alla luce della mancata contestazione della propria produzione documentale che, peraltro, non costituiva altro che un’integrazione di quella oggetto della produzione dei cessionari del credito attraverso il deposito dei documenti ulteriori relativi ai rapporti tra le parti, affatto esauriente, comunque, relativamente alla dimostrazione dell’esistenza dei contratti e della misura del credito, come già rilavato dal Tribunale ed evidenziato anche dal consulente tecnico d’ufficio; d) che tale ragione di rigetto rendeva superfluo l’esame delle altre censure e dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dagli appellati - debitori ceduti. 4.- Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione, corredato di memoria.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, nonché Ugo ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando altresì memorie [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli articoli 2967 c.c. 115 e 116 c.p.c. e dell' art 5 D.Lgs.385/1993) in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il principio dell'onere della prova in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. sui fatti costitutivi e sui documenti depositati; osserva la ricorrente che gli opposti avevano depositato la cessione di credito gli estratti conto ex art. 50 TUB relativi ai due rapporti di conto corrente, mentre gli opponenti avrebbero svolto solo contestazioni generiche sull’assenza di prova del credito, e – anche a fronte della successiva produzione della banca –non avrebbero contestato le clausole previste nei contratti relative a interessi, spese, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi.

Quindi sulla base del principio di non contestazione la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere provato il credito dedotto. 2.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’ art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. ovvero omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, discusso tra le parti ed avente carattere decisivo, anche in relazione agli artt. 115, 116, c.p.c., sul presupposto (a) che il primo motivo sia considerato inerente ad una questione in fatto, non suscettibile di sindacato di legittimità e (b) che le due decisioni di merito, pur conformi, sarebbero diverse perché: il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione sul presupposto che il credito della banca non risultasse provato in quanto all'esito della CTU sarebbe emerso che il saldo del primo conto corrente era pari a zero per omessa produzione degli estratti conto e quello del secondo controcorrente doveva stimarsi addirittura a credito del correntista, senza nulla rilevare con riguardo all'articolo 115 c.p.c.; la Corte d'appello, invece, avrebbe ritenuto che la banca non avesse fornito la prova del credito per omessa produzione di tutti gli estratti conto ed in quanto gli opponenti non avevano l’onere di contestare i fatti dedotti dalla banca ed i documenti da questa prodotti avendolo unicamente nei riguardi degli opposti.

