CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 30585/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25032-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2021 in ROMA, ,VIA R. LANCIANI 52, presso lo studio 135 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2090/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2016 R.G.N. 1830/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 22 aprile 2016, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma, che aveva definito il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. condannando la Società al pagamento in favore dell'agente dell'indennità conseguente alla decadenza del mandato di agenzia, riformava parzialmente la predetta decisione rigettando integralmente la domanda; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non assolto dalla Passacantilli l'onere della prova, sulla stessa gravante, circa il requisito legittimante la spettanza della rivendicata indennità dato dalla non imputabilità all'agente della cessazione del rapporto, non rilevando la cessione delle quote da parte del fratello e lo scorporo del portafoglio ai fini dell'interruzione del rapporto di subagenzia e quindi agli effetti della prova della riconducibilità all'iniziativa del mandarf della cessazione del rapporto di subagenzia, non a caso continuato presso la stessa Società, anche se con altri clienti e viceversa cessato a seguito del recesso intimato dalla stessa Passacantilli, se pur per giusta causa, di fatto insussistente; per la cassazione di tale decisione ricorre la Passacantilli, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'irrilevanza, ai fini della cessazione del rapporto della ricorrente quale subagente per iniziativa dell'agente mandante, dell'operazione di cessione delle quote e di scorporo del portafoglio tra i soci dell'agenzia e la conseguente carenza di prova da parte della stessa ricorrente del presupposto legittimante il diritto alla rivendicata indennità, ovvero la non imputabilità all'agente della cessazione del rapporto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso la valutazione della prova documentale offerta ed idonea ad attestare la non imputabilità alla ricorrente della cessazione del rapporto; - che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è riproposto con riguardo alla mancata considerazione del documento relativo alla cessione delle quote e dello scorporo del portafoglio tra i soci dell'agenzia mandante, asseritamente ritenuto idoneo a comprovare la riferibilità alla Società della cessazione del rapporto con la ricorrente; - che tutti gli esposti motivi che possono essere qui trattati congiuntamente, essendo tutti volti a sostenere l'efficacia probatoria del documento relativo alla cessione delle quote e dello scorporo del portafoglio tra i soci dell'agenzia mandante in relazione alla non imputabilità alla ricorrente della cessazione del rapporto, devono ritenersi infondati. - Si deve, infatti, condividere quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine all'inidoneità dell'operazione attestata dal predetto documento (la cessione delle quote da parte di uno dei soci e lo scorporo del portafoglio) ad incidere sulla soggettività dell'agenzia interessata e sulla continuità della sua operatività anche con riguardo ai rapporti in essere con i subagenti. In sostanza la Corte territoriale esclude che dal documento invocato e dall'operazione che quel documento attesta possa trarsi la prova dell'intervenuta cessazione della Società mandante della ricorrente e del rapporto con la medesima per iniziativa della stessa Società mandante, desumendo anzi la prova contraria dalla circostanza, confermata nel proprio ricorso dalla stessa Passacantili, che, in merito alla cessazione della Società, nulla è previsto nel predetto documento e nulla emerge in fatto, stante la prosecuzione del rapporto della ricorrente con l'originaria agenzia, sia pur con diversi clienti, come rilevato dalla Corte territoriale e qui non confutato dalla ricorrente; prova contraria che risulta altresì avallata dalla riconducibilità della cessazione del rapporto della ricorrente con l'originaria agenzia alla volontà della ricorrente stessa espressa nell'intimazione del recesso per giusta causa, circostanza che qui la medesima neppure si prova a confutare; che il ricorso va dunque rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio