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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di Appello di Ancona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 8 febbraio 2022, la corte di appello di Ancona dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 101/209, emessa dal tribunale di Ancona, con la quale l'appellante era stato assolto in relazione al reato, così riqualificato, di cui all'art. 2 della L. 898/1986, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge processuale ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., avendo la corte erroneamente dichiarato la carenza di interesse all'impugnazione proposta dal ricorrente, sebbene nell'atto di gravame lo stesso avesse espressamente evidenziato la sussistenza del medesimo, atteso che a fronte della intervenuta assoluzione di primo grado con la formula " perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non poteva escludersi la comminazione, rispetto al fatto come accertato in giudizio, della sanzione amministrativa da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 4 L. 898/1986.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione, non avendo il giudice spiegato le ragioni per cui non si sarebbe potuta applicare al caso concreto la giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell'interesse ad impugnare in caso di assoluzione con la formula " perché il fatto non è previsto come reato".

5. Il difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria anche depositando comunicazione della Regione Marche, ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi, avendo entrambi riguardo alla questione della sussistenza dell'interesse ad impugnare da parte dell'appellante, appaiono omogenei e devono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Va premesso che secondo un'interpretazione consolidata, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, tenendo conto, non solo dell'entità della pena e degli altri benefici accordati con il provvedimento impugnato, ma del complesso delle conseguenze vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione (Sez.

U, n. 25457 del 29/03/2012 Rv. 252693 - 01;Sez. li: n. 12234 del 23/11/1985).

In altri termini, sussiste una nozione di "interesse" all'impugnazione sostanzialmente utilitaristica, che si incentra sui requisiti della concretezza e dell'attualità, e le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento dei giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.

E' in questa prospettiva che è stata riconosciuta la sussistenza dell'interesse dell'imputato ad impugnare il proscioglimento quando l'impugnazione sia diretta ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli o ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli (Sez. 5, n. 45091 del 24/10/2008, Burini; Sez. 3, n. 1187 del 06/11/2007, dep. 11/1/2008, Petrelli).

I requisiti sopra citati, quali elementi condizionanti l'interesse ad impugnare, non sono sussistenti nel caso concreto.

Lo stesso ricorrente, infatti, riconosce l'assenza di un ordine di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, quale statuizione correlata alla intervenuta assoluzione, rilevando, piuttosto, che tale ultima decisione si limitava, per la sua intrinseca portata, soltanto a "non precludere", nei confronti dello Staffolani, l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Circostanza, quest'ultima, come tale ridotta a mera eventualità, alla stessa stregua del "recupero del contributo indebitamente percepito".

In tale quadro, l'esercizio del diritto di impugnazione nel caso in esame risulta rivolto a soddisfare non già una posizione oggettiva giuridicamente rilevante bensì un mero interesse di fatto, per cui da esso non può derivare, nel caso di specie, un risultato giuridico pratico favorevole al soggetto impugnante.

Rimanendo invero comunque inalterata, a prescindere dalla formula assolutoria che possa intervenire, ed in assenza dell'elemento differenziale e caratterizzante la stessa decisione giurisdizionale, quale l'ordine di trasmissione degli atti alla Autorità Amministrativa, l'astratta quanto distinta possibilità di una verifica della [OSCURATO:PERSONA].

Consegue che la questione sollevata dal ricorrente, ancorchè non adeguatamente scevrata dalla corte di appello, che si è limitata a evidenziare - invero erroneamente alla luce dell'atto di appello proposto - la mancata rappresentazione dell'interesse ad impugnare, risulta del tutto infondata sul piano giuridico.

E viene quindi in rilievo il principio per cui è insussistente il dedotto vizio di motivazione, perché non configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, assente anche esso per quanto sinora osservato; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, come nel caso in esame, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

Peraltro considerato che ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.