Ciò premesso la Corte avrebbe omesso di valutare un fatto storico principale cioè la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte degli opponenti di tutti i fatti dedotti dalla banca con la comparsa di risposta e decisivi per il giudizio. 3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe disatteso il motivo di gravame di BPER confermando la correttezza della decisione del Tribunale circa l'applicabilità nella fattispecie del principio c.d. del saldo zero: considerata la documentazione contrattuale depositata dalla banca e la mancanza di contestazioni in ordine alla previsione e applicazione delle clausole contrattuali, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto disporre una CTU contabile né avvalersi del principio predetto poiché questo Sarebbe applicabile «solo ed esclusivamente qualora sussistano specifiche contestazioni sugli interessi, nel caso inesistenti in quanto non sollevate nella prima difesa utile successiva alla costituzione della Banca, sulle clausole contrattuali, sulla inefficacia probatoria della documentazione contrattuale e relativa al credito e certamente non può essere assunto d'ufficio dal Giudice, concernendo questioni probatorie riservate alla disponibilità delle parti» 4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame relativo al fatto che il primo giudice aveva rilevato d’ufficio delle nullità contrattuali in assenza di domanda di parte e disposto CTU contabile in assenza di dette contestazioni. 5.- Nel quinto motivo la ricorrente si limita ad affermare che l’accoglimento del ricorso comporterà la riforma della sentenza gravata in punto spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. 6.- Preliminarmente va affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che [OSCURATO:PERSONA] propone sotto due aspetti: a) per l’avvenuto passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza gravata in quanto la notifica del ricorso è avvenuta solo tardivamente il 3.6.2025, laddove in precedenza nessuna notifica del menzionato ricorso era stata effettuata al sig. [OSCURATO:PERSONA], al suo procuratore ed agli eredi; tanto che il procuratore della BPER in data 26/11/2023 aveva depositato istanza di remissione nei termini (all. 16, fasc. ex art. 369, comma 2, n.ro 4 c.p.c.) nella quale asseriva che il ricorso era stato notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso procuratore in data 4/10/2021 «ha rifiutato di ricevere la notifica del Ricorso per intervenuto decesso del medesimo [OSCURATO:PERSONA]»;mentre dalla lettura della busta del 4/11/21 contenente il piego e della parte anteriore e posteriore dell’avviso di ricevimento allegati alla medesima istanza di remissione in termini, si rilevava che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato richiesto di ricevere il ricorso e lo stesso procuratore non ha espresso alcun rifiuto di ricevere la notifica del ricorso stesso; inoltre l’avviso non risulta sottoscritto né dal procuratore del [OSCURATO:PERSONA] né dall’operatore dell’ufficio postale e lo stesso procuratore non viene mai menzionato nell’avviso medesimo che porta esclusivamente la notazione di “deceduto”; il che confermava che non vi era stato neanche un tentativo di consegna del ricorso al procuratore del defunto Osvaldo martini, che non l’ha mai rifiutato; b) per difetto di legittimazione ad agire di BPER, in quanto non titolare del rapporto controverso, nonché di interesse ad agire poiché nei confronti della stessa quale chiamata in causa non avevano proposto domande né i creditori cessionari opposti (chiamanti) né i debitori opponenti (difetti già contestati in primo e secondo grado, ove la questione era stata ritenuta assorbita dal rigetto nel merito dell’appello proposta dalla Banca con adesione degli opposti). 7.- La fondatezza del secondo motivo di inammissibilità - eccepita anche dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - consente ritenere assorbito l’interesse del controricorrente all’esame della prima ipotesi di inammissibilità così come impedisce l’esame dei predetti motivi di ricorso.

8. «L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale».(Cass.24370 del 2006; 4929 del 2003; 10146 del 1998¸10252 del 1997).

Secondo questo orientamento, accolto con valore nomofilattico dalle Sezioni Unite, la natura subordinata ed accessoria dell’intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l’autonoma impugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso di non impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiare tipologia d’interveniente traggono esclusiva origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata, non possono oltrepassare questo limite, salvo che l’impugnazione riguardi solo la statuizione sulle spese, in relazione alla quale una posizione giuridica autonoma può configurarsi. (v.

Cass. Sez.

Un n. 5992/2012: «L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'interventoo la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole») Un orientamento contrario, si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale, con conseguente applicazione dell’art. 331 c.p.c. nei gradi successivi al primo «atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite».

Il principio è stato espresso in Cass. 6760 del 1996 e ripreso dalla più recente Cass. n. 6357 del 2022.

9. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dare continuità a questo orientamento, del tutto minoritario, e. con riferimento alla pronuncia più recente, privo di un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario, disatteso anche dalla recente Cass. 24369/2024, che ha osservato che la “inscindibilità” della posizione della parte principale con quella dell’interventore ad adiuvandum, affermata nella pronuncia n. 2760 del 1996, può essere sostenuta al fine di sottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della seconda dalla prima e non per invocare impropriamente l’applicazione dell’art. 331 c.p.c., creando un vincolo processuale inscindibile con un partecipante al processo che è privo di un proprio interesse ad agire ed a contraddire ma, in via indiretta, ha interesse a sostenere le ragioni di una parte.

«Ragioni che possono medio tempore non essere più proprie della parte principale con esposizione al concreto rischio di un contrasto potenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l’esito del giudizio portato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possa vincolare le parti che hanno prestato acquiescenza.

Più gravi le conseguenze nell’ipotesi contraria, ove si ritenga che invece l’acquiescenza delle parti non costituite non escluda il travolgimento della decisione precedente, con reale pregiudizio per esse, essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale». 10.- Nel caso di specie è pacifico che la banca ricorrente è stata chiamata in giudizio dai creditori cessionari – convenuti in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro i coeredi debitori – solo affinché essa prendesse posizione in causa e sostenesse la loro difesa, dal momento che né costoro – né tantomeno gli opponenti – anno svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata.

Neppure questa ne ha proposte – quanto meno tempestivamente – dal momento che, costituendosi in giudizio, ha solo chiesto « dare atto che nessuna domanda è stata proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con vittoria di spese, competenze ed onorari», come rileva lo stesso il giudice d’appello laddove osserva – come detto – che per effetto della cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento della pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio.

Perciò la banca ha assunto la veste di un terzo interventore ad adiuvandum degli opposti, senza che nei suo confronti fossero state proposte domande dalle originarie parti del processo, e senza che in alcun modo la pronuncia gravata abbia statuito nei suoi confronti; sicché essa era carente di legittimazione ad agire con riguardo alle domande (peraltro inammissibili) proposte in secondo grado («Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita (…) in riforma della impugnata Sentenza, respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, in parziale riforma della gravata sentenza, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, dare atto, per i motivi esposti, della minore posizione di euro 33.250,00 al 4/8/2011 in relazione allo scoperto di conto corrente n. 35172 risultante dalla CTU con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio»), «questioni fondanti» estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite in materia (Cass. Sez.

