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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15943/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso uditi i difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che in data 29/10/2021 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 21/9/2021 aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione, in qualità di organizzatore, ad associazione finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro proventi di delitti di frode fiscale, pur escludendo l'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi".

A sostegno del ricorso, la difesa ha articolato tre motivi di impugnazione:

1.1. Violazione dell'art. 416 cod. pen. con riferimento alla qualifica soggettiva di organizzatore attribuita all'Esposito.

Si assume nel ricorso che questi altro non era che un mero esecutore e/o intermediario di direttive impartite dai promotori od organizzatori dell'associazione, senza alcun potere organizzativo autonomo: pur riconoscendosi nel ricorso che la qualifica di organizzatore non è esclusa dall'osservanza di direttive altrui, si rileva che presupposto essenziale è sempre un'autonomia operativa del soggetto, che difetterebbe nel caso di specie, avendo l'Esposito sempre eseguito precise e dettagliate direttive altrui o trasferito le stesse agli altri partecipi del sodalizio, anche nel segmento di azione a lui riservato e, a tal proposito, il ricorso richiama alcune conversazioni intercettate nelle quali espressamente il ricorrente chiariva che l'oggetto della conversazione non era una sua decisione, ed altre dalle quali emergerebbe la fungibilità del suo ruolo.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento degli elementi indiziari, con riferimento alla ritenuta sussistenza di un attuale pericolo di reiterazione del reato, pur essendo l'Esposito uscito dal raggio d'interesse degli inquirenti due anni prima della misura cautelare, e non sarebbe più operativo dall'autunno del 2019.

Contesta, in particolare, il ricorrente, la rilevanza di bonifici rilevati nel 2020 (ritenuti nell'ordinanza comprovare la perduranza dell'attività del sodalizio) ed anche la rilevanza del rinvenimento di un codice fiscale ungherese nella sua abitazione, in sede di perquisizione, così impropriamente assimilando il possesso del codice ad un suo utilizzo: rileva a tal proposito il ricorrente che tutte le attività ungheresi descritte nell'ordinanza cautelare sarebbero antecedenti l'autunno del 2019.

Si contesta, soprattutto, che il tribunale, al fine di evidenziare l'asserita mancata rescissione di vincoli illeciti dell'Esposito, abbia valorizzato l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così desumendo da una legittima scelta processuale (dovuta al fatto che l'interrogatorio era stato fissato la mattina successiva all'arresto, conclusosi nel tardo pomeriggio precedente) la sussistenza di un pericolo di reiterazione dei reati.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare, essendosi ritenuti gli arresti donniciliari inadeguati a soddisfare le esigenze cautelari perché gli associati agivano "da remoto", impartendo istruzioni telefonicamente, eseguendo trasferimenti finanziari sui conti correnti mediante dispositivi elettronici: si assume che il divieto di comunicare con soggetti esterni avrebbe garantito le esigenze ipotizzate, non potendosi formulare una valutazione prognostica generica sulla possibilità che i divieti vengano elusi.

Ad avviso della difesa il Tribunale, pur a fronte dell'incensuratezza dell'Esposito, non si sarebbe confrontato con tali argomenti limitandosi a sostenere che la personalità trasgressiva e spregiudicata del ricorrente non garantiva il rispetto di eventuali divieti.

Infine, si deduce che la misura adottata violerebbe il principio di proporzionalità atteso che, riqualificata l'incolpazione provvisoria ai sensi dell'art.416 co. 1, 2 , 3 e 4 c.p. potrebbe avere la sospensione dell'esecuzione di eventuale pena fino ai quattro anni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre deve riconoscersi la fondatezza del secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, ed assorbente rispetto al terzo, con conseguente annullamento parziale dell'ordinanza impugnata.

2. Quanto al primo motivo di impugnazione, infatti, giova rilevare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure - quali quelle prospettate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso - che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli,. confrontandosi con tutte le doglianze prospettate dalla difesa con un percorso argomentativo lineare e privo di illogicità evidenti, ha evidenziato gli elementi che, anche in considerazione delle caratteristiche del sodalizio di cui si tratta, hanno indotto a riconoscere il ruolo di organizzatore attribuito all'Esposito, per quanto soggetto anche alle direttive altrui.