"la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nei giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2" non risulta neppure dedotta nel caso concreto la sussistenza di predette circostanze funzionali a corroborare la tesi difensiva.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di Appello di Ancona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 febbraio 2022, la corte di appello di Ancona dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 101/209, emessa dal tribunale di Ancona, con la quale l'appellante era stato assolto in relazione al reato, così riqualificato, di cui all'art. 2 della L. 898/1986, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge processuale ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., avendo la corte erroneamente dichiarato la carenza di interesse all'impugnazione proposta dal ricorrente, sebbene nell'atto di gravame lo stesso avesse espressamente evidenziato la sussistenza del medesimo, atteso che a fronte della intervenuta assoluzione di primo grado con la formula " perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non poteva escludersi la comminazione, rispetto al fatto come accertato in giudizio, della sanzione amministrativa da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 4 L. 898/1986. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione, non avendo il giudice spiegato le ragioni per cui non si sarebbe potuta applicare al caso concreto la giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell'interesse ad impugnare in caso di assoluzione con la formula " perché il fatto non è previsto come reato". 5. Il difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria anche depositando comunicazione della Regione Marche, ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi, avendo entrambi riguardo alla questione della sussistenza dell'interesse ad impugnare da parte dell'appellante, appaiono omogenei e devono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Va premesso che secondo un'interpretazione consolidata, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, tenendo conto, non solo dell'entità della pena e degli altri benefici accordati con il provvedimento impugnato, ma del complesso delle conseguenze vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 Rv. 252693 - 01;Sez. li: n. 12234 del 23/11/1985). In altri termini, sussiste una nozione di "interesse" all'impugnazione sostanzialmente utilitaristica, che si incentra sui requisiti della concretezza e dell'attualità, e le Sezioni Unite hanno puntualizzato, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento dei giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. E' in questa prospettiva che è stata riconosciuta la sussistenza dell'interesse dell'imputato ad impugnare il proscioglimento quando l'impugnazione sia diretta ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli o ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli (Sez. 5, n. 45091 del 24/10/2008, Burini; Sez. 3, n. 1187 del 06/11/2007, dep. 11/1/2008, Petrelli). I requisiti sopra citati, quali elementi condizionanti l'interesse ad impugnare, non sono sussistenti nel caso concreto. Lo stesso ricorrente, infatti, riconosce l'assenza di un ordine di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, quale statuizione correlata alla intervenuta assoluzione, rilevando, piuttosto, che tale ultima decisione si limitava, per la sua intrinseca portata, soltanto a "non precludere", nei confronti dello Staffolani, l'applicazione di una sanzione amministrativa. Circostanza, quest'ultima, come tale ridotta a mera eventualità, alla stessa stregua del "recupero del contributo indebitamente percepito". In tale quadro, l'esercizio del diritto di impugnazione nel caso in esame risulta rivolto a soddisfare non già una posizione oggettiva giuridicamente rilevante bensì un mero interesse di fatto, per cui da esso non può derivare, nel caso di specie, un risultato giuridico pratico favorevole al soggetto impugnante. Rimanendo invero comunque inalterata, a prescindere dalla formula assolutoria che possa intervenire, ed in assenza dell'elemento differenziale e caratterizzante la stessa decisione giurisdizionale, quale l'ordine di trasmissione degli atti alla Autorità Amministrativa, l'astratta quanto distinta possibilità di una verifica della [OSCURATO:PERSONA]. Consegue che la questione sollevata dal ricorrente, ancorchè non adeguatamente scevrata dalla corte di appello, che si è limitata a evidenziare - invero erroneamente alla luce dell'atto di appello proposto - la mancata rappresentazione dell'interesse ad impugnare, risulta del tutto infondata sul piano giuridico. E viene quindi in rilievo il principio per cui è insussistente il dedotto vizio di motivazione, perché non configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, assente anche esso per quanto sinora osservato; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, come nel caso in esame, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Peraltro considerato che ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nei giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2" non risulta neppure dedotta nel caso concreto la sussistenza di predette circostanze funzionali a corroborare la tesi difensiva. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della s
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