Un. n. 24172/2025); inoltre, con riguardo al ricorso odierno, era carente anche di interesse ad agire in mancanza di una ricorso della parte adiuvata che ha prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado. 8.― In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate per ciascuna nell'importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25003/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 315/2021 depositata il 01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Avezzano accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai sig.ri Osvaldo, Ugo e [OSCURATO:PERSONA] contro i sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano chiesto con il predetto decreto di ingiungere agli opponenti il pagamento della somma di € 24.707,78 ciascuno, a titolo di saldo dei rapporti di conto corrente n.136265 e n. 35172 intrattenuti tra [OSCURATO:PERSONA] (dante causa iure ereditario degli opposti e degli opponenti) e la [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli opposti in virtù di contratto di cessione del credito relativo al saldo negativo del dei predetti conti correnti). Il processo veniva riunito a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione allo stesso decreto ingiuntivo ed in ragione di allegazioni e domande riconvenzionali identiche a quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – BPER) –che aveva ceduto il credito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si era costituita in giudizio in quanto chiamata in causa da questi ultimi, opposti e convenuti in senso sostanziale, ed aveva rilevato che i predetti non avevano avanzato alcuna domanda nei suoi confronti e che la chiamata in giudizio aveva il solo scopo di invitare la banca a prendere posizione sui fatti di causa dedotti dagli opponenti. 2.- Il Tribunale revocava il decreto opposto ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dei crediti azionati in via monitoria in mancanza del deposito degli estratti conto e di non dover accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dagli opposti nè quella formulata dai medesimi ex art. 210 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni con riguardo alla documentazione dei rapporti bancari relativi al credito ceduto da CARISPAQ, perché gli opposti stessi non avevano neppure allegato la causa non imputabile che aveva impedito loro di acquisire e depositare tempestivamente la suddetta documentazione. Parimenti riteneva fosse rimasta indimostrata la dedotta sussistenza di una richiesta in sede stragiudiziale degli opposti alla CARISPAQ di rilascio di tale documentazione. Infine, riteneva infondata l’eccezione di nullità del contratto di cessione così come altrettanto infondata la pretesa inesigibilità del credito azionato sulla base della scrittura privata inter partesdel 6/9/2011. 3- Contro la sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. ( già CARISBAQ) sostenendo che i documenti allegati, dagli opposti -ossia il contratto di cessione di credito e gli estratti conto ex art. 50 TUB alla data della cessione del credito - erano in grado di soddisfare pienamente l’onere probatorio a carico dei predetti, tanto più che in primo grado la BPER aveva allegato alla propria comparsa gli ulteriori documenti necessari a comprovare la legittimità del credito azionato; inoltre gli opponenti non avevano contestato alcuna delle allegazioni poste a fondamento del credito azionato, onde il Giudice avrebbe dovuto ritenerle provate così come la sussistenza e l’ammontare del credito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito all’appello proposto dalla BPER insistendo per le conclusioni già da questa formulate. 3.-La Corte d’Appello de L’Aquila ha respinto il gravame ritenendo che il Tribunale avesse correttamente affermato: a) che la domanda dei cessionari del credito nei confronti degli appellati (co-debitori ceduti) fosse rimasta del tutto sfornita di prova stante la mancata produzione degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente il cui saldo debitore, costituiva la ragione di credito della Banca nei confronti del de cuiusche era stata ceduta a due dei coeredi e che da costoro era stata azionata nei confronti degli altri coeredi limitatamente alla loro quota ereditaria, poiché costituiva onere del preteso creditore la compiuta dimostrazione dell’esistenza del credito azionato, e che a tal fine erano insufficienti gli estratti conto ex art. 50 TUB, meri saldaconto che costituivano prova scritta del credito ai soli fini monitori; b) che stante la tempestività della contestazione della ragione di credito e la posizione sostanzialmente identica tra i cessionari della medesima e la banca cedente (nei cui confronti non era stata svolta alcuna domanda) il thema decidendum e il thema probandum erano stati delimitati senza alcuna necessità che gli opponenti debitori rinnovassero la contestazione della documentazione prodotta dalla banca agli effetti di quanto previsto dell’art. 115 c.p.c., poiché l’intervento in causa era avvenuto nell’ambito del medesimo tema già fissato dalle parti; del resto, per effetto della cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento della pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio; c) che di conseguenza era priva di fondamento la pretesa della banca di ritenere dimostrato il credito alla luce della mancata contestazione della propria produzione documentale che, peraltro, non costituiva altro che un’integrazione di quella oggetto della produzione dei cessionari del credito attraverso il deposito dei documenti ulteriori relativi ai rapporti tra le parti, affatto esauriente, comunque, relativamente alla dimostrazione dell’esistenza dei contratti e della misura del credito, come già rilavato dal Tribunale ed evidenziato anche dal consulente tecnico d’ufficio; d) che tale ragione di rigetto rendeva superfluo l’esame delle altre censure e dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dagli appellati - debitori ceduti. 