Va premesso che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la struttura piramidale del sodalizio, nel quale società operanti nei settori del commercio dei carburanti e degli imballaggi di legno (definite "società a monte"), alcune delle quali con sede all'estero, effettuavano consistenti bonifici bancari in favore di altre società con sede in Italia (cd.

"a valle") formalmente a titolo di corrispettivo per prestazioni di beni e di servizi solo apparentemente eseguiti da queste ultime a favore delle prime che, del resto, al pari delle altre, erano per lo più prive di dipendenti e di beni aziendali ed avevano quali soci ed amministratori soggetti del tutto impossidenti, nonostante le ingenti somme movimentate.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato le ragioni che hanno indotto a ritenere che le società cd.

"a monte" erano di fatto gestite proprio dall'Esposito, giacché era su disposizione di quest'ultimo che le società apparentemente debitrici per prestazioni mai ricevute effettuavano ingenti bonifici in favore delle società fittizie cd.

"a valle", i cui rappresentanti legali trasferivano le somme ricevute sui conti di ulteriori società "cartiere", ovvero le prelevavano in contanti per consegnarle a soggetti collettori che le inoltravano ai destinatari finali, risultati essere persone affiliate al clan dei Casalesi.

Il provvedimento impugnato ha, altresì, evidenziato la convergenza di diversi elementi a conferma del ruolo di gestore di fatto del gruppo di società definito "a monte", svolto dall'Esposito che, invece, solo per un breve periodo aveva assunto il ruolo di legale rappresentante di una di esse (venendo denunciato dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 del D.L.vo 74/2000): la pluralità di segnalazioni bancarie per operazioni sospette compiute dall'Esposito per conto di tali società; le captazioni ed i servizi di O.P.C. in Roma ed i successivi sms che avevano comprovato la corresponsione del trattamento di fine rapporto ad una dipendente di una delle società; soprattutto, innumerevoli intercettazioni che avevano rivelato ordini rivolti dall'Esposito ai legali rappresentanti di società "a monte" per l'esecuzione di bonifici per le società "a valle".

Senza incorrere in vizio logico alcuno, il Tribunale del riesame ha desunto da tali elementi gravi indizi di un ruolo di coordinamento svolto dal ricorrente nei confronti di una pluralità di persone nullatenenti dedite alla realizzazione di delitti in materia tributaria ed amministratrici di società da cui venivano disposti bonifici per importi milionari destinati ad altre società i cui titolari provvedevano ad effettuare prelievi di denaro in contanti.

Il ruolo di organizzazione desunto da tali elementi non può ritenersi smentito dalla presenza di associati con un ruolo sovraordinato, che non dovevano essere nemmeno nominati e con i quali l'Esposito è risultato raccordarsi in incontri riservati oggetto di osservazione daa parte della P.G., ai quali l'Esposito si presentava senza nemmeno portare telefoni cellulari per evitare intercettazioni e controlli.

Si tratta di argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, trattandosi di elementi idonei a superare il controllo, rimesso a questa Corte di legittimità, della congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828), né è consentita in questa sede una revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate alla luce della rivalutazione proposta nel ricorso fondata sull'asserita fungibilità del ruolo svolto dall'Esposito nel sodalizio di cui si tratta, peraltro prospettata dal ricorrente ma contestata anch'essa dal provvedimento impugnato sulla base di alcune conversazioni intercettate nel corso delle quali lo stesso ricorrente ricordava ai suoi superiori l'importanza del lavoro svolto, nel quale si riteneva insostituibile, anche alla luce di altra conversazione nella quale confidava come altri compartecipi non fossero all'altezza del suo ruolo.

