CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28179/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 - controricorrente[OSCURATO:PERSONA] sezionale 2719/2022Numero di raccolta generale 12810/2022 - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Data pubblicazione 21/04/2022 Campania, sez. staccata di Salerno n. 1962/09/20 depositata in data 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole relativo ad IRPEF ed IRAP 2013; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. e all’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR reso motivazione carente e contraddittoria; - quanto alla censura motivazionale, il motivo è inammissibile; - poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; Numero sezionale 2719/2022Numero di raccolta generale 12810/2022 conseguentemente, poiché formulate in concreto con Data pubblicazione 21/04/2022 riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - nel concreto, poi, la motivazione in oggetto qui si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - quanto alla censura, pure contenuta nel motivo, relativa alla asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, che si contesta non aver espresso una specifica e concreta censura alla pronuncia della CTP, il motivo risulta parimenti inammissibile in quanto difettoso di autosufficienza; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 - questa Corte ritiene infatti (in ultimo vedasi Cass. Numero sezionale 2719/2022Numero di raccolta generale 12810/2022 Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) che l’eserciData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]zio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 c 5 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c., all’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR mancato di considerare, ai fini della inerenza – quindi della deducibilità - dei costi, la loro necessarietà al fine di poter attuare la produzione; - il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 19 c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c., all’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto inesistenti le operazioni contestate, quanto all’Iva ripresa a tassazione; - entrambi i motivi, tra di loro strettamente connessi e quindi suscettibili di esame congiunto, sono fondati; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 - come è noto, per giurisprudenza costante di questa Corte, Numero sezionale 2719/2022Numero di raccolta generale 12810/2022 l’onere di provare esistenza prima e inerenza poi di tali Data pubblicazione 21/04/2022 elementi negativi di reddito, e dell’iva relativa posta in detrazione, non incombe all'Amministrazione finanziaria, ma piuttosto al contribuente che invoca deducibilità di tali costi e la detraibilità dell’iva relativa (Cass. V, n. 5079/2017; n. 4218/2006; Cass. n. 3305 del 2009, n. 16115 del 2007, n. 16461 del 2013); - peraltro, la società ha qui riprodotto ai fini dell’autosufficienza, la documentazione relativa alla prova dei costi ripresi a tassazione; dall’esame degli stessi si rileva come quanto indicato nelle fatture emesse a seguito dell’esecuzione del contratto di appalto ad esse presupposto (per l’esecuzione dei servizi di pulizia) non consenta di dedurre ex se la genericità di costi in parola alla luce delle previsioni in diritto che disciplinano l’onere probatorio in tema di deduzione dei costi e detrazione dell’iva in applicazione del criterio dell’inerenza; - invero, quanto all’IVA, con principio invero che può estendersi anche all’imposizione reddituale, la Corte dell’Unione ha chiarito che l’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, al secondo comma, lett. g), prescrive che la fattura debba indicare, tra l’altro, la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”. Tale norma è in linea con il principio contenuto nell’art. 226 punto 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE (di contenuto analogo alla corrispondente norma della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977), che prescrive l’indicazione della quantità e natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi, in uno con la specificazione della data (di cui all’art. 226, punto 7); ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza dei diritto alla detrazione; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 Numero sezionale 2719/2022 - argomentando in base al diritto dei soggetti passivi di detrarre Numero di raccolta generale 12810/2022Data pubblicazione 21/04/2022 l’iva dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall’art. 178 della direttiva 2006/112/CE, che costituisce un principio fondamentale del sistema, e al principio di neutralità del tributo iva, che esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi, la Corte di giustizia ha concluso nel senso che l’inosservanza di tali obblighi formali non comporta l’automatica indetraibilità del tributo. - in tal senso, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (così Corte giust. UE, 15 settembre 2016, causa C- 516/14, Barlis 06 – [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA v [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira); - gli obblighi ulteriori del contratto di appalto, quindi, che la CTR ha ritenuto di valorizzare, dovevano essere esaminati in tale ottica, in direzione quindi di un ridimensionamento della rilevanza, senza sopravvalutarne (come quindi erroneamente ha fatto il giudice dell’appello – pag. 3 primo e secondo capoverso) la portata ai fini dell’inerenza, non potendo quindi F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28179/2020 il disconoscimento dell’inerenza di un costo fondarsi solo suNumero sezionale 2719/2022Numero di raccolta generale 12810/2022 pretesa genericità delle fatture, laddove integrata dagli Data pubblicazione 21/04/2022 ulteriori documenti allegati all’originario ricorso; - pertanto, in accoglimento dei ridetti motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - che dovrà esaminare la documentazione relativa ai costi, tenendo conto di ogni informazione fornita dal contribuente, anche extracontabile, e di ogni elemento di fatto anche relativo alla corrispondenza per così dire prima facie diretta e naturale tra il costo (servizio di pulizia) e l’attività dell’impresa (produzione di conserve alimentari) e alla sua naturale funzionalità all’attività stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33504 del 27/12/2018); p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo: cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno, in divers