4.- Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione, corredato di memoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, nonché Ugo ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando altresì memorie [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli articoli 2967 c.c. 115 e 116 c.p.c. e dell' art 5 D.Lgs.385/1993) in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il principio dell'onere della prova in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. sui fatti costitutivi e sui documenti depositati; osserva la ricorrente che gli opposti avevano depositato la cessione di credito gli estratti conto ex art. 50 TUB relativi ai due rapporti di conto corrente, mentre gli opponenti avrebbero svolto solo contestazioni generiche sull’assenza di prova del credito, e – anche a fronte della successiva produzione della banca –non avrebbero contestato le clausole previste nei contratti relative a interessi, spese, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi. Quindi sulla base del principio di non contestazione la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere provato il credito dedotto. 2.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell’ art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. ovvero omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, discusso tra le parti ed avente carattere decisivo, anche in relazione agli artt. 115, 116, c.p.c., sul presupposto (a) che il primo motivo sia considerato inerente ad una questione in fatto, non suscettibile di sindacato di legittimità e (b) che le due decisioni di merito, pur conformi, sarebbero diverse perché: il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione sul presupposto che il credito della banca non risultasse provato in quanto all'esito della CTU sarebbe emerso che il saldo del primo conto corrente era pari a zero per omessa produzione degli estratti conto e quello del secondo controcorrente doveva stimarsi addirittura a credito del correntista, senza nulla rilevare con riguardo all'articolo 115 c.p.c.; la Corte d'appello, invece, avrebbe ritenuto che la banca non avesse fornito la prova del credito per omessa produzione di tutti gli estratti conto ed in quanto gli opponenti non avevano l’onere di contestare i fatti dedotti dalla banca ed i documenti da questa prodotti avendolo unicamente nei riguardi degli opposti. Ciò premesso la Corte avrebbe omesso di valutare un fatto storico principale cioè la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte degli opponenti di tutti i fatti dedotti dalla banca con la comparsa di risposta e decisivi per il giudizio. 3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe disatteso il motivo di gravame di BPER confermando la correttezza della decisione del Tribunale circa l'applicabilità nella fattispecie del principio c.d. del saldo zero: considerata la documentazione contrattuale depositata dalla banca e la mancanza di contestazioni in ordine alla previsione e applicazione delle clausole contrattuali, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto disporre una CTU contabile né avvalersi del principio predetto poiché questo Sarebbe applicabile «solo ed esclusivamente qualora sussistano specifiche contestazioni sugli interessi, nel caso inesistenti in quanto non sollevate nella prima difesa utile successiva alla costituzione della Banca, sulle clausole contrattuali, sulla inefficacia probatoria della documentazione contrattuale e relativa al credito e certamente non può essere assunto d'ufficio dal Giudice, concernendo questioni probatorie riservate alla disponibilità delle parti» 4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame relativo al fatto che il primo giudice aveva rilevato d’ufficio delle nullità contrattuali in assenza di domanda di parte e disposto CTU contabile in assenza di dette contestazioni. 5.- Nel quinto motivo la ricorrente si limita ad affermare che l’accoglimento del ricorso comporterà la riforma della sentenza gravata in punto spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. 6.- Preliminarmente va affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che [OSCURATO:PERSONA] propone sotto due aspetti: a) per l’avvenuto passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza gravata in quanto la notifica del ricorso è avvenuta solo tardivamente il 3.6.2025, laddove in precedenza nessuna notifica del menzionato ricorso era stata effettuata al sig. [OSCURATO:PERSONA], al suo procuratore ed agli eredi; tanto che il procuratore della BPER in data 26/11/2023 aveva depositato istanza di remissione nei termini (all. 16, fasc. ex art. 369, comma 2, n.ro 4 c.p.c.) nella quale asseriva che il ricorso era stato notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso procuratore in data 4/10/2021 «ha rifiutato di ricevere la notifica del Ricorso per intervenuto decesso del medesimo [OSCURATO:PERSONA]»;mentre dalla lettura della busta del 4/11/21 contenente il piego e della parte anteriore e posteriore dell’avviso di ricevimento allegati alla medesima istanza di remissione in termini, si rilevava che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stato richiesto di ricevere il ricorso e lo stesso procuratore non ha espresso alcun rifiuto di ricevere la notifica del ricorso stesso; inoltre l’avviso non risulta sottoscritto né dal procuratore del [OSCURATO:PERSONA] né dall’operatore dell’ufficio postale e lo stesso procuratore non viene mai menzionato nell’avviso medesimo che porta esclusivamente la notazione di “deceduto”; il che confermava che non vi era stato neanche un tentativo di consegna del ricorso al procuratore del defunto Osvaldo martini, che non l’ha mai rifiutato; b) per difetto di legittimazione ad agire di BPER, in quanto non titolare del rapporto controverso, nonché di interesse ad agire poiché nei confronti della stessa quale chiamata in causa non avevano proposto domande né i creditori cessionari opposti (chiamanti) né i debitori opponenti (difetti già contestati in primo e secondo grado, ove la questione era stata ritenuta assorbita dal rigetto nel merito dell’appello proposta dalla Banca con adesione degli opposti). 