CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] N. 307/24 in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Polacco;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026Lama [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato ;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4212/2023depositata il 11/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi divenuta Agenzia delleEntrate - Riscossione (di seguito, “ADER”), conveniva in giudizio, dinanzial Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fossedichiarata, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia relativa, nei propriconfronti, del contratto di compravendita con il quale Gasda avevatrasferito a Lama la piena proprietà di alcuni immobili siti nel Comune diUdine, per il corrispettivo di euro 10.000.000, oltre IVA.A fondamento della domanda, l’attrice deduceva di essere creditrice diGasda per l’importo complessivo di euro 14.133.508,83, in forza dicartelle esattoriali e avvisi di accertamento notificati nel 2012, e assumevaNumero registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026che l’atto dispositivo, a titolo oneroso, fosse stato posto in essere in frodealle proprie ragioni creditorie, con consapevole pregiudizio della garanziapatrimoniale.Con sentenza n. 16958 del 5 settembre 2019, il Tribunale di Romaaccoglieva la domanda attorea, ritenendo sussistenti i presuppostidell’azione revocatoria. In particolare, rilevava che la natura litigiosa delcredito in capo a Equitalia, sorto anteriormente alla stipula dell’atto divendita, non ne escludeva la rilevanza ai fini della legittimazione attiva.2. Con sentenza n. 4212 dell’8 giugno 2023, la Corte d’Appello di Romarigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Lama, confermando ladecisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.3.1. Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. e ADER.3.2. In data 11 luglio 2024, la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. èintervenuta nel giudizio, dichiarando il subentro ai sensi dell’art. 165 delCodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e ha depositato memoria aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con sentenza del 29 maggio 2024, il Tribunale di Milano, nell’ambito diuna procedura di liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 c.c., hadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA].,nominando quali curatori la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lancillotto e il dott. [OSCURATO:PERSONA].A seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale della debitrice Gasdas.r.l., con atto di intervento depositato in data 11/07/2024, i curatori dellaprocedura, sopra identificati, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite “exlege”, hanno manifestato espressamente la volontà di subentrarenell’azione revocatoria ordinaria già intrapresa dal creditore ADER neiNumero registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando di intervenirenel presente grado di giudizio nella esclusiva qualità di creditore, al fine disalvaguardare gli interessi della massa dei creditori.Su questo tema, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenzenn. 29420 e 29421 del 17/12/2008) hanno chiarito che il fallimento deldebitore - verificatosi in pendenza del giudizio di revocatoria ordinariapromossa contro di lui dal singolo creditore ex art. 2901 c.c. - consenteinfatti alla curatela di subentrare nel relativo processo (o di proporre exnovo la medesima azione, ex art. 66 l. fall.).In tal caso, la legittimazione processuale dell’organo concorsuale (i.e., lacuratela) è esclusiva ed importa la perdita dell’interesse attuale e dellalegittimazione del creditore individuale originario attore (cfr., ex multis,anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020; Sez. 3,Ordinanza n. 34391 del 23/11/2022).In siffatta evenienza, si determina: a) dal punto di vista soggettivo, unsubentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditoreoriginario attore, con accettazione della causa “in statu e terminis”; b) dalpunto di vista oggettivo, un ampliamento degli effetti della contesa e dellapronuncia, in quanto la domanda, inizialmente proposta a vantaggiosoltanto del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene estesa abeneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditoriconcorrenti.Nella specie, difatti, la curatela è subentrata nella sola posizione dicreditore-attore nel giudizio di revocatoria (non già in quella del debitoredi cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale: infra, punto4.1.). Ciò è del resto espressamente dichiarato nel ricorso per intervento,da cui risulta, per l’appunto, la volontà della curatela di subentrare,nell’interesse della massa dei creditori, nella sola qualità di creditore-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026singolo creditore resta assorbito in quello della massa dei creditori perconto della quale sta ora in causa la curatela.4.1. Per altro verso, l’apertura della liquidazione giudiziale della Gasdas.r.l. ha ricadute processuali anche nei suoi confronti, stante la sua duplicequalità di parte debitrice convenuta nel giudizio promosso ex art. 2901c.c. e di odierna ricorrente.Giova infatti osservare che, come affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte (Sentenza n. 29420 del 17/12/2008, citata), «subentrandonell’azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, ilcuratore assume ovviamente la posizione dell’attore, restando l’interessedel singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per contodella quale sta ora in causa il curatore medesimo; il quale, viceversa, nonsubentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest’ultimofosse anch’egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento. Lanecessità della partecipazione anche del debitore al giudizio promosso dalcreditore contro il terzo per la revoca di un atto di disposizione compiutodal debitore medesimo viene infatti meno, una volta dichiarato ilfallimento, in conseguenza degli effetti propri della procedura concorsuale,per le medesime ragioni che escludono la partecipazione del fallito aigiudizi promossi dal curatore nell'esercizio dell'azione revocatoriafallimentare».In tal guisa, con il subentro del curatore nell’azione promossa dalcreditore, viene meno la necessità della partecipazione al giudizio dellostesso debitore, nella cui posizione invero il curatore non subentra ove ildebitore si fosse costituito, risolvendosi più propriamente tale effetto - laperdita di legittimazione del fallito - nella mera applicazione di un piùgenerale principio che governa la legittimazione del curatore nei giudizi dalui promossi come organo concorsuale.Ne consegue che, a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, laricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. ha perso la propria legittimazione processuale, nonNumero registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026potendo più validamente stare in giudizio in proprio. Ciò in quantol’intervento del curatore (che deve intendersi circoscritto comesubingresso nella sola posizione di creditore-attore nel giudizio direvocatoria) non implica anche il subentro della curatela medesima nellaposizione sostanziale e processuale già rivestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. qualeparte debitrice.Per l’effetto, essendo stato proposto il ricorso per cassazione proprio dallaGasda s.r.l., esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenutacarenza di legittimazione processuale della ricorrente, poiché, una voltaapertasi la liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima nonpoteva più partecipare al presente giudizio, a causa del venir meno dellasua legittimazione processuale.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo afavore della controricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione, seguonola soccombenza.Nessun provvedimento in ordine alle spese va, invece, adottato conriferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa di [OSCURATO:SOCIETA].), la quale non hasvolto impugnazione avverso la sentenza d’appello, essendosi soltantolimitata a chiedere l’accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessiviEuro 30.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favoredella controricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18210/2023Numero sezionale 2052/2025Numero di raccolta generale 9892/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 30 maggio 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]