3. Deve riconoscersi, invece, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che, pur a fronte dell'incensuratezza dell'Esposito e senza contestare che le ultime captazioni che lo riguardavano risalgono al settembre 2019, il provvedimento impugnato ha riconosciuto l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede sulla considerazione che le indagini hanno registrato bonifici delle società "a monte" fino al 2020, a riprova della permanenza del sodalizio, dalla quale si è ritenuto che l'Esposito non si sia dissociato, in considerazione del silenzio osservato in sede di interrogatorio, anche in ordine all'identità dei sovraordinati, ed altresì alla luce del rinvenimento di un codice fiscale ungherese nell'abitazione del ricorrente, in sede di perquisizione, nonostante la consapevolezza dell'Esposito di essere sottoposto ad indagini.

Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte, non solo concreto .ed attuale, ma anche non fronteggiabile con misure diverse da quella inframuraria, valutando che la personalità trasgressiva e spregiudicata del ricorrente non garantisse il rispetto delle prescrizioni di una misura meno afflittiva, comunque inidonea a garantire il rispetto di eventuali divieti.

Deve, però, rilevarsi che il Tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini del riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, l'accertata permanenza del sodalizio sino al 2020, senza valutare se vi fossero elementi che consentissero di riconoscere la partecipazione anche dell'Esposito alle operazioni di bonifico effettuate in quell'anno, o comunque la sua partecipazione al sodalizio dopo il settembre 2019, così come, nel valorizzare il rinvenimento di un codice fiscale ungherese nell'abitazione del ricorrente, non ha indicato alcun elemento che possa far ipotizzare operazioni compiute dopo il 2019 da parte di società a monte ungheresi o, comunque, l'uso di tale codice fiscale da parte del ricorrente.

L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale del riesame competente per un nuovo esame sul punto che valuti tali elementi, ed ogni altro eventuale elemento emergente dagli atti di indagine, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, invece, non è consentito dedurre la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati dal contegno processuale dell'indagato, dovendo tale valutazione essere condotta esclusivamente in base alla sussistenza del concreto "periculum", tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato (Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007 Rv. 236377), sicché l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018 Rv. 273887).

4. Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli sezione delle misure cautelari personali per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter 5 disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso uditi i difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che in data 29/10/2021 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 21/9/2021 aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione, in qualità di organizzatore, ad associazione finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro proventi di delitti di frode fiscale, pur escludendo l'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi". A sostegno del ricorso, la difesa ha articolato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 416 cod. pen. con riferimento alla qualifica soggettiva di organizzatore attribuita all'Esposito. Si assume nel ricorso che questi altro non era che un mero esecutore e/o intermediario di direttive impartite dai promotori od organizzatori dell'associazione, senza alcun potere organizzativo autonomo: pur riconoscendosi nel ricorso che la qualifica di organizzatore non è esclusa dall'osservanza di direttive altrui, si rileva che presupposto essenziale è sempre un'autonomia operativa del soggetto, che difetterebbe nel caso di specie, avendo l'Esposito sempre eseguito precise e dettagliate direttive altrui o trasferito le stesse agli altri partecipi del sodalizio, anche nel segmento di azione a lui riservato e, a tal proposito, il ricorso richiama alcune conversazioni intercettate nelle quali espressamente il ricorrente chiariva che l'oggetto della conversazione non era una sua decisione, ed altre dalle quali emergerebbe la fungibilità del suo ruolo. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento degli elementi indiziari, con riferimento alla ritenuta sussistenza di un attuale pericolo di reiterazione del reato, pur essendo l'Esposito uscito dal raggio d'interesse degli inquirenti due anni prima della misura cautelare, e non sarebbe più operativo dall'autunno del 2019. Contesta, in particolare, il ricorrente, la rilevanza di bonifici rilevati nel 2020 (ritenuti nell'ordinanza comprovare la perduranza dell'attività del sodalizio) ed anche la rilevanza del rinvenimento di un codice fiscale ungherese nella sua abitazione, in sede di perquisizione, così impropriamente assimilando il possesso del codice ad un suo utilizzo: rileva a tal proposito il ricorrente che tutte le attività ungheresi descritte nell'ordinanza cautelare sarebbero antecedenti l'autunno del 2019. Si contesta, soprattutto, che il tribunale, al fine di evidenziare l'asserita mancata rescissione di vincoli illeciti dell'Esposito, abbia valorizzato l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così desumendo da una legittima scelta processuale (dovuta al fatto che l'interrogatorio era stato fissato la mattina successiva all'arresto, conclusosi nel tardo pomeriggio precedente) la sussistenza di un pericolo di reiterazione dei reati. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare, essendosi ritenuti gli arresti donniciliari inadeguati a soddisfare le esigenze cautelari perché gli associati agivano "da remoto", impartendo istruzioni telefonicamente, eseguendo trasferimenti finanziari sui conti correnti mediante dispositivi elettronici: si assume che il divieto di comunicare con soggetti esterni avrebbe garantito le esigenze ipotizzate, non potendosi formulare una valutazione prognostica generica sulla possibilità che i divieti vengano elusi. Ad avviso della difesa il Tribunale, pur a fronte dell'incensuratezza dell'Esposito, non si sarebbe confrontato con tali argomenti limitandosi a sostenere che la personalità trasgressiva e spregiudicata del ricorrente non garantiva il rispetto di eventuali divieti. Infine, si deduce che la misura adottata violerebbe il principio di proporzionalità atteso che, riqualificata l'incolpazione provvisoria ai sensi dell'art.416 co. 1, 2 , 3 e 4 c.p. potrebbe avere la sospensione dell'esecuzione di eventuale pena fino ai quattro anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre deve riconoscersi la fondatezza del secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, ed assorbente rispetto al terzo, con conseguente annullamento parziale dell'ordinanza impugnata. 2. Quanto al primo motivo di impugnazione, infatti, giova rilevare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure - quali quelle prospettate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso - che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli,. confrontandosi con tutte le doglianze prospettate dalla difesa con un percorso argomentativo lineare e privo di illogicità evidenti, ha evidenziato gli elementi che, anche in considerazione delle caratteristiche del sodalizio di cui si tratta, hanno indotto a riconoscere il ruolo di organizzatore attribuito all'Esposito, per quanto soggetto anche alle direttive altrui. Va premesso che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la struttura piramidale del sodalizio, nel quale società operanti nei settori del commercio dei carburanti e degli imballaggi di legno (definite "società a monte"), alcune delle quali con sede all'estero, effettuavano consistenti bonifici bancari in favore di altre società con sede in Italia (cd. "a valle") formalmente a titolo di corrispettivo per prestazioni di beni e di servizi solo apparentemente eseguiti da queste ultime a favore delle prime che, del resto, al pari delle altre, erano per lo più prive di dipendenti e di beni aziendali ed avevano quali soci ed amministratori soggetti del tutto impossidenti, nonostante le ingenti somme movimentate. L'ordinanza impugnata ha evidenziato le ragioni che hanno indotto a ritenere che le società cd. "a monte" erano di fatto gestite proprio dall'Esposito, giacché era su disposizione di quest'ultimo che le società apparentemente debitrici per prestazioni mai ricevute effettuavano ingenti bonifici in favore delle società fittizie cd. "a valle", i cui rappresentanti legali trasferivano le somme ricevute sui conti di ulteriori società "cartiere", ovvero le prelevavano in contanti per consegnarle a soggetti collettori che le inoltravano ai destinatari finali, risultati essere persone affiliate al clan dei Casalesi. Il provvedimento impugnato ha, altresì, evidenziato la convergenza di diversi elementi a conferma del ruolo di gestore di fatto del gruppo di società definito "a monte", svolto dall'Esposito che, invece, solo per un breve periodo aveva assunto il ruolo di legale rappresentante di una di esse (venendo denunciato dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 del D.L.vo 74/2000): la pluralità di segnalazioni bancarie per operazioni sospette compiute dall'Esposito per conto di tali società; le captazioni ed i servizi di O.P.C. in Roma ed i successivi sms che avevano comprovato la corresponsione del trattamento di fine rapporto ad una dipendente di una delle società; soprattutto, innumerevoli intercettazioni che avevano rivelato ordini rivolti dall'Esposito ai legali rappresentanti di società "a monte" per l'esecuzione di bonifici per le società "a valle". Senza incorrere in vizio logico alcuno, il Tribunale del riesame ha desunto da tali elementi gravi indizi di un ruolo di coordinamento svolto dal ricorrente nei confronti di una pluralità di persone nullatenenti dedite alla realizzazione di delitti in materia tributaria ed amministratrici di società da cui venivano disposti bonifici per importi milionari destinati ad altre società i cui titolari provvedevano ad effettuare prelievi di denaro in contanti. Il ruolo di organizzazione desunto da tali elementi non può ritenersi smentito dalla presenza di associati con un ruolo sovraordinato, che non dovevano essere nemmeno nominati e con i quali l'Esposito è risultato raccordarsi in incontri riservati oggetto di osservazione daa parte della P.G., ai quali l'Esposito si presentava senza nemmeno portare telefoni cellulari per evitare intercettazioni e controlli. Si tratta di argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, trattandosi di elementi idonei a superare il controllo, rimesso a questa Corte di legittimità, della congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828), né è consentita in questa sede una revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate alla luce della rivalutazione proposta nel ricorso fondata sull'asserita fungibilità del ruolo svolto dall'Esposito nel sodalizio di cui si tratta, peraltro prospettata dal ricorrente ma contestata anch'essa dal provvedimento impugnato sulla base di alcune conversazioni intercettate nel corso delle quali lo stesso ricorrente ricordava ai suoi superiori l'importanza del lavoro svolto, nel quale si riteneva insostituibile, anche alla luce di altra conversazione nella quale confidava come altri compartecipi non fossero all'altezza del suo ruolo. 3. Deve riconoscersi, invece, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che, pur a fronte dell'incensuratezza dell'Esposito e senza contestare che le ultime captazioni che lo riguardavano risalgono al settembre 2019, il provvedimento impugnato ha riconosciuto l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede sulla considerazione che le indagini hanno registrato bonifici delle società "a monte" fino al 2020, a riprova della permanenza del sodalizio, dalla quale si è ritenuto che l'Esposito non si sia dissociato, in considerazione del silenzio osservato in sede di interrogatorio, anche in ordine all'identità dei sovraordinati, ed altresì alla luce del rinvenimento di un codice fiscale ungherese nell'abitazione del ricorrente, in sede di perquisizione, nonostante la consapevolezza dell'Esposito di essere sottoposto ad indagini. Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte, non solo concreto .ed attuale, ma anche non fronteggiabile con misure diverse da quella inframuraria, valutando che la personalità trasgressiva e spregiudicata del ricorrente non garantisse il rispetto delle prescrizioni di una misura meno afflittiva, comunque inidonea a garantire il rispetto di eventuali divieti. Deve, però, rilevarsi che il Tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini del riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, l'accertata permanenza del sodalizio sino al 2020, senza valutare se vi fossero elementi che consentissero di riconoscere la partecipazione anche dell'Esposito alle operazioni di bonifico effettuate in quell'anno, o comunque la sua partecipazione al sodalizio dopo il settembre 2019, così come, nel valorizzare il rinvenimento di un codice fiscale ungherese nell'abitazione del ricorrente, non ha indicato alcun elemento che possa far ipotizzare operazioni compiute dopo il 2019 da parte di società a monte ungheresi o, comunque, l'uso di tale codice fiscale da parte del ricorrente. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al riconoscimento dell'attualità delle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale del riesame competente per un nuovo esame sul punto che valuti tali elementi, ed ogni altro eventuale elemento emergente dagli atti di indagine, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, invece, non è consentito dedurre la sussistenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione dei reati dal contegno processuale dell'indagato, dovendo tale valutazione essere condotta esclusivamente in base alla sussistenza del concreto "periculum", tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato (Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007 Rv. 236377), sicché l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Sez. 5, n. 39523 del 06/07/2018 Rv. 273887). 4. Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli sezione delle misure cautelari personali per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter 5 disp. att. cod.
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