7.- La fondatezza del secondo motivo di inammissibilità - eccepita anche dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - consente ritenere assorbito l’interesse del controricorrente all’esame della prima ipotesi di inammissibilità così come impedisce l’esame dei predetti motivi di ricorso. 8. «L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale».(Cass.24370 del 2006; 4929 del 2003; 10146 del 1998¸10252 del 1997). Secondo questo orientamento, accolto con valore nomofilattico dalle Sezioni Unite, la natura subordinata ed accessoria dell’intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l’autonoma impugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso di non impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiare tipologia d’interveniente traggono esclusiva origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata, non possono oltrepassare questo limite, salvo che l’impugnazione riguardi solo la statuizione sulle spese, in relazione alla quale una posizione giuridica autonoma può configurarsi. (v. Cass. Sez. Un n. 5992/2012: «L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'interventoo la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole») Un orientamento contrario, si fonda sulla inscindibilità del rapportoche si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale, con conseguente applicazione dell’art. 331 c.p.c. nei gradi successivi al primo «atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite». Il principio è stato espresso in Cass. 6760 del 1996 e ripreso dalla più recente Cass. n. 6357 del 2022. 9. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di dare continuità a questo orientamento, del tutto minoritario, e. con riferimento alla pronuncia più recente, privo di un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario, disatteso anche dalla recente Cass. 24369/2024, che ha osservato che la “inscindibilità” della posizione della parte principale con quella dell’interventore ad adiuvandum, affermata nella pronuncia n. 2760 del 1996, può essere sostenuta al fine di sottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza della seconda dalla prima e non per invocare impropriamente l’applicazione dell’art. 331 c.p.c., creando un vincolo processuale inscindibile con un partecipante al processo che è privo di un proprio interesse ad agire ed a contraddire ma, in via indiretta, ha interesse a sostenere le ragioni di una parte. «Ragioni che possono medio tempore non essere più proprie della parte principale con esposizione al concreto rischio di un contrasto potenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l’esito del giudizio portato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possa vincolare le parti che hanno prestato acquiescenza. Più gravi le conseguenze nell’ipotesi contraria, ove si ritenga che invece l’acquiescenza delle parti non costituite non escluda il travolgimento della decisione precedente, con reale pregiudizio per esse, essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale». 10.- Nel caso di specie è pacifico che la banca ricorrente è stata chiamata in giudizio dai creditori cessionari – convenuti in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro i coeredi debitori – solo affinché essa prendesse posizione in causa e sostenesse la loro difesa, dal momento che né costoro – né tantomeno gli opponenti – anno svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata. Neppure questa ne ha proposte – quanto meno tempestivamente – dal momento che, costituendosi in giudizio, ha solo chiesto « dare atto che nessuna domanda è stata proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con vittoria di spese, competenze ed onorari», come rileva lo stesso il giudice d’appello laddove osserva – come detto – che per effetto della cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento della pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio. Perciò la banca ha assunto la veste di un terzo interventore ad adiuvandum degli opposti, senza che nei suo confronti fossero state proposte domande dalle originarie parti del processo, e senza che in alcun modo la pronuncia gravata abbia statuito nei suoi confronti; sicché essa era carente di legittimazione ad agire con riguardo alle domande (peraltro inammissibili) proposte in secondo grado («Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita (…) in riforma della impugnata Sentenza, respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, in parziale riforma della gravata sentenza, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, dare atto, per i motivi esposti, della minore posizione di euro 33.250,00 al 4/8/2011 in relazione allo scoperto di conto corrente n. 35172 risultante dalla CTU con ogni conseguente statuizione. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio»), «questioni fondanti» estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite in materia (Cass. Sez. Un. n. 24172/2025); inoltre, con riguardo al ricorso odierno, era carente anche di interesse ad agire in mancanza di una ricorso della parte adiuvata che ha prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado. 8.― In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate per ciascuna nell'importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sus
Decreto Cassazione n. 05618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris