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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22669/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18000/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] B USNAGO (codice fiscale 0284310156), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T46 I 441 V) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P01 F152 R), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G.P. da Palestrina n. 19. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA C [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] N OSTRA S IGNORA DELLA M ISERICORDIA (codice fiscale 02563520580), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti R INUNCIA [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 36L18 H501 J) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47D19 H501 M), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5563/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 dicembre 2018 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 aprile 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla suindicata Provincia, così riformando la sentenza n. 2793/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento della somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015; 2. il Comune di Busnago impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4/6 giugno 2019, formulando tre motivi di impugnazione; 3. la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia resisteva con controricorso notificato il 12/17 luglio 2019, chiedendo di rigettare il ricorso; 4. con nota depositata il 22 febbraio 2024, il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18000/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] B USNAGO (codice fiscale 0284310156), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T46 I 441 V) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P01 F152 R), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via G.P. da Palestrina n. 19. - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA C [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] N OSTRA S IGNORA DELLA M ISERICORDIA (codice fiscale 02563520580), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti R INUNCIA [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 36L18 H501 J) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47D19 H501 M), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5563/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 dicembre 2018 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29 aprile 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla suindicata Provincia, così riformando la sentenza n. 2793/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed annullando l’avviso di accertamento impugnato con cui il Comune di Busnago aveva richiesto il pagamento della somma di 34.049,00 € asseritamente dovuta a titolo di TASI per l’anno 2015; 2. il Comune di Busnago impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4/6 giugno 2019, formulando tre motivi di impugnazione; 3. la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia resisteva con controricorso notificato il 12/17 luglio 2019, chiedendo di rigettare il ricorso; 4. con nota depositata il 22 febbraio 2024, il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la Provincia Italiana della Congregazione dei Fratelli di [OSCURATO:PERSONA] della Misericordia ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa
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